AS 2012 1771
AS 2012 1771
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 5 aprile 2012
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 6 aprile 20124.
5 aprile 2012 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap. 5 n. 1
Categoria Testo normativo dell’UE
1. prodotti di origine Decisione 2002/994/CE della Commissione, del
animale 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione 2009/799/CE, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 42. Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commis- sione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011, versione della GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.