AS 2012 1777
Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Modifica del 18 aprile 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori è modificata come segue:
Art. 5 Diploma rilasciato da un’università o da una scuola universitaria professionale Per diploma rilasciato da un’università o da una scuola universitaria professionale (art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) si intende il diploma rilasciato alla conclusione del primo livello di studi (studio di bachelor) con 180 punti di credito o del secondo livello di studi (studio di master) con 90–120 punti di credito supplementari, conformemente al sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.
18 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 221.302.3
2012-0719 1777
Ordinanza sui revisori RU 2012