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AS 2012 1821

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 2 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 3b cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. e, ebis ed f nonché 4 lett. e ed f

2 L’obbligo di portare il casco di cui al capoverso 1 non è applicabile:

e. ai conducenti e passeggeri di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; ebis. ai conducenti e passeggeri di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 10782; f. ai ai conducenti e passeggeri di slitte a motore che portano un casco sportivo omologato conformemente alle norme EN 10773 o EN 1078.

4 L’obbligo di portare il casco di cui al capoverso 3 non è applicabile:

e. ai conducenti di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita; f. ai conducenti di motoveicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure la cui velocità è superiore ai 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita; devono portare un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078.

1 RS 741.11 2 Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizza- zione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 3 Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizza- zione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

2011-2775 1821

Norme della circolazione stradale. O RU 2012

Art. 5 cpv. 4 4 Commette un’infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori.

Art. 20a cpv. 1 lett. a e b nonché 4

1 Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti

facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr4): a. parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarca- zione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4; b. parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi; 4 Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 63 cpv. 5 Abrogato

Art. 67 cpv. 2 lett. b

2 Il carico per asse non può superare:

b. per un asse semplice trainato di:

1. raccoglitrici agricole con pneumatici larghi

(art. 27 cpv. 1bis OETV5) 14,00

2. altri autoveicoli 11,50

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 741.21 5 RS 741.41

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