Lexipedia

AS 2012 1823

Ordinanza sulla segnaletica stradale

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del 2 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1 lett. c 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: c. Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale «Divieto di cir- colazione per i ciclomotori» (2.06) vieta l’uso di ciclomotori con motore in marcia, ad eccezione dei ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;

Art. 64 cpv. 6

6 L’indicazione «Ciclisti» su una tavola complementare vale per i conducenti di

velocipedi e di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita come anche per i conducenti degli altri ciclomotori purché il motore sia spento.

Disposizioni finali della modifica del 17 agosto 2005, cpv. 9 9 Il termine per la sostituzione dei segnali di cui al capoverso 2 è prorogata al 31 dicembre 2015.

1 RS 741.21

2011-2776 1823

Segnaletica stradale. O RU 2012

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. VIII

Formato Formato Formato Formato grande intermedio normale piccolo

VIII. Segnali pieghevoli Per i segnali pieghevoli può essere sempre usato il formato normale.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1824