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AS 2012 2333

Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Modifica del 20 aprile 2012

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ordina:

I L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatti salvi: a. le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011; b. le derrate alimentari che hanno lasciato il Giappone prima del 31 marzo 2011; c. sakè di cui alle voci NC ex 2206 00 39 (spumante), ex 2206 00 59 (non spumante, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri) oppure ex 2206 00 89 (non spumante, in recipienti di capacità superiore a 2 litri); d. whisky di cui alla voce NC 2208 30; e. shochu di cui alle voci NC ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 oppure ex 2208 90 78.

Art. 1a cpv. 1 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 non possono superare i valori massimi indicati negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/20122.

1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimenta- ri originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nu- cleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011; GU L

92 del 30.3.2012, pag. 16.

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone RU 2012

Art. 2 cpv. 1 e 4 1 Una derrata alimentare di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera sol- tanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/20123. 4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti- colo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’arti- colo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012.

Art. 6 cpv. 1 e 2 lett. b

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

a. un esame sistematico dei documenti per ogni partita; b. un esame della merce e un controllo d’identità, comprese le analisi di labora- torio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137 eseguite su:

1. almeno il 5 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti dalle

prefetture e dalle acque costiere di cui all’articolo 3,

2. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari che non pro-

vengono da una delle prefetture o dalle acque costiere di cui all’arti- colo 3,

3. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari che sono state

spedite da una delle prefetture di cui all’articolo 3, ma che non proven- gono da una di queste prefetture o dalle sue acque costiere e che duran- te il trasporto non sono state esposte a radioattività.

2 L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:

b. dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e ce- sio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/20124.

Art. 7a Disposizione transitoria della modifica del 20 aprile 2012 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se: a. hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 aprile 2012; oppure

3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimenta- ri originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011; GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16. 4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimenta- ri originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011; GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.

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b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 aprile 2012.

II La presente modifica entra in vigore il 24 aprile 2012.5

20 aprile 2012 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

5 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 23 apr. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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