AS 2012 2391
AS 2012 2391
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Modifica del 25 aprile 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall’attuazione dell’articolo 10 paragrafo 4a, primo periodo, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capo- verso 1 lettere e–h OASA. 3 Le disposizioni sui contingenti massimi, sulla priorità dei lavoratori indigeni e sul controllo delle condizioni salariali e lavorative del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania non si applicano ai cittadini di Bulgaria e Romania il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.
Art. 8 Assicurazione del permesso (art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2b e 4a dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso di dimora UE/AELS, i cittadini degli Stati membri dell’UE menzio- nati all’articolo 3 capoverso 2 e i cittadini di Bulgaria e Romania possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA2.
2012-0895 2391
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2012
Art. 10, rimando contenuto nella rubrica e frase introduttiva (art. 10 par. 3b, 4a e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Il permesso non è computato sui contingenti definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino di uno Stato membro dell’UE menzionato all’articolo 3 capoverso 2, o il cittadino della Bulgaria o della Romania:
Art. 11 Contingenti massimi L’Ufficio federale della migrazione (UFM) ripartisce i contingenti massimi definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo 3 capoverso 2 e tra i cittadini di Bulgaria e Romania.
Art. 12, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1–3 (art. 10 par. 3b, 4a e 4c e 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Per i contingenti massimi per i cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo 3 capoverso 2 e per i cittadini di Bulgaria e Romania, le deroghe previste dalla LStr e dall’OASA3 si applicano per analogia.
2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini degli Stati membri dell’UE
menzionati all’articolo 3 capoverso 2 e a cittadini di Bulgaria e Romania in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circo- lazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.
3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE
menzionati all’articolo 3 capoverso 2, e ai cittadini di Bulgaria e Romania, che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso univer- sità, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere, anche quando cambiano posto o professione.
Art. 38 cpv. 6 6 In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4a, primo periodo, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il contingente massimo per nuovi permessi di dimora UE/AELS rilasciati fino al 30 aprile 2013 ai lavoratori, salariati o indipen- denti, degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo 3 capoverso 2 è fissato a
2180 unità.
3 RS 142.201
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2012
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.4
25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 apr. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2012