AS 2012 2397
Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011
Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011
del 27 aprile 2012
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (UE) n. 1178/20112 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. al rilascio di licenze per piloti, compreso l’esame aeromedico; b. alla certificazione di persone e organismi responsabili dell’addestramento in volo o dell’addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti; c. alla certificazione di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici; d. all’esame aeromedico di membri dell’equipaggio, nonché alle qualifiche delle persone e degli organismi competenti per il suddetto esame.
Art. 2 Norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011
1 Le disposizioni del regolamento UE n. 1178/2011 sono considerate rispettate se
sono osservate le seguenti norme4 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) per l’attuazione del suddetto regolamento:
RS 748.222.0 1 RS 748.01 2 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3 RS 0.748.127.192.68 4 Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch). Inoltre possono essere ottenute presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.
2012-0422 2397
Licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 RU 2012
a. le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS); b. mezzi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC); c. le istruzioni (Guidance Material; GM).
2 Chi deroga alle norme di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all’UFAC di
adempiere in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011.
Art. 3 Disposizioni transitorie concernenti i regolamenti JAR-FCL Finché l’AESA o l’UFAC non avranno emanato determinate norme secondo l’articolo 2, si applicano le disposizioni della sezione 2 del pertinente regolamento JAR-FCL5.
Art. 4 Disposizioni transitorie concernenti la procedura di certificazione degli organismi di addestramento 1 L’UFAC fissa per ogni organismo di addestramento di cui all’articolo 1 lettera b un intervallo di tempo, compreso nei periodi transitori massimi previsti dal regola- mento (UE) n. 1178/2011, entro il quale svolgere la procedura di certificazione secondo detto regolamento.
2 Lo svolgimento della procedura di certificazione ha luogo:
a. al più tardi dal 15 maggio 2012 (entrata in vigore della decisione n. 1/2012) per i seguenti organismi di addestramento:
1. Flying Training Organisations secondo il regolamento JAR-FCL,
2. Type Rating Training Organisations secondo il regolamento JAR-FCL;
b. non prima del 15 novembre 2012 (sei mesi dopo l’entrata in vigore della decisione n. 1/2012) per i seguenti organismi di addestramento:
1. scuole di volo a vela,
2. scuole di piloti di pallone,
3. Registered Facilities secondo il regolamento JAR-FCL.
3 L’UFAC stabilisce il calendario delle procedure di certificazione per i gruppi di organismi di cui al capoverso 2 di regola in ordine crescente in base al numero di autorizzazione all’istruzione del personale aeronautico.
Art. 5 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
5 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licencing. I regolamenti JAR-FCL non sono pubblicati nella RU e non sono tradotti. Possono essere consultati od ottenuti presso l’UFAC (www.bazl.admin.ch), oppure: Ufficio federale dell’aviazione civile,
3003 Berna.
Licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 RU 2012
Art. 6 Relazione con altre ordinanze 1 Finché il regolamento (UE) n. 1178/2011 non è applicabile, la validità e il rinnovo di una licenza, di un certificato medico o di una certificazione si basano sulle seguenti ordinanze: a. ordinanza del DATEC del 25 marzo 19756 concernente le licenze del per- sonale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello euro- peo; b. ordinanza del DATEC del 14 aprile 19997 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero; c. ordinanza del DATEC del 30 aprile 20038 sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011; d. ordinanza del DATEC del 18 dicembre 19759 sul servizio medico aeronau- tico dell’aviazione civile. 2 Il regolamento (UE) n. 1178/2011 si applica alle licenze, ai certificati medici e alle certificazioni: a. mediante il primo rilascio secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011; o b. al più tardi allo scadere dei rispettivi periodi transitori.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2012.
27 aprile 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
6 RS 748.222.1 7 RS 748.222.2 8 RS 748.222.4 9 RS 748.222.5
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Allegato (art. 5)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del DATEC del 25 marzo 197510 concernente le licenze
del personale aeronavigante
Titolo Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo
Art. 1 Campo La presente ordinanza disciplina le licenze e i certificati medici per d’applicazione piloti d’aeroplano e d’elicottero ai quali la seguente ordinanza e il seguente regolamento non sono applicabili: a. ordinanza del DATEC del 14 aprile 199911 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero (OJAR-FCL); b. regolamento (UE) n. 1178/201112.
10 RS 748.222.1 11 RS 748.222.2 12 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 RU 2012
2. Ordinanza del 14 aprile 199913 concernente le licenze JAR-FCL
per piloti d’aeroplano e d’elicottero
Titolo Ordinanza del DATEC concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities; JAA)14 concernenti le licenze per piloti d’aeroplano e d’elicottero (regolamenti JAR-FCL15). 2 Si applica solamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/201116. 3 Se non stabilito diversamente dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’ordinanza del DATEC del 25 marzo 197517concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello euro- peo.
Art. 2 cpv. 3 Abrogato
13 RS 748.222.2 14 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Niederlande. 15 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical). 16 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 17 RS 748.222.1
Licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 RU 2012
3. Ordinanza del DATEC del 30 aprile 200318 sulla certificazione
di simulatori di volo
Titolo Ordinanza del DATEC sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011
1bis La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applica- bile il regolamento (UE) n. 1178/201119. 2 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR-FSTD.
4. Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 197520 sul servizio medico
aeronautico dell’aviazione civile
Titolo prima dell’art. 1
1 Compito e campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alla certificazione, nonché ai diritti e agli obblighi dei centri aeromedici e degli esaminatori aeromedici (medici di fiducia), sempreché non sia applicabile il regolamento (UE) n. 1178/201121.
18 RS 748.222.4 19 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 20 RS 748.222.5 21 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).