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AS 2012 2403

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 18 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 3 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

18 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.201

2012-0353 2403

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2012

2404

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