AS 2012 2579
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte)
Modifica del 25 aprile 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2, 2bis e 4 2 Le corporazioni devono sottoporre per approvazione all’Ufficio federale mediante richiesta motivata: a. le disposizioni emanate per precisare i diritti e gli obblighi dei membri e fondate sugli statuti approvati dal Dipartimento; b. le decisioni in merito ai contributi versati ai fondi di garanzia. 2bis L’approvazione avviene sotto forma di decisione.
4 L’Ufficio federale vigila affinché i mezzi finanziari dei fondi di garanzia e di altre istituzioni analoghe siano usati conformemente al loro scopo e affinché i contributi riscossi siano proporzionati al fabbisogno finanziario. Se l’utilizzo dei mezzi finanziari non avviene conformemente al loro scopo o i contributi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l’Ufficio federale impone alla corporazione interessata di effettuare gli adattamenti necessari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 531.211
2011-1225 2579
Ordinanza sulla costituzione di scorte RU 2012
2580