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AS 2012 2855

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Art. 2 lett. j Nella presente ordinanza si intende per: j. partita: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso Stato o, in caso di regionalizzazione per ragioni di polizia sanitaria, dalla stessa regione, destinati allo stesso destinatario e che, qualora si tratti di animali e prodotti animali provenienti da un Paese terzo, possono figurare sullo stesso DVCE;

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.443.10

2012-0543 2855

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2012

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