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AS 2012 2857

AS 2012 2857

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 16 maggio 2012

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 29 maggio 2012.

16 maggio 2012 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1 n. 4 e 10

Categoria Testo normativo dell’UE

4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione tica; uova e ovoprodotti (UE) n. 393/2012, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 27. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/690/UE, GU L 270 del 15.10.2011, pag. 48.

10. volatili diversi dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del

pollame 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2012, GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 18. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2012

Cap. 3 n. 7 e 13

Categoria Testo normativo dell’UE

7. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione tica; uova e ovoprodotti (UE) n. 393/2012, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 27. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.

13. volatili diversi dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del

pollame 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2012, GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 18. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.

Cap. 5 n. 2

Categoria Testo normativo dell’UE

2. carni fresche di pollame, Decisione 2005/692/CE della Commissione, del

ratiti, selvaggina da penna 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro selvatica e d’allevamento; l’influenza aviaria in diversi paesi terzi, GU L 263 preparazioni e prodotti a dell’8.10.2005, pag. 20; base di tali carni; alimenti greggi per animali da modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione compagnia e materie prime 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42. non trasformate per mangimi derivati da tali carni; uova per il consumo umano; trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli

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