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AS 2012 2865

Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia

Ordinanza concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione di animali da compa- gnia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Agli articoli 1 capoversi 1 lettere c e d, nonché 2, 2 capoverso 2, 7 capoverso 1, 15, rubrica e capoverso 1, nonché 16, rubrica e capoversi 1 e 7, l’espressione «Stati» viene sostituita con l’espressione «Stati e territori». 2 In tutto il testo l’espressione «Unione europea» viene sostituita con l’espressione «UE».

Art. 1 cpv. 1 lett. a

1 La presente ordinanza disciplina l’importazione di animali da compagnia da:

a. Stati membri dell’Unione europea (UE);

Art. 4 Modifica degli allegati L’Ufficio federale di veterinaria può aggiornare gli allegati 1–4 della presente ordi- nanza integrandovi le prescrizioni tecniche armonizzate a livello internazionale.

Art. 5 Abrogato

Art. 7 cpv. 2 2 Gli animali importati illegalmente attraverso un altro aeroporto sono respinti dalle autorità doganali. Qualora il respingimento immediato non fosse possibile, l’Amministrazione delle dogane lo comunica all’autorità competente del Cantone in cui si trova l’aeroporto. Quest’ultima adotta le misure di cui all’articolo 22.

1 RS 916.443.14

2012-0547 2865

Importazione di animali da compagnia RU 2012

Art. 8 Identificazione 1 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti tecnici seguenti: a. chip passivo RFID; b. tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO 117842; c. leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO 117853. 2 Se un animale è munito di un altro microchip, la persona che lo accompagna deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso. 3 Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

4 L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica

conformemente all’articolo 12 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera b. Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato di vaccinazione e nel rapporto di analisi in cui è definita la titolazione.

Art. 9 cpv. 1 1 Il passaporto per animali da compagnia è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti provenienti dagli Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b. Esso deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati e territori non comunitari l’emblema dell’UE e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.

Art. 10 Certificato veterinario 1 Il certificato veterinario è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti prove- nienti dagli Stati e dai territori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d. Esso deve: a. soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2; b. contenere un’attestazione dei rapporti di proprietà firmata dalla persona di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

2 Il certificato veterinario deve essere compilato e firmato da:

a. un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di pro- venienza; o b. un veterinario abilitato dall’autorità competente; in tal caso le annotazioni devono essere confermate dall’autorità competente.

2 Il testo della norma è disponibile presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; e-mail: verkauf@snv.ch. 3 Il testo della norma è disponibile presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; e-mail: verkauf@snv.ch.

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

3 In caso di entrata diretta in Svizzera, il certificato veterinario è valido dieci giorni dalla data di rilascio o fino al controllo eseguito dal posto d’ispezione frontaliero riconosciuto, a seconda di quale data sia precedente. In caso di entrata in Svizzera attraverso gli Stati membri dell’UE, il certificato veterinario può essere utilizzato al posto di un passaporto per animali da compagnia; esso è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza del certificato di vac- cinazione, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 11 Traduzione dei documenti Se il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario non sono emessi in una delle lingue ufficiali o in inglese, devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 12 cpv. 1, 1bis e 2, frase introduttiva 1 La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino appartenente a una delle seguenti categorie: a. vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); oppure b. principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo. 1bis Il vaccino, se viene somministrato:

a. in Svizzera, deve essere omologato conformemente alla legge del 15 dicem- bre 20004 sugli agenti terapeutici; b. in uno Stato membro dell’UE, deve essere approvato per la commercializza- zione conformemente alle prescrizioni europee; c. in uno Stato terzo, deve soddisfare gli standard internazionali elencati nell’allegato 4.

2 La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

Art. 15 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 4 3 Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazione, purché siano accompagnati da un attestato veterinario certificante che: 4 Cani, gatti e furetti provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e sono stati vaccinati contro la rabbia secondo l’articolo 12, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno tempo- raneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c.

4 RS 812.21

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

Art. 16 cpv. 2 lett. a

2 Il certificato veterinario deve attestare che:

a. la vaccinazione antirabbica è stata effettuata con un vaccino di cui all’arti- colo 12 capoversi 1 e 1bis;

Art. 17 cpv. 1 1 Per gli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti un certificato veterina- rio è richiesto soltanto se la categoria in questione figura nell’allegato 3 numero 2.

Art. 18 L’importazione di animali da compagnia destinati a essere introdotti in Stati membri dell’UE che applicano restrizioni supplementari all’importazione è disciplinata dai requisiti di cui all’allegato 3 numero 3.

Art. 20 Controlli al momento dell’importazione per via aerea 1 Per gli animali da compagnia importati per via aerea direttamente dagli Stati e dai territori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d è obbligatorio un controllo documentale e un controllo d’identità qualora siano prescritti documenti. Tali con- trolli sono eseguiti dall’Amministrazione delle dogane; quest’ultima può far ricorso al servizio veterinario di confine. 2 Se le condizioni d’importazione non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine adotta le misure di cui all’articolo 22.

Art. 21 Controlli al momento dell’importazione da Stati europei 1 Il controllo documentale e il controllo d’identità sono eseguiti dall’Amministra- zione delle dogane se gli animali da compagnia provengono da: a. Stati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b; oppure b. Stati e territori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d e in precedenza hanno soggiornato in uno Stato membro dell’UE.

2 Se le condizioni d’importazione non sono soddisfatte, l’Amministrazione delle

dogane lo comunica all’autorità competente del Cantone in cui è avvenuto il con- trollo. Questa autorità adotta le misure di cui all’articolo 22.

Art. 22 cpv. 2 e 3 2 Se non possono essere respinti immediatamente, devono essere posti in isolamento a spese e a rischio dell’importatore. 3 Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti.

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

II 1 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono sostituiti dalla versione qui annes- sa. 2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 3 e 4 secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Lista degli Stati e dei territori

Si applica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/20035 che nella versione vigente prevede la seguente suddivisione:

a. Tutti gli Stati membri dell’UE, inclusi: Azzorre e Madeira Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla Faeröer Gibilterra Groenlandia Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione

b. Altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia: Andorra Città del Vaticano Croazia Islanda Monaco Norvegia San Marino

c. Altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia: Antigua e Barbuda Antille Olandesi Argentina Aruba Ascensione Australia Bahrein Barbados Bermuda Bielorussia Bosnia e Erzegovina Canada Cile Emirati Arabi Uniti

5 Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consi- glio, GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 52/2012, GU L 18 del 21.1.2012, pag. 1.

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

Figi Giamaica Giappone Hong Kong Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini britanniche Malaysia Maurizio Mayotte Messico Montserrat Nuova Caledonia Nuova Zelanda Polinesia Francese Russia Sant’Elena Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadine Singapore Stati Uniti d’America (inclusi Guam, Isole Vergini americane, Marianne settentrio- nali, Puerto Rico e Samoa americane) Taiwan (Taipei cinese) Trinidad e Tobago Vanuatu Wallis e Futuna

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2)

Lista degli animali da compagnia

Si applica l’allegato I del regolamento (CE) n. 998/20036 che nella versione vigente prevede gli animali da compagnia seguenti:

1. Cani,

2. gatti,

3. furetti,

4. conigli domestici,

5. roditori,

6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 90/539/CEE7 e della direttiva 2009/158/CE8,

7. rettili,

8. anfibi,

9. pesci d’acquario,

10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.

6 Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consi- glio, GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 52/2012, GU L 18 del 21.1.2012, pag. 1. 7 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51. 8 Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

Allegato 3 (art. 9, 10, 17 e 18)

Requisiti

1 Passaporto per animali da compagnia (art. 9)

Si applicano i requisiti fissati negli allegati I e II della decisione 2003/803/CE9.

2 Certificato veterinario

2.1 Cani, gatti e furetti (art. 10)

Si applicano i requisiti fissati nell’allegato II della decisione di esecuzione 2011/874/UE10.

2.2 Uccelli da compagnia (art. 17)

Si applicano i requisiti fissati negli allegati II e III della decisione 2007/25/CE11.

3 Importazione di animali da compagnia destinati

a Stati membri dell’UE (art. 18) Si applicano i requisiti fissati negli articoli 110 e negli allegati I e II del regola- mento delegato (UE) n. 1152/201112.

9 Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, versione della GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1. 10 Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carat- tere non commerciale di detti animali verso l’Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65. 11 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, versione della GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata da ultimo dalla decisione 2010/734/UE, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10. 12 Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis, versione della GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

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Importazione di animali da compagnia RU 2012

Allegato 4 (art. 12 cpv. 1bis lett. c)

Requisiti dei vaccini antirabbici somministrati nei Paesi terzi

I vaccini devono soddisfare i requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 2.1.13 del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres13 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

13 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/

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