AS 2012 2897
Decisione n. 1/2012 del Consiglio recante modifica dell'Appendice dell'Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 1/2012 del Consiglio recante modifica dell’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
Adottata il 22 marzo 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 marzo 2012
Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53 (3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Con- venzione2, considerata la raccomandazione espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:
1) L’Appendice dell’Allegato Q della Convenzione è modificata come segue: a) Il seguente testo è soppresso al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di libera- lizzazione e altre norme in materia di aviazione civile): «N. 2407/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. (Art. 1–18; per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13 (3) il rinvio all’articolo 226 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applica- bili del presente allegato.) N. 2408/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, modificato da:
1 03 T: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
1 Dal testo originale francese (RO 2012 2897).
2 RS 0.632.31
2012-1125 2897
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Slovenia e della Repubblica Slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea, adottati il 16 aprile 2003 (GU L 236, del 23.9.2009, p. 33). (Art. 1–10, 12–15) Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l’adattamento seguente: Gli allegati di questo regolamento includono unicamente gli aeroporti situati negli Stati membri dell’AELS. N. 2409/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il tra- sporto di passeggeri e di merci. (Art. 1–11)»
b) Al punto 1, dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione è inserito il seguente testo (Terzo pacchetto di misure di libe- ralizzazione e altre norme in materia di aviazione civile): «N. 1008/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comu- nità (rifusione).» c) Il seguente testo è soppresso al punto 3 (Sicurezza aerea): «N. 1071/2010 Regolamento della Commissione, del 22 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità.» d) Al punto 3 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 127/2010 della Commissione è inserito il seguente testo: «N. 962/2010 Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approva- zione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. N. 390/2010 Regolamento di esecuzione della Commissione, del 19 aprile 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comuni- tario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità.»
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e) Al punto 4 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento allo regolamento (CE) n. 358/2010 della Commissione, è inserito il seguente testo: «N. 573/2010 Regolamento della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. N. 334/2011 Regolamento della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. N. 720/2011 Regolamento della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introdu- zione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione euro- pea. N. 774/2010 Decisione della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008. N. 2604/2010 Decisione della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la decisione 774/2010/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposi- zioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008. N. 3572/2010 Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, che modifica la decisione 774/2010/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposi- zioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008. N. 9139/2010 Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010 che modifica la deci- sione 774/2010/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.»
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f) Al punto 5 (Gestione del traffico aereo), dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione è inserito il seguente testo: «N. 255/2006 Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Ai fini della presente Convenzione il testo del regolamento si intende modi- ficato come segue: Questo regolamento non si applica al Liechtenstein. N. 959/2010 Regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il rego- lamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le diposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1. N. 283/2011 Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il rego- lamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le diposizioni transitorie di cui all’articolo 7.»
2) La presente decisione entra in vigore con effetto immediato. 3) Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.