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AS 2012 3143

Ordinanza sul sostegno al Servizio sanitario apicolo

Ordinanza sul sostegno al Servizio sanitario apicolo (OSSA)

del 23 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti e il finanziamento del Servizio sanitario apicolo (SSA).

Art. 2 Servizio sanitario apicolo

1 Il SSA è un’organizzazione di mutuo sostegno dotata di personalità giuridica.

2 I suoi membri sono le associazioni di apicoltura e gli apicoltori.

Sezione 2: Compiti

Art. 3 Principi

1 Il SSA promuove:

a. lo sviluppo e il mantenimento di colonie di api sane; b. la produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. 2 Esso sostiene le associazioni di apicoltura, gli apicoltori e le autorità cantonali competenti.

RS 916.403.2

2012-0203 3143

Sostegno al Servizio sanitario apicolo RU 2012

Art. 4 Piano sanitario 1 D’intesa con il Centro di ricerche apicole (CRA) della stazione di ricerca Agro- scope e previa consultazione dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e delle autorità cantonali competenti, il SSA elabora un piano sanitario per l’apicoltura in Svizzera. Il piano comprende in particolare la prevenzione, il riconoscimento e la cura delle malattie delle api. 2 Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scienti- fiche più recenti.

3 Esso informa i suoi membri in merito al contenuto del piano sanitario.

Art. 5 Consulenza 1 Il SSA fornisce consulenza alle associazioni di apicoltura, agli apicoltori e alle autorità cantonali competenti. Svolge in particolare i seguenti compiti: a. gestisce un servizio di consulenza; b. fornisce consulenza sul posto nei casi di malattia difficili e insoliti nonché di perdite diffuse di api o di colonie di api; c. pubblica informazioni tecniche.

2 Esso informa periodicamente in merito:

a. alle misure intese a promuovere la salute delle api; b. all’impiego corretto di medicamenti veterinari e di altre sostanze ausiliarie; c. alle modifiche della legislazione concernenti l’apicoltura.

Art. 6 Sorveglianza sanitaria apicola 1 Il SSA sorveglia, in collaborazione con il CRA e con le autorità cantonali compe- tenti, la salute delle api e analizza la sorveglianza.

2 Esso pubblica periodicamente i risultati dell’analisi.

Art. 7 Formazione e perfezionamento

1 Il SSA organizza corsi di formazione e perfezionamento destinati ai funzionari

delle associazioni di apicoltura. 2 Esso collabora ai corsi di formazione e perfezionamento destinati agli ispettori degli apiari e ad altre persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Art. 8 Coordinamento e collaborazione 1 Il SSA provvede affinché l’attuazione del piano sanitario, la consulenza nonché la formazione e il perfezionamento avvengano in tutta la Svizzera secondo i medesimi criteri specifici. 2 Esso collabora con le associazioni di apicoltura, il CRA, l’UFV e le autorità canto- nali competenti.

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Sostegno al Servizio sanitario apicolo RU 2012

Sezione 3: Accordo di prestazione

Art. 9 L’UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido al massimo quattro anni. L’accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiet- tivi e l’importo annuo massimo dell’aiuto finanziario della Confederazione.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 10 Condizioni per l’aiuto finanziario della Confederazione

1 La Confederazione versa l’aiuto finanziario al SSA soltanto se:

a. il SSA riscuote contributi dai membri; b. il SSA richiede per servizi particolari rimborsi per la copertura dei costi; e c. la partecipazione dei Cantoni ai costi del SSA è almeno equivalente a quella della Confederazione. 2 La partecipazione di un Cantone è calcolata in base alla quota degli apiari presenti sul suo territorio rispetto agli apiari presenti sul territorio svizzero.

Art. 11 Versamento dell’aiuto finanziario della Confederazione

1 L’aiuto finanziario della Confederazione viene versato sotto forma di importo

forfettario. 2 L’importo forfettario viene stabilito nel quadro dei crediti autorizzati. Nell’importo forfettario sono incluse altre prestazioni della Confederazione volte a promuovere la salute delle api, compresi i costi computabili per l’infrastruttura messa a disposi- zione.

3 L’importo forfettario viene versato in due rate. Le rate sono commisurate alle

prestazioni erogate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti.

Sezione 5: Vigilanza e presentazione di rapporti

Art. 12 Vigilanza

1 Il SSA sottostà alla vigilanza dell’UFV.

2 Esso comunica il piano sanitario e i risultati dell’analisi della sorveglianza all’UFV e alle autorità cantonali competenti.

3 L’UFV può chiedere che il SSA adegui il piano sanitario e la sorveglianza alle

nuove esigenze.

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Sostegno al Servizio sanitario apicolo RU 2012

Art. 13 Rapporti 1 Il SSA riferisce annualmente all’UFV e ai Cantoni sulle sue attività, in particolare sull’utilizzazione dei finanziamenti federali e cantonali. A tale scopo presenta loro i documenti seguenti: a. il rapporto di gestione; b. il conto annuale; c. il preventivo annuale; d. il programma di attività annuale; e. un programma di attività pluriennale.

2 Esso invita l’UFV e i rappresentanti dei Cantoni alle sedute e alle assemblee

dell’organo superiore.

Sezione 6: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è valida sino al 31 dicembre 2020.

23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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