Lexipedia

AS 2012 3227

Codice civile

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Codice civile (Cognome e cittadinanza)

Modifica del 30 settembre 2011 (RU 2012 2569; RS 210)

Art. 270a cpv. 2

Invece di: 2 Se l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, i genitori pos- sono, entro un anno, dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

Leggasi: 2 Se l’autorità di protezione dei minori attribuisce loro l’autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

22 maggio 2012 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2012-1322 3227

Codice civile. Cognome e cittadinanza. Correzione RU 2012

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