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AS 2012 3229

Legge federale che modifica la legge sulle forze idriche e la legge sull'approvvigionamento elettrico

Legge federale che modifica la legge sulle forze idriche e la legge sull’approvvigionamento elettrico

del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 21 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 20 aprile 20112, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche

Art. 60 cpv. 3bis 3bis La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La pro- cedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.

Art. 62 cpv. 2bis 2bis La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La pro- cedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.

2. Legge del 23 marzo 20074 sull’approvvigionamento elettrico

Art. 3a Concessioni cantonali e comunali I Cantoni e i Comuni possono rilasciare senza pubblica gara concessioni in relazione alla rete di trasporto e di distribuzione, in particolare il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Garantiscono una procedura trasparente e non discriminatoria.

2011-0453 3229

Modifica la L sulle forze idriche e la L sull’approvvigionamento elettrico RU 2012

Art. 5 cpv. 1 1 I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territo- rio. L’attribuzione di un comprensorio deve essere trasparente e non discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

13 aprile 2012.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2012.6

1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2012 53 6 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 24 mag. 2012.

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