AS 2012 3231
Legge sull'energia
Legge sull’energia (LEne)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111, decreta:
I La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:
Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:
a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e appa- recchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze com- prendono anche il consumo in modalità di attesa (standby). 2 Anziché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:
a. incaricare il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energe- tico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; b. introdurre strumenti economici. 3 Il Consiglio federale si basa sull’economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiet- tivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.
4 IlConsiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializ-
zazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all’uso proprio.
2010-2154 3231
Legge sull’energia RU 2012
Art. 17 cpv. 1 lett. c e d 1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia in particolare i seguenti compiti: c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico speci- fico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 2 lett. a); d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 2 lett. b);
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
13 aprile 2012.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2012.4
1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2012 107 4 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
24 mag. 2012.
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