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AS 2012 3407

Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università

Correzione

Ordinanza relativa alla legge sull’aiuto alle università (OAU)

del 13 marzo 2000 (RU 2000 958; RS 414.201)

Art. 11 cpv. 1 e 3

Invece di: 1 Il Dipartimento può, sulla base del piano pluriennale dell’istituto interessato, fis- sare importi annui massimi per l’intero periodo di sussidio. 3 Il Dipartimento può concludere con il beneficiario del contributo un contratto di prestazioni che fissi le prestazioni da fornire e disciplini in particolare il modo in cui si deve rendere conto dell’utilizzazione del contributo della Confederazione.

Leggasi: 1 La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) può, sulla base del piano pluriennale dell’istituto interessato, fissare importi annui massimi per l’intero periodo di sussidio. 3 La Segreteria di Stato può concludere con il beneficiario del contributo un con- tratto di prestazioni che fissi le prestazioni da fornire e disciplini in particolare il modo in cui si deve rendere conto dell’utilizzazione del contributo della Confedera- zione.

12 giugno 2012 Cancelleria federale

2012-1359 3407

O relativa alla legge sull’aiuto alle università. Correzione RU 2012

3408