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AS 2012 3415

Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare

Modifica del 1° giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 concernente l’obbligo di prestare servizio mili- tare è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 4 Titolo secondo: Durata dell’obbligo di prestare servizio militare per gli specialisti, il personale militare nonché le persone attribuite e le persone assegnate

Art. 5 Abrogato

Art. 8 Momento del proscioglimento 1 I proscioglimenti conformemente a questo titolo e all’articolo 8c sono effettuati alla fine dell’anno in cui l’evento determinante si è prodotto.

2 Dopo l’insorgenza dell’evento determinante, i militari non possono più essere

chiamati in servizio; è fatta salva la chiamata al rapporto annuale della Grande Unità.

3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito provvede all’esecuzione. Verifica

almeno ogni cinque anni se sussiste ancora la necessità ai sensi degli articoli 4 capo- verso 3 lettera b, 7 lettera b o 8b capoverso 2 lettera a.

Titolo prima dell’art. 9 Titolo secondo a: Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare

Art. 8a Condizioni e durata 1 L’obbligo di prestare servizio militare degli specialisti di cui all’allegato 2, di sottufficiali e di ufficiali può, con il loro consenso e in caso di idoneità, essere pro-

1 RS 512.21

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rogato, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri militari. 2 La proroga dell’obbligo di prestare servizio militare dura al massimo fino alla fine dell’anno in cui il militare interessato compie 65 anni; sono eccettuati i funzionari addetti al tiro fuori del servizio. 3 I militari non possono essere chiamati per i servizi che dovrebbero prestare dopo il compimento del 65° anno d’età; è fatta salva la chiamata al rapporto annuale della Grande Unità.

Art. 8b Domanda 1 La Grande Unità o l’unità amministrativa presso la quale il militare interessato dovrà prestare servizio presenta la domanda di proroga dell’obbligo di prestare servizio militare prima del proscioglimento ordinario al capo del Personale dell’esercito.

2 La domanda deve comprendere:

a. la prova della necessità; b. il consenso scritto del militare interessato e del suo datore di lavoro. 3 Il capo del Personale dell’esercito o il suo sostituto decide sulla domanda e comu- nica per scritto la sua decisione corredata da motivazioni al richiedente. La compe- tenza decisionale non può essere delegata.

Art. 8c Proscioglimento I militari il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato sono prosciolti dagli obblighi militari, se: a. presentano per scritto una relativa domanda al capo del Personale dell’eser- cito; b. non sussiste più alcuna necessità secondo l’articolo 8b capoverso 2 lettera a.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 8 e 9 Servizi d’istruzione

8 Abrogato

9 Abrogato

Art. 9a Servizi di perfezionamento della truppa 1 In un periodo di due anni consecutivi i seguenti militari dell’esercito attivo pos- sono essere chiamati in servizio nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa come segue: a. truppa e sottufficiali: per 60 giorni al massimo; b. aiutanti sottufficiali e ufficiali subalterni: per 65 giorni al massimo;

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c. sottufficiali superiori degli stati maggiori e capitani: per 70 giorni al mas- simo; d. ufficiali superiori: per 75 giorni al massimo.

2 Sono fatte salve le chiamate secondo l’articolo 26 capoverso 3 lettera b.

3 Nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa i seguenti ufficiali della riserva possono essere chiamati a prestare servizio come segue: a. ufficiali subalterni: al massimo due giorni l’anno; b. capitani e ufficiali superiori: al massimo cinque giorni l’anno; c. capitani e ufficiali superiori in seno agli stati maggiori di brigata: al massimo

30 giorni in un periodo di due anni consecutivi;

d. ufficiali di stato maggiore generale: al massimo 40 giorni in un periodo di due anni consecutivi. 4 I servizi di perfezionamento della truppa di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere prestati anche a giorni singoli.

Art. 15 cpv. 3, 4 e 8 3 Fattosalvo l’articolo 9a, i capitani e gli ufficiali superiori dell’esercito attivo nonché gli ufficiali della riserva adempiono tutti i servizi d’istruzione della propria formazione.

4 Abrogato

8 Nell’ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette

all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio nonché le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non sono state incorporate in formazioni dell’esercito secondo l’articolo 60 LM sono chiamate ogni anno a prestare servizio per almeno dieci giorni. Fatto salvo l’articolo 9a, la chiamata in servizio ha luogo in funzione delle necessità di servizio. I servizi d’istruzione possono essere prestati anche a giorni singoli.

Art. 15a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. a nonché cpv. 3 e 4 Servizio nell’amministrazione militare; condizioni 1 Per la convocazione di militari destinati a prestare servizio nell’amministrazione militare sono applicabili le seguenti definizioni: a. sovraccarico di lavoro straordinario: sovraccarico di lavoro che non è gesti- bile tempestivamente con il personale ordinario o con le misure organizza- tive ordinarie;

3 Non sono ammessi:

a. i servizi di impiegati dell’amministrazione militare per il disbrigo del loro lavoro quotidiano; b. i servizi in sostituzione di posti non autorizzati;

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c. i servizi al fine di occupare posti vacanti; d. i servizi consecutivi prestati per lungo tempo allo stesso posto e per gli stessi scopi, indipendentemente dal fatto che a tal fine siano chiamati in servizio gli stessi militari o differenti militari; e. i servizi al solo fine di accorciare o impedire una fase di disoccupazione del militare interessato. 4 Il servizio prestato da un militare in una formazione militare che in caso d’impiego dell’esercito assume compiti dell’amministrazione militare non è considerato come servizio nell’amministrazione militare se avviene per l’istruzione o per un impiego.

Art. 15b Servizio nell’amministrazione militare; procedura 1 L’unità amministrativa dell’amministrazione militare che necessita imperativamen- te di un servizio nell’amministrazione militare presenta il più presto possibile la relativa domanda al capo del Personale dell’esercito.

2 La domanda deve comprendere:

a. una motivazione che illustra in quale misura le condizioni di cui all’arti- colo 15a capoversi 1 e 2 sono adempiute; b. la dichiarazione esplicita dell’organo richiedente che non sussiste alcun caso non ammesso secondo l’articolo 15a capoverso 3. 3 Il capo del Personale dell’esercito o il suo sostituto decide sulla domanda e comu- nica per scritto la sua decisione corredata da motivazioni al richiedente. La com- petenza decisionale non può essere delegata.

4 L’organo che convoca può emanare una chiamata per un servizio nell’ammi-

nistrazione militare soltanto se sussiste la relativa decisione secondo il capoverso 3.

5 Ilcapo dell’esercito controlla il rispetto della procedura nonché l’esecuzione

corretta delle decisioni secondo il capoverso 3.

Art. 16 cpv. 1 lett. f e cpv. 3

1 Il DDPS:

f. emana istruzioni:

1. sui servizi nelle scuole e nei corsi nonché nell’amministrazione mili-

tare,

2. sul compimento dei servizi d’istruzione nel caso in cui manchino meno

di 19 giorni per l’adempimento del totale obbligatorio di giorni di ser- vizio d’istruzione (giorni di servizio residui).

3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può chiamare in servizio persone

soggette all’obbligo di prestare servizio militare per adempiere servizi d’istruzione al di fuori della loro incorporazione.

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Art. 35 Principi

1 I militari possono essere ammessi a un servizio volontario se:

a. essi e i loro datori di lavoro, rispettivamente per i disoccupati l’ufficio regio- nale di collocamento presso il quale sono iscritti, hanno dato il loro consenso scritto; e b. per il servizio volontario sussiste una necessità militare secondo l’arti- colo 35a.

2 Possono essere ammessi e chiamati ogni anno a prestare servizio volontario di

38 giorni al massimo. È eccettuato il servizio volontario nell’ambito di un servizio d’istruzione di base secondo l’articolo 35a capoverso 1 lettera a.

Art. 35a Necessità militare 1 I militari idonei per una funzione superiore per la quale non vi è a disposizione un numero sufficiente di candidati possono prestare su base volontaria i servizi d’istru- zione di base necessari per tale funzione, se: a. nel grado attuale, hanno già adempiuto il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d’istruzione; b. nel corso del servizio d’istruzione di base adempiono il totale dei loro giorni di servizio d’istruzione; o c. il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d’istruzione nel nuovo grado dopo l’assolvimento dell’istruzione di base dura meno di quattro corsi di ripetizione. 2 I militari possono prestare su base volontaria, nelle loro funzioni originarie, servizi d’istruzione in formazioni in cui sussiste una carenza di effettivi in queste funzioni, a condizione che tale carenza: a. renda considerevolmente più difficile lo svolgimento ordinario dei servizi d’istruzione; e b. non possa essere colmata con misure ordinarie. 3 Il compimento di servizi volontari quale servizio nell’amministrazione militare è ammissibile soltanto se: a. determinati lavori necessitano conoscenze tecniche particolari secondo l’articolo 15a capoverso 1 lettera b; e b. non sono disponibili militari idonei che devono ancora prestare servizi d’istruzione.

Art. 36 Procedura 1 L’organo dell’esercito o dell’amministrazione militare che necessita di un servizio volontario presenta il più presto possibile la relativa domanda al capo del Personale dell’esercito.

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2 La domanda deve comprendere:

a. i consensi di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a; b. la prova della necessità; c. la dichiarazione esplicita del richiedente che non sussiste alcun caso di cui all’articolo 15a capoverso 3. 3 Il capo del Personale dell’esercito o il suo sostituto decide sulla domanda e comu- nica per scritto la sua decisione corredata da motivazioni al richiedente e al militare interessato. La competenza decisionale non può essere delegata. 4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica la decisione al comandante della formazione d’incorporazione del militare.

5 L’organo che convoca può emanare una chiamata per un servizio volontario sol-

tanto se sussiste la relativa decisione secondo il capoverso 3.

6 Ilcapo dell’esercito controlla il rispetto della procedura nonché l’esecuzione

corretta delle decisioni secondo il capoverso 3. 7 Gli atti relativi alla procedura devono essere conservati per cinque anni, a partire dalla fine del servizio.

Art. 37 cpv. 3

3 Il congedo generale o il congedo generale lungo valgono come congedo personale

se: a. coincidono con un congedo personale; b. hanno luogo immediatamente prima o dopo un congedo personale e il mili- tare non ritorna presso la truppa tra il congedo generale o il congedo gene- rale lungo e il congedo personale.

Art. 86 Servizio nell’amministrazione militare Dopo l’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2012, i servizi di cui all’articolo 15a capoverso 3 possono essere prestati fino al 31 dicembre 2013, se: a. l’avviso di servizio o la chiamata in servizio hanno avuto luogo prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2012; o b. si tratta di un servizio pianificato prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2012, a cui non è più possibile rinunciare.

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II Il Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19942 è modificato come segue:

N. 55 cpv. 2bis 2bis Il congedo generale o il congedo generale lungo valgono come congedo perso- nale se: a. coincidono con un congedo personale; b. hanno luogo immediatamente prima o dopo un congedo personale e il mili- tare non ritorna presso la truppa tra il congedo generale o il congedo gene- rale lungo e il congedo personale.

III L’ordinanza del 26 novembre 20033 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a Abrogata

IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 510.107.0 3 RS 513.11

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