AS 2012 3423
AS 2012 3423
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del 1° giugno 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa 1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determi- nante ammonta a: a. 3,10 centesimi per la categoria di tassa 1; b. 2,69 centesimi per la categoria di tassa 2; c. 2,28 centesimi per la categoria di tassa 3. 3 I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa catego- ria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, confor- memente agli allegati 2 e 5 OETV2 e all’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circo- lazione di veicoli nuovi.
1 Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a poste- riori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all’allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante am- monta a: a. 2,79 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO II / EURO 2 (categoria di tassa 1);
2012-0859 3423
Ordinanza sul traffico pesante RU 2012
b. 2,42 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO III / EURO 3 (categoria di tassa 2).
Art. 14b Sconto per i veicoli della categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6
1 Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri che comprovatamente soddisfano i
criteri della categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 (categoria di tassa 3), la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a 2,05 centesimi.
2 La prova deve essere fornita mediante:
a. un’iscrizione nella licenza di circolazione; oppure b. un’attestazione equivalente rilasciata dalle autorità nazionali per la messa in circolazione. 3 L’Amministrazione delle dogane può controllare il rispetto del valore limite nei veicoli di cui al capoverso 1.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.
1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza sul traffico pesante RU 2012
Allegato 1 (art. 14)
Frase introduttiva I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dell’UE nonché i titoli dei regolamenti ECE e i loro complementi sono elencati nell’allegato 2 OETV4. I rego- lamenti ECE possono essere consultati e ottenuti presso gli uffici indicati all’arti- colo 3a capoverso 2 OETV.
Lett. a, categoria di tassa 3 a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t) Categoria di tassa 3: EURO IV, EURO V, EURO VI o successivi / EURO 4, EURO 5, EURO 6 o succes- sivi
Prescrizioni sui gas di scarico
– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 2005/55/CE nella versione originale – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011 – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008 – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento ECE n. 49, emendamento 06 – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento ECE n. 83, emendamento 06
Rimangono classificate nella categoria di tassa 3: a. la categoria di norme sulle emissioni EURO IV / EURO 4: almeno fino a ottobre del 2013; b. la categoria di norme sulle emissioni EURO V / EURO 5: almeno fino a ottobre del 2016.
4 RS 741.41
Ordinanza sul traffico pesante RU 2012
Lett. b, categoria di tassa 3 b. Autoveicoli leggeri (peso totale 3,5 t Categoria di tassa 3: EURO 4, EURO 5, EURO 6 o successivi / EURO IV, EURO V, EURO VI o succes- sivi
Prescrizioni sui gas di scarico
– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione originale – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008 – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011 – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento ECE n. 83, emendamento 06 – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emen- damento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento ECE n. 49, emendamento 06
Rimangono classificate nella categoria di tassa 3: a. la categoria di norme sulle emissioni EURO 4 / EURO IV: almeno fino a ottobre del 2013; b. la categoria di norme sulle emissioni EURO 5 / EURO V: almeno fino a ottobre del 2016.