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AS 2012 3431

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

del 23 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Scopo e orientamento

Art. 1 Scopo La ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per: a. la prassi, la formazione e la consulenza agricole e agroalimentari; b. le decisioni di politica agricola; c. l’esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

Art. 2 Orientamento 1 La ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale.

2 Essa persegue gli obiettivi seguenti:

a. promuovere un’agricoltura multifunzionale e competitiva e una filiera ali- mentare competitiva; b. contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana e animale; c. favorire uno sfruttamento ecologicamente sostenibile delle risorse e contri- buire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a svi- luppare e curare paesaggi rurali diversificati.

3 Essa è in particolare orientata alle esigenze di:

a. i produttori, i trasformatori e i commercianti attivi nell’agricoltura e nella filiera alimentare, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza;

RS 915.7 1 RS 910.1

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b. i consumatori; c. l’Amministrazione.

Sezione 2: Agroscope

Art. 3 Principi 1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare denominata Agroscope.

2 Agroscope è parte integrante dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 4 Organizzazione 1 L’UFAG assicura la direzione di Agroscope per il tramite del Consiglio Agrosco- pe. Il direttore dell’UFAG presiede il Consiglio Agroscope.

2 Agroscope è diretta da un responsabile.

3 Agroscope è suddivisa in settori.

4 L’UFAG emana un regolamento interno e delle competenze concernente la condu-

zione, l’organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope e del Consiglio Agroscope.

Art. 5 Compiti di Agroscope

1 Agroscope ha i seguenti compiti:

a. ricerca e sviluppo a favore del settore agricolo e della filiera alimentare; b. predisposizione delle basi decisionali per la legislazione federale, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confedera- zione; c. compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di conven- zioni con altri uffici federali. 2 Agroscope rende accessibili agli interessati e al pubblico i risultati della propria attività, in particolare mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni con orientamento pratico e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfeziona- mento professionale, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

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Art. 6 Consiglio della ricerca agronomica 1 Il Consiglio della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) ai sensi dell’artico- lo 117 LAgr è una commissione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione. 2 Esso esamina periodicamente la qualità, l’attualità, l’efficienza e l’efficacia della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione. A tale scopo può commissionare valutazioni della ricerca, di taluni ambiti della stessa o di singoli settori di Agroscope d’intesa con l’UFAG. 3 D’intesa con il Consiglio Agroscope, può istituire comitati incaricati di trattare determinate questioni concrete. 4 Esso tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricol- tura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

5 L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Art. 7 Collaborazione

1 Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni

pubbliche, le autorità, le scuole universitarie, altri istituti di formazione, le organiz- zazioni professionali o specializzate e i centri di consulenza, nonché con i produttori attivi nell’agricoltura e nella filiera alimentare, l’artigianato e l’economia. 2 Agroscope collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di pro- mozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 8 Diritti su beni immateriali

1 Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti

nell’esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d’autore. 2 Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appar- tengono alla Confederazione. 3 Qualora Agroscope collabori con terzi, la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente. 4 I diritti esclusivi di uso di programmi informatici creati dalle persone di cui al capoverso 1 appartengono ad Agroscope. Agroscope può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.

2 RS 172.010.1

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Art. 9 Conduzione mediante mandato di prestazioni e preventivo globale 1 Il Consiglio federale attribuisce all’UFAG un mandato di prestazioni quadriennale per la conduzione di Agroscope.

2 L’UFAG conclude annualmente con Agroscope una convenzione sulle prestazioni.

Art. 10 Tasse

1 Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

2 Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 20063 sulle tasse UFAG.

3 Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 23 novembre

20054 sugli emolumenti per le pubblicazioni.

Sezione 3: Mandati di ricerca e contributi per la ricerca

Art. 11 Mandati di ricerca 1 Entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può affidare a istituti di ricerca pubbli- ci o privati, in Svizzera o all’estero, mandati conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2. 2 L’UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca.

3 La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali

dev’essere disciplinata contrattualmente.

Art. 12 Contributi per la ricerca 1 Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2. 2 I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e ricono- sciuti dall’UFAG. 3 Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condi- zioni.

4 La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali

dev’essere disciplinata contrattualmente.

3 RS 910.11 4 RS 172.041.11

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 14 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 27 ottobre 20105 concernente la ricerca agronomica è abrogata.

2 L’ordinanza del 14 giugno 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale

dell’economia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

3 Agroscope è subordinata all’UFAG. Agroscope è il centro di competenza della

Confederazione per le questioni di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare. Essa sostiene gli sforzi dell’agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L’organiz- zazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura e nell’ordinanza del 23 maggio 20128 concernente la ricerca agronomica.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 2010 5871, 2011 5227 6 RS 172.216.1 7 RS 910.1 8 RS 915.7

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