AS 2012 3451
AS 2012 3451
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 23 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo francese.
Art. 3 cpv. 1 lett. bbis, d e o
1 Ai fini della presente ordinanza si intende per:
bbis. sostanza di base: qualsiasi principio attivo che adempie i requisiti di cui all’articolo 10a; d. sostanza potenzialmente pericolosa: qualsiasi sostanza che sia intrinseca- mente atta ad avere effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull’ambiente e che sia presente in un prodotto fitosanitario in concentrazio- ni tali da comportare il rischio che tali effetti si producano. In tale categoria rientrano in particolare le sostanze classificate come pericolose confor- memente ai criteri di cui all’allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20082 e presenti nel prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da far considerare il prodotto come pericoloso secondo l’articolo 3 del regola- mento (CE) n. 1272/2008; o. macrorganismi: insetti, acari e altri artropodi nonché nematodi;
1 RS 916.161 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.08, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.03.2011, pag. 1.
2011-2637 3451
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2012
Titolo prima dell’art. 4 Capitolo 2: Principi attivi, sostanze di base, fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti Sezione 1: Criteri e procedura di approvazione dei principi attivi
Art. 5 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’art. 10a Sezione 1a: Criteri e procedura di approvazione delle sostanze di base
Art. 10a Sostanze di base
1 Una sostanza di base è approvata se:
a. non è una sostanza potenzialmente pericolosa; b. non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici; c. non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza di base e da un semplice agente diluente; e d. non ha alcun effetto nocivo immediato o ritardato sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile sull’ambiente. 2 Per le sostanze di base l’UFAG può fissare per analogia le condizioni e limitazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2. 3 I macrorganismi considerati organismi alloctoni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 10 settembre 20083 sull’emissione deliberata nell’am- biente e i microrganismi non possono essere approvati quali sostanze di base.
Art. 10b Elenco delle sostanze di base Il DFE iscrive una nuova sostanza di base nell’elenco delle sostanze di base appro- vate di cui all’allegato 1 parte D, se la sostanza di base è stata esaminata e adempie i criteri di cui all’articolo 10a.
Art. 10c Richiesta 1 Ogni persona può presentare richiesta di approvazione di una sostanza di base al servizio d’omologazione.
2 La richiesta deve contenere i documenti seguenti:
3 RS 814.911
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a. eventuali valutazioni dei possibili effetti della sostanza sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente conformemente ad altre legislazioni che non disciplinano la protezione fitosanitaria; b. altre informazioni pertinenti sui possibili effetti della sostanza sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente.
3 Il servizio d’omologazione chiede il parere ai servizi di valutazione.
Art. 10d Riesame delle sostanze di base approvate da parte del servizio d’omologazione 1 Il servizio d’omologazione può riesaminare in qualsiasi momento una sostanza di base approvata.
2 Se ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri previsti
dall’articolo 10a, il servizio d’omologazione informa le cerchie interessate e conce- de loro un termine per la presentazione di osservazioni.
Art. 10e Stralcio di sostanze di base Il DFE stralcia una sostanza di base dall’allegato 1 parte D se questa non adempie più le esigenze di cui all’articolo 10a.
Art. 15 lett. d Per i prodotti fitosanitari esistono i seguenti tipi di omologazione: d. l’omologazione per prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate (Sez. 6a).
Art. 18 cpv. 4 4 L’autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario secondo l’allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20084 ai sensi del Globally Harmonized System (GHS).
8bis Per la domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente o costi- tuito da macrorganismi si applicano i requisiti di cui alla linea guida PM6/2
4 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
5 Linea guida PM6/2 nella versione secondo l’OEPP/EPPO Bulletin 40, pagg. 335–344. Può essere scaricata dal sito Internet dell’European and Mediterranean Plant Protection Organisation www.eppo.org > standards > list of EPPO standards > safe use of biological controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents».
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Art. 33 cpv. 3 3 Oltre alle indicazioni concernenti la caratterizzazione in adempimento delle pre- scrizioni definite nell’articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sul materiale di moltiplicazione, l’etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate devono recare: a. la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate; b. le denominazioni dei principi attivi presenti nel prodotto in questione; c. le frasi tipo per i consigli di prudenza secondo l’allegato IV parte 2 del rego- lamento (CE) n. 1272/20087; e d. se del caso, le misure di riduzione del rischio indicate nell’autorizzazione per tale prodotto.
Art. 37 cpv. 4 lett. d Concerne soltanto il testo tedesco.
Titolo prima dell’art. 40a Sezione 6a: Omologazione di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate
Art. 40a Immissione sul mercato 1 I prodotti fitosanitari che contengono esclusivamente sostanze di base elencate nell’allegato 1 parte D e che adempiono le condizioni e le limitazioni secondo l’allegato 1 parte D possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione. 2 L’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari che non contengono esclusiva- mente sostanze di base è disciplinata dalle sezioni 2–6.
Art. 40b Obbligo di annuncio 1 Chiunque fabbrichi o importi un prodotto fitosanitario contenente esclusivamente sostanze di base approvate deve annunciarlo al servizio d’omologazione prima della prima immissione sul mercato. L’annuncio deve contenere le informazioni seguenti: a. il nome commerciale; b. il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore; c. la denominazione e la quantità precise di tutte le sostanze di base approvate;
6 RS 916.151
7 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
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d. se del caso, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le frasi di rischio e i consigli di prudenza secondo l’articolo 56d OPChim8.
Art. 44 cpv. 5
5 Iltitolare di un’autorizzazione comunica al servizio d’omologazione qualsiasi
modifica che implichi una variazione di classificazione e di etichettatura del pro- dotto fitosanitario.
Art. 45 cpv. 1 lett. e nonché 5 1 Per i prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati conformemente alla presente ordinan- za e per i prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di vendita, il servizio d’omologazione rende elettronicamente accessibili al pubblico informazioni che contengono almeno quanto segue: e. la classificazione secondo l’allegato 1 parti 2–5 nonché le frasi di rischio secondo gli allegati 2, 3 e 5 e i consigli di prudenza, conformemente all’allegato 4 parte 2 del regolamento (CE) n. 1272/20089; 5 Esso pubblica l’elenco dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base. L’elenco contiene le informazioni enumerate nell’articolo 40b.
Art. 47 cpv. 3 3 Il servizio d’omologazione può servirsi delle relazioni di cui al capoverso 1 per adeguare le condizioni d’uso di un prodotto fitosanitario per il quale non sono state fornite le relazioni dei test e degli studi.
Art. 53 Classificazione 1 I prodotti fitosanitari che sono preparati o principi attivi pericolosi oppure conten- gono principi attivi pericolosi devono essere classificati analogamente a quanto 2 I principi attivi che sono sostanze pericolose e di cui è previsto l’impiego nei prodotti fitosanitari devono essere classificati analogamente a quanto dispone l’articolo 56c OPChim. 3 Iltitolare dell’autorizzazione ai sensi della presente ordinanza corrisponde al fabbricante della miscela ai sensi dell’OPChim.
8 RS 813.11
9 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
10 RS 813.11
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Art. 54 cpv. 3 e 5 3I prodotti fitosanitari devono essere imballati analogamente a quanto dispone l’articolo 56d OPChim11; i prodotti fitosanitari secondo la presente ordinanza corri- spondono alle sostanze e ai preparati pericolosi secondo l’OPChim. 5 Per poter essere immessi sul mercato in Svizzera, i prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 36 devono avere l’imballaggio estero originale.
2 I prodotti fitosanitari devono essere etichettati per analogia conformemente agli articoli 56b–56e OPChim12 e alle disposizioni degli allegati 7 e 8 della presente ordinanza; il fabbricante secondo l’OPChim corrisponde al titolare dell’autoriz- zazione secondo la presente ordinanza. Se l’OPChim e gli allegati 7 e 8 della presen- te ordinanza prevedono un’etichettatura diversa, si applicano gli allegati 7 e 8.
3 Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e
indelebile le indicazioni secondo l’allegato 11. 3bis Devono essere rispettate le esigenze concernenti l’etichettatura ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 199913 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM). 7 Il DFE può adeguare gli allegati 7, 8 e 11 tenendo conto delle pertinenti norme internazionali, in particolare di quelle dell’UE.
Art. 55a Etichettatura di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente so- stanze di base approvate L’etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le se- guenti informazioni in una delle lingue ufficiali della regione in cui il prodotto è venduto: a. il nome commerciale; b. l’indicazione «Prodotto fitosanitario ottenuto da sostanze di base (omologato senza prova dell’efficacia e della tolleranza vegetale)»; c. il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore; d. la denominazione precisa di tutte le sostanze di base usate secondo l’allegato
1 parte D e la loro concentrazione;
e. la quantità netta di prodotto fitosanitario espressa come segue:
1. per i preparati solidi: in grammi o chilogrammi,
2. per i gas: in grammi, chilogrammi, millilitri o litri,
3. per i preparati liquidi: in millilitri o litri;
11 RS 813.11 12 RS 813.11 13 RS 832.321
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f. se del caso, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le frasi di rischio e i consigli di prudenza secondo l’articolo 56d OPChim14; g. l’uso; h. le istruzioni per l’uso; i. se del caso, le condizioni e limitazioni d’uso secondo l’allegato 1 parte D; j. la data di scadenza, se il prodotto fitosanitario si conserva per un periodo inferiore a due anni.
Art. 56 cpv. 2 2 Le indicazioni secondo l’allegato 11 numeri 13, 14, 15 e 17 possono figurare su un foglio illustrativo allegato.
Art. 59 cpv. 2
2 Le schede dei dati di sicurezza possono essere messe a disposizione in formato
elettronico. Su richiesta, devono essere consegnate in formato cartaceo.
Art. 61 cpv. 2 2 I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati in modo corretto. Possono essere utilizzati solo se sono omologati per l’uso previsto. Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite nell’articolo 18 e specificate sull’etichetta. Chi utilizza prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate deve rispettare altresì le con- dizioni e le limitazioni secondo l’allegato 1 parte D.
Art. 64 cpv. 3 3 I prodotti fitosanitari recanti sull’etichetta le seguenti indicazioni non possono essere distribuiti al pubblico: a. una o più indicazioni di pericolo secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/200815 corrispondenti ai codici per le indicazioni di pericolo H300, b. il pittogramma di pericolo GHS01 («bomba che esplode») secondo l’allega- to V del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Art. 65 Furto, perdita, immissione per errore sul mercato In caso di furto, perdita o immissione per errore sul mercato di prodotti fitosanitari secondo l’articolo 64 capoverso 3, la persona a cui sono stati rubati, che li ha persi o
14 RS 813.11
15 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
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che li ha immessi erroneamente sul mercato deve avvertire immediatamente la polizia. Si applica l’articolo 82 capoversi 2 e 3 OPChim16.
Art. 68 cpv. 4 4 L’uso di prodotti fitosanitari secondo l’articolo 64 capoverso 3 è vietato nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi, nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Il divieto non si applica all’uso su superfici di produzione agricola in zone d’insediamento.
Art. 80 cpv. 2 lett. c
2 I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:
c. delle prescrizioni relative all’obbligo di diligenza (art. 61), alla conservazio- ne (art. 63), alla fornitura (art. 64), al furto, alla perdita e all’immissione per errore sul mercato (art. 65), alle restrizioni d’uso (art. 68) e all’obbligo di ri- presa (art. 70).
Art. 86, rubrica Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore il 1° luglio 2011
Art. 86a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 maggio 2012 1 I prodotti fitosanitari che sono stati etichettati e imballati secondo il diritto vigente possono ancora: a. essere immessi sul mercato fino al 31 maggio 2018; b. essere utilizzati fino al 31 ottobre 2020. 2 Se il servizio d’omologazione decide la nuova classificazione ed etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/200817 ai sensi del GHS entro metà 2017, le proposte per la nuova classificazione ed etichettatura devono essergli presentate entro il 31 dicembre 2014. Se non decide la nuova classificazione ed etichettatura entro metà 2017, il servizio d’omologazione può prorogare adeguatamente i termini di cui al capoverso 1 per il prodotto fitosanitario in questione. 3 Le disposizioni seguenti si applicano anche ai prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici o tossici secondo il diritto vigente: a. articolo 64 capoverso 3 (distribuzione al pubblico); b. articolo 65 (avviso in caso di furto, perdita o immissione per errore sul mer- cato); c. articolo 68 capoverso 4 (uso in zone d’insediamento).
16 RS 813.11
17 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
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II
1 Gli allegati 1, 5, 6 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 11 conformemente alla
versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.
23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
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Allegato 1
Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata
Allegato, rimando tra parentesi agli articoli dell’ordinanza
Parte A, titolo della quinta colonna
Nome comune, Denominazione IUPAC Numero CAS Numero CIPAC Funzione/ numero d’identificazione Condizioni specifiche e limitazioni
…
Parte B e C, titolo della quarta colonna
Nome comune, Descrizione Organismo Funzione/ numero d’identificazione Condizioni specifiche e limitazioni
…
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Parte D Parte D: Sostanze di base Nome comune Specifica Funzione/ Condizioni specifiche e limitazioni
…
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Allegato 5 (art. 7, 10, 11, 21, 29, 52 e 85)
Requisiti del fascicolo da presentare per l’inclusione di un principio attivo nell’allegato 1
N. 2 e 3
2. Sostanze chimiche
1 I requisiti ai quali devono adempiere i fascicoli riguardanti la domanda d’iscrizione di una sostanza chimica nell’allegato 1 corrispondono a quelli fissati nell’allegato parte A del regolamento (UE) n. 544/201118. 2 Ai fini della corretta interpretazione dell’allegato parte A del regolamento (UE) n. 544/2011 si applicano le seguenti equivalenze terminologiche: Espressione UE Espressione svizzera Commissione e Stati membri (n. 1.2 e 1.9) Servizio d’omologazione Stati membri (n. 4.2.1) Autorità competente Autorità competente dello Stato membro (n. 6.10) Servizio d’omologazione
3. Microrganismi
1 I requisiti ai quali devono adempiere i fascicoli riguardanti la domanda d’iscrizione di un microrganismo nell’allegato 1 corrispondono a quelli fissati nell’allegato parte B del regolamento (UE) n. 544/201119. 2 Ai fini della corretta interpretazione dell’allegato parte B del regolamento (UE) n. 544/2011 si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera Commissione e Stati membri (n. 1.2 e 1.4.1) Servizio d’omologazione Autorità competente dello Stato membro (n. 9) Servizio d’omologazione
18 Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giu. 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive nella versione secondo GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 1.
19 Cfr. nota a n. 2 cpv. 1.
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Allegato 6 (art. 7, 11, 21, 52 e 85)
Requisiti del fascicolo da presentare ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario
N. 2 e 3
2. Prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche
1 I requisiti ai quali devono adempiere i fascicoli riguardanti la domanda d’autoriz- zazione di un prodotto fitosanitario contenente principi attivi chimici corrispondono a quelli fissati nell’allegato parte A del regolamento (UE) n. 545/201120. 2 Ai fini della corretta interpretazione dell’allegato parte A del regolamento (UE) n. 545/2011 si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera Autorità competente dello Stato membro (n. 8.9 e 11) Servizio d’omologazione
3. Prodotti fitosanitari contenenti microrganismi
1 I requisiti ai quali devono adempiere i fascicoli riguardanti la domanda d’autoriz- zazione di un prodotto fitosanitario contenente microrganismi corrispondono a quelli fissati nell’allegato parte B del regolamento (UE) n. 545/201121. 2 Ai fini della corretta interpretazione dell’allegato parte B del regolamento (UE) n. 545/2011 si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera Autorità competente dello Stato membro (n. 11) Servizio d’omologazione
20 Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione del 10 giu. 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari nella ver- sione secondo GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 67.
21 Cfr. nota a n. 2 cpv. 1.
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Allegato 7 (art. 55)
Frasi tipo per i rischi particolari per l’essere umano o l’ambiente
Introduzione cpv. 1 Introduzione 1 Nei casi in cui l’etichettatura secondo l’articolo 56d OPChim22 non fosse suffi- ciente per descrivere i rischi specifici che potrebbero intervenire con l’uso di prodot- ti fitosanitari, occorre descrivere, mediante le frasi specifiche riportate nel presente allegato, la natura dei particolari effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente.
22 RS 813.11
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Allegato 11 (art. 55 e 56)
Indicazioni sugli imballaggi dei prodotti fitosanitari
Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e inde- lebile le seguenti indicazioni:
1. il nome commerciale del prodotto fitosanitario;
2. il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione o del permesso di vendi- ta, il numero d’omologazione del prodotto fitosanitario e, se si tratta di un’altra persona, il nome e l’indirizzo dei responsabili dell’imballaggio e dell’etichettatura finali del prodotto fitosanitario; 3. il nome di ogni principio attivo, con indicazione precisa della forma chimi- ca; il principio attivo deve essere indicato con il nome menzionato nell’allegato 1 oppure, se il principio attivo non vi figura, con la sua deno- minazione comune secondo l’Organizzazione internazionale di normazione (ISO Common Name); se questa non è disponibile, il principio attivo va in- dicato con la sua designazione chimica secondo le norme dell’Unione inter- nazionale di chimica pura e applicata (norme IUPAC)23; se il principio attivo è un microrganismo, deve essere indicato il nome della specie e del ceppo, dell’isolato o del biotipo; se il principio attivo è un macrorganismo, deve es- sere indicato il nome della specie e della selezione;
4. la concentrazione di ciascun principio attivo espressa come segue:
4.1 per i prodotti solidi, gli aerosol, i liquidi volatili con punto massimo di
ebollizione a 50 °C o i liquidi viscosi con limite inferiore 1 Pas a 20 °C: in per cento del peso e in grammi per chilogrammo,
4.2 per gli altri preparati liquidi e gel: in per cento del peso e in grammi per
litro,
4.3 per i gas: in per cento del volume e in per cento del peso,
4.4 per i principi attivi che sono microrganismi o macrorganismi: numero
di unità attive per il volume o il peso o qualsiasi altra unità di misura pertinente, come ad esempio le unità formanti colonie (cfu) per gram- mo;
5. la quantità netta di prodotto fitosanitario espressa come segue:
5.1 per i preparati solidi: in grammi o chilogrammi,
5.2 per i gas: in grammi, chilogrammi, millilitri o litri,
5.3 per i preparati liquidi: in millilitri o litri;
6. il numero di partita del preparato e la data di produzione;
7. le informazioni sul pronto soccorso;
23 Le norme IUPAC possono essere scaricate dal sito Internet dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata www.iupac.org.
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8. la natura degli eventuali rischi particolari per la salute umana o degli animali o per l’ambiente mediante frasi tipo secondo l’allegato 7; 9. le precauzioni per la tutela della salute umana o degli animali o dell’ambien- te mediante frasi tipo secondo l’allegato 8; 10. il tipo di azione del prodotto fitosanitario ad esempio «insetticida», «regola- tore di crescita», «erbicida», «fungicida» e il meccanismo d’azione;
11. il tipo di preparazione, ad esempio polvere bagnabile, concentrato emulsio-
nabile; 12. gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è stato omologato e tutte le condizioni specifiche agricole, fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o non deve essere utilizzato;
13. le indicazioni seguenti contenute nell’autorizzazione secondo l’articolo 18:
istruzioni, condizioni per l’uso e oneri nonché dose di applicazione, se del caso compresa la dose massima di applicazione per ettaro e il numero mas- simo di applicazioni all’anno; la dose di applicazione è espressa in unità metriche per ciascuna applicazione;
14. se del caso, l’intervallo di sicurezza da rispettare per ciascun impiego tra
l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e:
14.1 la semina o la piantagione della coltura da proteggere,
14.2 la semina o la piantagione delle colture successive,
14.3 l’accesso dell’uomo o degli animali alla coltura trattata,
14.4 il raccolto,
14.5 l’utilizzo o il consumo del raccolto;
15. le indicazioni relative all’eventuale fitotossicità, alla sensibilità varietale e a ogni altro effetto secondario negativo diretto o indiretto sulle piante o sui prodotti di origine vegetale, nonché agli intervalli da osservare tra l’applicazione e la semina o la piantagione della coltura in questione o delle colture successive e adiacenti; 16. la frase «Prima dell’uso leggere l’allegato foglio illustrativo» nel caso in cui sia allegato un foglio illustrativo secondo l’articolo 56 capoverso 2;
17. le istruzioni per lo stoccaggio adeguato nonché lo smaltimento sicuro del
prodotto fitosanitario e dell’imballaggio;
18. la data di scadenza, se il prodotto fitosanitario si conserva per un periodo
inferiore a due anni in condizioni di stoccaggio conformi alle prescrizioni;
19. l’indicazione del divieto di riutilizzo dell’imballaggio;
20. i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le frasi di rischio e i consigli di pru- denza necessari in base alla classificazione secondo l’articolo 18 capover- so 4; 21. se del caso, le categorie di utilizzatori autorizzati a utilizzare il prodotto fito- sanitario.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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