AS 2012 3539
Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 1° giugno 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 20061 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 34a Ammortizzatore anticiclico
1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le
banche a detenere, quale ammortizzatore anticiclico, ulteriori fondi propri computa- bili pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in Svizzera qualora ciò sia necessario per: a. rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o b. contrastare una crescita eccessiva del credito.
2 La Banca nazionale svizzera consulta previamente la FINMA in merito alla pro-
posta e informa contemporaneamente il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale segue la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato. 3 L’ammortizzatore anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito. È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiti. La procedura è disciplinata dai capoversi 1 e 2. 4 Le banche il cui ammortizzatore anticiclico è temporaneamente inferiore a quanto prescritto a causa di circostanze particolari imprevedibili quali una crisi del settore finanziario internazionale o svizzero non violano le esigenze relative ai fondi propri. Se l’ammortizzatore in materia di fondi propri è inferiore a quanto prescritto, nel singolo caso la FINMA fissa un termine per la sua ricostituzione.
Art. 58 cpv. 4 e 5 4 Nel calcolo della posizione determinante per la ponderazione del rischio confor- memente all’allegato 4 gli averi previdenziali costituiti in pegno e i diritti alle pre- stazioni di previdenza costituiti in pegno ai sensi dell’articolo 30b della legge fede-