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AS 2012 3541

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 942

Traduzione1

Modifica del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti il 5 ottobre 2011 Entrata in vigore il 1° luglio 2012

Regola 17 Documento di priorità

17.1 Obbligo di presentare copia di una domanda nazionale

o internazionale precedente a) e b) [senza cambiamenti] bbis) Se il documento di priorità, in conformità con le norme amministrative, è accessibile all’Ufficio internazionale presso una biblioteca digitale prima della data di pubblicazione internazionale della domanda internazionale, il depositante può, invece di presentare il documento di priorità, richiedere all’Ufficio internazionale, prima della data di pubblicazione internazionale, di procurarsi il documento di priorità presso questa biblioteca digitale. c) e d) [senza cambiamenti]

17.2 [senza cambiamenti]

Regola 20 Data di deposito internazionale

20.1 a 20.6 [senza cambiamenti]

20.7 Termini di scadenza

a) [senza cambiamenti] b) Se nessuna correzione di cui all’articolo 11.2) né alcuna dichiarazione di cui alla regola 20.6.a) a conferma dell’annessione per riferimento di un ele- mento di cui all’articolo 11.1)iii)d) oppure e) perviene prima della scadenza applicabile ai sensi del paragrafo a), qualsivoglia correzione o dichiarazione che perviene all’Ufficio ricevente dopo la scadenza del termine menzionato ma prima che questo abbia mandato una notifica al depositante secondo la regola 20.4.i), deve considerarsi pervenuta entro tale scadenza.

1 Dal testo originale francese (RO 2012 3541).

2012-0061 3541

RE del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2012

20.8 [senza cambiamenti]

Regola 34 Documentazione minima

34.1 Definizione

a) e b) [senza cambiamenti] c) Fatti salvi i paragrafi d) ed e), sono considerati come «documenti nazionali di brevetti»: i) [senza cambiamenti] ii) i brevetti rilasciati dalla Repubblica federale tedesca, dalla Repubblica di Corea, dalla Federazione di Russia e dalla Repubblica popolare cinese; iii) a vi) [senza cambiamenti] d) [senza cambiamenti] e) Qualsiasi Amministrazione incaricata della ricerca internazionale la cui lin- gua ufficiale non è il cinese, il giapponese, il coreano, il russo o lo spagnolo o che non annovera una di queste lingue fra le proprie lingue ufficiali, è autorizzata a non far figurare nella sua documentazione, rispettivamente, gli elementi della documentazione di brevetti della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione di Russia, e dell’ex Unione Sovietica come pure gli elementi della documentazione di brevetti in spagnolo, per i quali non sono generalmente disponibili estratti in inglese. Se degli estratti in inglese risultano generalmente disponibili dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento d’esecuzione, gli elementi con- cernenti tali estratti saranno inseriti nella documentazione entro i sei mesi successivi alla data in cui tali estratti risultano generalmente disponibili. In caso di interruzione di servizi di estratti in inglese nei rami della tecnica per i quali degli estratti in inglese risultavano generalmente disponibili, l’Assem- blea prende i provvedimenti appropriati in vista di una sollecita ripresa di tali servizi in questi rami della tecnica. f) [senza cambiamenti]

Regola 82 Irregolarità nel servizio postale

82.1 [senza cambiamenti]

82.2 [soppresso]

Regola 82quater Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini 82quater.1 Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini a) Ogni parte interessata può produrre la prova che un termine previsto dal Regolamento d’esecuzione per l’espletamento di un atto nei confronti dell’Ufficio ricevente, dell’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale, dell’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare,

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RE del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2012

dell’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o dell’Ufficio internazionale non è stato osservato per causa di guerra, di rivo- luzione, di disordini civili, di sciopero, di catastrofe naturale o per altri motivi analoghi, nella località in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza e che le misure necessarie sono state adottate non appena ciò è stato ragionevolmente possibile. b) Tale prova deve essere presentata all’Ufficio, all’Amministrazione o all’Ufficio internazionale, secondo il caso, al più tardi sei mesi dopo la sca- denza del termine applicabile nella fattispecie. Se, alla luce della prova pro- dotta, il destinatario è convinto che tali circostanze si sono verificate, il ritardo nell’osservanza del temine è giustificato. c) La giustificazione dell’inosservanza del termine non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato o eletto nei confronti di cui il deposi- tante ha già compiuto gli atti di cui all’articolo 22 o all’articolo 39 al momento della decisione di giustificare il ritardo.

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RE del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2012

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