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AS 2012 355

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili

del 16 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11d capoversi 2 e 3, 11e capoversi 1 e 2, 11f capoversi 2 e 4, 11h nonché 11i capoverso 2 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2, ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto Ai sensi degli articoli 11d–11i della legge sul CO2, la presente ordinanza disciplina il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti delle automobili, l’obiettivo fissato e la procedura.

Art. 2 Automobili 1 Le automobili ai sensi dell’articolo 11d capoverso 1 della legge sul CO2 corrispon- dono a quelle dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno

19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2 Sono eccettuati:

a. i veicoli blindati secondo l’allegato XI della direttiva 2007/46/CE3; e b. i veicoli con posti autorizzati per il trasporto di persone disabili in carroz- zella. 3 È determinante lo stato al momento dell’ammissione definitiva alla circolazione.

Art. 3 Prima immatricolazione 1 Sono immatricolate per la prima volta ai sensi dell’articolo 11d capoverso 1 della legge sul CO2 le automobili ammesse per la prima volta alla circolazione in Sviz- zera; sono escluse le automobili la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.

RS 641.714 3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1, modificata l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 678/2011, GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30.

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2 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera è considerata come immatri-

colazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera è conside- rata come immatricolazione all’estero. 3 Le automobili possono essere immatricolate soltanto se l’importatore o il costrut- tore ha adempiuto gli obblighi di cui agli articoli 16 o 17. 4 Se il termine secondo il capoverso 1 crea disparità di trattamento tra gli importatori di automobili che sono già state omologate all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di automobili che non sono ancora state omo- logate all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può in particolare: a. abbreviare o prorogare il termine fino a un anno al massimo; b. fissare un minimo indispensabile di chilometri percorsi.

Sezione 2: Importatori e costruttori

Art. 4 Principio È sottoposto alle disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili chi importa o costruisce in Svizzera un’automobile immatricolata per la prima volta.

Art. 5 Anno di riferimento Per anno di riferimento s’intende l’anno civile in cui viene verificato il raggiungi- mento dell’obiettivo fissato.

Art. 6 Grande importatore L’importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento è considerato nell’anno di riferi- mento come grande importatore.

Art. 7 Statuto provvisorio di grande importatore 1 L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento come grande importatore.

2 La richiesta deve essere presentata prima dalla prima immatricolazione di

un’automobile. 3 Se, alla fine dell’anno di riferimento, risulta che nell’anno di riferimento sono state immatricolate meno di 50 automobili, l’importatore è considerato come piccolo importatore e deve procedere a un computo separato per ogni automobile.

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Art. 8 Piccolo importatore L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente all’anno di riferimento e che nell’anno di riferimento non è stato provvisoriamente considerato come grande importatore è considerato nell’anno di riferimento come piccolo importatore.

Art. 9 Raggruppamenti 1 Entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento, gli importatori e i costruttori possono chiedere all’UFE di essere considerati come raggruppamento per un periodo massimo di cinque anni. 2 Un raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore.

3 Il raggruppamento designa un rappresentante.

4 Se non sono uniti tra loro in un gruppo grazie alla detenzione della maggioranza dei voti, o non sono riuniti in altro modo sotto una direzione unica, i membri di un raggruppamento possono scambiarsi soltanto le informazioni seguenti: a. le emissioni medie di CO2 determinanti; b. l’obiettivo fissato per le emissioni medie di CO2; c. il numero totale delle automobili immatricolate per la prima volta; d. il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta.

Sezione 3: Basi di calcolo

Art. 10 Emissioni di CO2 determinanti

1 Gli importatori di automobili il cui tipo è stato approvato possono presentare

all’Ufficio federale delle strade (USTRA), entro il 5 gennaio dopo la fine dell’anno di riferimento, i dati necessari per il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti. Per ogni singola automobile occorrono i seguenti dati: a. il numero d’identificazione del veicolo (VIN); b. le emissioni di CO2; c. il peso a vuoto; d. le eventuali tecnologie innovative; e. il numero di approvazione del tipo; e f. il codice del titolare dell’approvazione del tipo.

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2 Se questi dati non sono forniti, sono determinanti per le emissioni di CO2 di

un’automobile i dati contenuti nell’approvazione del tipo secondo l’articolo 97 OETV4 e nell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). 3 Per controllare i dati di cui al capoverso 1, l’USTRA può chiedere in qualsiasi momento all’importatore che questi presenti un numero adeguato di dichiarazioni di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE6 (Certificate of Con- formity, COC).

Art. 11 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO2 determinanti

1 Per un’automobile esonerata dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV7) sono

riconosciute anche le seguenti attestazioni sulle emissioni di CO2: a. il COC; b. le valutazioni della conformità e le certificazioni della conformità secondo l’articolo 2 lettere m e n OATV; c. le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o inter- nazionale, di cui nell’allegato 2 OETV8 o almeno equivalenti alle prescri- zioni svizzere; oppure d. i rapporti di perizia che sono stati allestiti dai servizi d’esame elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’arti- colo 17 capoverso 2 OATV. 2 Se per un’automobile non è stata rilasciata alcuna attestazione di cui al capo- verso 1, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 1. 3 Se le emissioni di CO2 di un’automobile non possono essere calcolate secondo le formule dell’allegato, viene supposto un valore di 300 g CO2/km.

Art. 12 Automobili con motori alimentati con gas naturale Per le automobili con motori alimentati esclusivamente o parzialmente con gas naturale, l’UFE riduce il valore delle emissioni di CO2 determinanti della percentua- le corrispondente alla quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas.

4 RS 741.41 5 RS 741.511

6 Cfr. nota all’art. 2 cpv. 2 lett. a.

7 RS 741.511 8 RS 741.41

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Art. 13 Tecnologie innovative

1 L’UFE tiene conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute grazie

all’impiego di tecnologie innovative nella misura in cui sono riconosciute secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/20099. 2 L’importatore deve fornire la prova della riduzione delle emissioni di CO2 sulla base del COC.

Art. 14 Obiettivo

1 L’obiettivo per le emissioni di CO2 del parco auto di un grande importatore,

oppure della singola automobile nel caso di un piccolo importatore o del costruttore, è calcolato secondo l’allegato 2. 2 Se ai costruttori è accordata una deroga secondo l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/200910, l’UFE adegua il calcolo dell’obiettivo per gli importatori delle rispet- tive marche di automobili. 3 Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con altri obiettivi.

4 Il grande importatore che intende computare separatamente una marca di automo-

bili secondo il capoverso 2 deve comunicarlo all’UFE entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento. Per queste automobili, indipendentemente dal numero di automobili immatricolate per la prima volta, viene considerato come grande importatore separato (art. 6 e 7) o piccolo importatore separato (art. 8).

Art. 15 Peso a vuoto medio Entro la fine di aprile dell’anno civile precedente l’anno di riferimento, il DATEC stabilisce il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta nell’anno precedente e lo pubblica nell’allegato 2.

Sezione 4: Procedura

Art. 16 Procedura per gli importatori 1 Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e attestare di averla importata. 2 Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e versare l’importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto. 3 Per quanto concerne la fatturazione e l’incasso, l’UFE è competente per i grandi importatori e l’USTRA per i piccoli importatori.

9 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, versione secondo GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

10 Cfr. nota all’art. 13 cpv. 1.

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Art. 17 Procedura per i costruttori 1 Dopo aver ottenuto l’approvazione del tipo o aver svolto l’esame singolo, i costrut- tori di automobili in Svizzera devono trasmettere all’USTRA i dati secondo l’articolo 10 capoverso 1. 2 Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l’UFE stabilisce singolar- mente una sanzione sulla base dei dati dell’approvazione del tipo o dell’esame singolo.

3 Prima della prima immatricolazione il costruttore deve versare l’importo della

sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto, al servizio competente per l’incasso secondo l’articolo 16 capoverso 3.

Art. 18 Computo per i grandi importatori 1 Sulla base delle automobili immatricolate per la prima volta, dell’obiettivo e delle emissioni di CO2 determinanti, alla fine dell’anno di riferimento l’UFE valuta per ogni grande importatore se questi è soggetto a una sanzione. 2 Se il grande importatore è soggetto a una sanzione, l’UFE calcola l’importo dovuto ed emette la fattura finale.

3 L’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari al calcolo e all’incasso.

Art. 19 Termine di pagamento per i grandi importatori 1 Il grande importatore deve versare l’importo della sanzione, dedotti gli acconti già corrisposti di cui all’articolo 24, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale.

2 Un eventuale rimborso avviene entro lo stesso termine.

Art. 20 Decisione Se l’importatore o il costruttore contesta la fattura o la fattura finale, l’UFE può decidere la sanzione.

Art. 21 Procedura d’esecuzione 1 Se l’importatore non ha versato l’importo della sanzione entro il termine stabilito, l’UFE o il servizio da esso incaricato gli impartisce un termine supplementare di

30 giorni e fissa un interesse di mora del 5 per cento.

2 Se, scaduto tale termine, l’importo dovuto non è stato interamente versato, l’UFE o il servizio da esso incaricato può avviare la procedura d’esecuzione per l’importo dovuto.

3 Se l’importatore si oppone al precetto esecutivo, l’UFE emana una decisione

relativa all’importo della sanzione e nel contempo rigetta l’opposizione.

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Art. 22 Costi Per le spese processuali dell’UFE si applica l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 196911 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 23 Rimedi giuridici Si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 24 Acconti 1 Chi ha avuto, nell’anno di riferimento, lo statuto di grande importatore deve ver- sare all’UFE a titolo di acconto, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l’importo dell’eventuale sanzione relativo alle automobili immatricolate per la prima volta nel corso del trimestre precedente il termine di pagamento.

2 L’UFE o il servizio da esso incaricato emette una fattura per il pagamento

dell’acconto basandosi sui dati dell’USTRA. 3 Se dalla fattura finale risulta un’eccedenza a favore dell’importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma con un interesse rimuneratorio pari all’ammontare dell’inte- resse di mora.

Art. 25 Garanzie 1 Se un grande importatore è in ritardo di oltre 30 giorni con il pagamento di un acconto o della fattura finale, l’UFE può decidere che, alla stregua di un piccolo importatore, debba computare singolarmente ogni automobile fino al pagamento completo dei suoi debiti. 2 Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi sia a rischio, l’UFE può esigere dall’importatore una garanzia in forma di deposito in denaro, garanzia ban- caria o titolo di credito.

Sezione 5: Indennità e distribuzione dei proventi della sanzione alla popolazione

Art. 26 1 Su incarico e sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale dell’ambiente, gli assicura- tori ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 novembre 199712 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) distribui- scono i proventi della sanzione alla popolazione.

2 Per il resto si applicano gli articoli 23 e 23a OCOV.

11 RS 172.041.0 12 RS 814.018

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Sezione 6: Rapporto

Art. 27

1 Il DATEC presenta alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del

Consiglio degli Stati un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e sull’efficacia della sanzione, per la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

2 L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al

raggiungimento degli obiettivi e ai proventi delle sanzioni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28 Computo di emissioni di CO2 particolarmente basse Al momento di calcolare le emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computate nel modo seguente: a. nel 2012 e 2013: 3,5 volte; b. nel 2014: 2,5 volte; c. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 29 Modifica del diritto vigente L’ordinanza dellʼ8 giugno 200713 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 25b Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza, l’ordinanza del 12 novembre 199714 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici vola- tili e l’ordinanza del 16 dicembre 201115 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfaceva i presupposti di cui all’articolo 25 capoverso 5.

Art. 30 Disposizioni transitorie

1 Il primo anno di riferimento inizia il 1° luglio 2012 e dura sei mesi.

2 Nel primo anno di riferimento:

a. i termini che sulla base della presente ordinanza scadono prima dell’inizio dell’anno di riferimento devono essere rispettati entro il 31 maggio 2012; b. Mt-2 è pari a 1453 kg;

13 RS 641.712 14 RS 814.018 15 RS 641.714; RU 2012 355

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c. per i grandi importatori provvisori il numero determinante di automobili se- condo l’articolo 7 capoverso 3 è pari a 25.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2012.

16 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 11 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni di CO2 determinanti delle automobili in mancanza di dati di cui all’articolo 10 o 11 capoverso 1

1. Calcolo delle emissioni di CO2 determinanti

1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale16:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

1.2 Motore a benzina e cambio automatico:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

1.3 Motore a benzina e propulsione ibrida-elettrica:

CO2 = 0,116 m – 57,147

1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

CO2 = 0,108 m – 11,371

1.5 Motore diesel e cambio automatico:

CO2 = 0,116 m – 6,432 CO2: massa combinata delle emissioni di CO2 in g/km m: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia in kg secondo l’arti- colo 7 OETV17 p: potenza massima del motore in kW

2. Arrotondamento della massa CO2

La massa di CO2 combinato è arrotondata nel modo seguente: a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per difetto; b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arrotondato al numero intero superiore.

16 Sono considerate dotate di cambio a comando manuale soltanto le automobili munite di cambio puramente meccanico con codice «m?» conformemente all’elenco delle abbrevia- zioni dell’USTRA. 17 RS 741.41

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Allegato 2 (art. 14 cpv. 1 e 15)

Calcolo dell’obiettivo

1. Calcolo dell’obiettivo per i piccoli importatori e i costruttori

L’obiettivo per i piccoli importatori e i costruttori è calcolato singolarmente per ogni automobile secondo la formula seguente: Emissioni specifiche ammesse: 130 + a · (m – Mt-2) g CO2/km.

2. Calcolo dell’obiettivo per i grandi importatori

L’obiettivo per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni grande importatore secondo la formula seguente: Emissioni specifiche ammesse: 130 + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km

a: 0,0457 (coefficiente angolare della retta del valore auspicato) m: peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia in kg secondo l’articolo 7 OETV18 Mi,t: peso a vuoto medio in kg delle automobili dell’importatore i immatricolate per la prima volta nell’anno di riferimento Mt-2:peso a vuoto medio in kg delle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento

3. Peso a vuoto medio

Il peso a vuoto medio era nel:

2010 di 1453 kg

2011 di … kg

18 RS 741.41

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