AS 2012 3627
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»
del 17 giugno 20111
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» depositata il 18 dicembre 20073; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20084, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 75b5 Abitazioni secondarie 1 La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può ecce- dere il 20 per cento.
2 La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di
abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.
5 L’iniziativa chiedeva l’introduzione della disposizione nella Costituzione quale art. 75a. Siccome nel frattempo l’art. 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gen. 2008, alla disposizione proposta nell’iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.
2008-2017 3627
Iniziativa popolare federale «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni RU 2012 secondarie!». DF
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 9
9. Disposizioni transitorie dell’art. 75b6 (Abitazioni secondarie)
1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario. 2I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle dispo- sizioni d’esecuzione sono nulli.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni
l’11 marzo 20127.
2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre
19768 sui diritti politici, essa è entrata in vigore l’11 marzo 2012.
20 giugno 2012 Cancelleria federale
6 L’iniziativa chiedeva l’introduzione della disposizione nella Costituzione quale art. 75a. Siccome nel frattempo l’art. 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gen. 2008, alla disposizione proposta nell’iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b. 7 FF 2012 5909 8 RS 161.1
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