AS 2012 3631
Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti
Ordinanza sull’adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti
del 15 giugno 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi
alle persone L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa (appendice 1).
2. Ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa (appendice 2).
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa (appendice 3).
3. Ordinanza del 20 aprile 20113 sull’organizzazione del Dipartimento
federale degli affari esteri
Art. 6 cpv. 2 lett. d
2 Il segretario di Stato:
d. è responsabile per le relazioni con l’Unione europea e assume i relativi com- piti di vigilanza in seno al Dipartimento e i pertinenti compiti di coordina- mento per l’Amministrazione federale.
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Art. 9a Direzione degli affari europei 1 La Direzione degli affari europei è il centro di competenza permanente della Con- federazione per le questioni inerenti all’integrazione europea.
2 Svolge segnatamente le seguenti funzioni:
a. osserva e analizza l’evoluzione del processo di integrazione europea, prepara le decisioni in materia di integrazione europea e dà istruzioni alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea; b. prepara e negozia accordi con l’Unione europea in collaborazione con i ser- vizi competenti e coordina l’esecuzione e lo sviluppo degli accordi; c. osserva e analizza l’evoluzione del diritto europeo; d. coordina la politica europea per l’intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest’ultima in merito alle questioni giuridiche relative al pro- cesso d’integrazione europea; e. informa sulla politica svizzera in materia di integrazione europea, sull’inte- grazione europea in generale e sul diritto europeo.
Art. 10 cpv. 5 5 La Centrale viaggi della Confederazione fornisce segnatamente le seguenti presta- zioni a profitto o su mandato della Confederazione: a. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni econo- micamente vantaggiose; b. prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; c. prestazioni di servizi nell’ambito dell’organizzazione di conferenze.
Sezione 5 (art. 13) Abrogata
4. Ordinanza del 28 giugno 20004 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’interno
Art. 1 cpv. 2 lett. b e h
2 Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
b. abrogata h. garantire la salute e il benessere degli animali.
4 RS 172.212.1
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Art. 12 Ufficio federale di veterinaria 1 L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) è il centro di competenza della Confedera- zione nei campi della salute degli animali, della protezione degli animali e della protezione delle specie nel commercio internazionale. 2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’UFV persegue in particolare i seguenti obiettivi: a. garantire che gli animali siano esenti da epizoozie trasmissibili ad altri ani- mali e all’uomo; b. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze o le le- sioni e sull’utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato sel- vatico; c. vigilare sulla protezione dei consumatori e sulla garanzia della qualità all’atto della produzione, dell’importazione e dell’esportazione di derrate alimentari di origine animale; d. promuovere l’apertura dei mercati per gli animali e i prodotti animali.
3 L’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) è subordinato all’UFV, in
quanto istituto di ricerca. L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario. 4 Nel campo della legislazione sulle derrate alimentari, l’UFV svolge i compiti legati all’ingrasso e alla macellazione del bestiame, nonché alla produzione della carne, controlla l’importazione, il transito e l’esportazione della carne e dei prodotti a base di carne e vigila sulla garanzia della qualità del latte e di altre derrate alimentari di origine animale; per il rimanente il settore delle derrate alimentari è di competenza dell’UFSP. 5 L’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è aggregata amministrativamente all’UFV. È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agri- coltura, dell’UFV e dell’UFSP. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sul- l’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari a tutte le tappe di produzione lungo la catena alimentare.
Art. 13 Abrogato
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5. Ordinanza del 14 giugno 19995 sull’organizzazione del Dipartimento
federale dell’economia
Titolo Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)
Art. 1 Obiettivi e campi di attività 1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (diparti- mento) promuove le condizioni quadro necessarie per lo sviluppo a lungo termine di un’economia innovatrice, concorrenziale e creatrice di posti di lavoro e per una ricerca competitiva; si adopera altresì a favore di una formazione di elevata qualità. Nel perseguire questi obiettivi, esso tiene conto della situazione nazionale, europea e mondiale nonché delle esigenze dello sviluppo sostenibile. 2 Nei tre ambiti politici centrali di sua competenza, il dipartimento persegue in particolare i seguenti obiettivi: a. politica economica generale: promuovere un’economia interna ed esterna concorrenziale che si contraddistingua per uno sviluppo armonioso, assicuri un mercato del lavoro stabile ed efficiente ed eserciti un ruolo attivo in un’economia mondiale incentrata sull’economia di mercato; b. formazione, ricerca e innovazione: promuovere uno spazio della formazione, della ricerca e dell’innovazione che sia efficiente, innovativo e interconnesso sul piano internazionale, contribuendo in questo modo a rafforzare la piazza economica svizzera; c. agricoltura: promuovere un settore agricolo concorrenziale che rispetti il principio dello sviluppo sostenibile, produca derrate alimentari animali e vegetali di alta qualità e fornisca prestazioni di economia generale.
Art. 4 cpv. 1 lett. f
1 La
Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali: f. tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprie- tario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–15c), dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) e di Identitas SA (società anonima incaricata della gestione della Banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
5 RS 172.216.1
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Art. 5 cpv. 2 lett. l
2 La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:
1. facilitare l’adozione e l’attuazione di misure finalizzate a ridurre l’onere
amministrativo e i costi della regolamentazione che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.
Art. 6 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazio- nali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione. Pro- muove uno spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione di elevata qualità.
2 La SEFRI persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione, pianificando le prestazioni e le risorse della Confederazione; b. favorire l’interconnessione della Svizzera sul piano internazionale e la sua integrazione nello spazio europeo e mondiale della formazione, della ricerca e dell’innovazione; c. garantire un’offerta formativa ampia e variegata e l’equivalenza e permeabi- lità delle vie della formazione generale e di quelle della formazione profes- sionale; d. garantire e migliorare la qualità e l’attrattiva della formazione professionale in funzione dell’evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro; e. assicurare che l’insegnamento e la ricerca nelle scuole universitarie siano di qualità elevata; f. promuovere la ricerca e l’innovazione coordinando i compiti e i provvedi- menti degli organi federali competenti; g. promuovere e coordinare le attività svizzere nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
3 La SEFRI svolge i suoi compiti coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni del
mondo del lavoro, come pure le istituzioni e gli organi delle scuole universitarie e della promozione della ricerca e dell’innovazione. 4 Nel suo settore di competenza è l’interlocutore delle autorità e istituzioni nazionali e internazionali; rappresenta la Confederazione in consessi nazionali e la Svizzera in consessi internazionali. 5 La SEFRI è l’organo nazionale di riferimento per il riconoscimento di qualifiche professionali estere e garantisce il coordinamento fra i servizi competenti. È compe- tente inoltre per il riconoscimento delle maturità cantonali e per la comparabilità
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
delle qualifiche professionali come pure per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri di formazione professionale o istruzione universitaria.
Art. 8 Abrogato
Art. 10 cpv. 1 e 3 1 L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confe- derazione in materia di politica dell’alloggio; è competente per quanto concerne le misure intese a promuovere la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e adempie i compiti connessi con la legislazione sulle pigioni ai sensi dell’artico- lo 109 della Costituzione federale6.
3 Abrogato
Art. 13 Abrogato
Art. 15a Settore dei politecnici federali 1 Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) partecipa alla preparazione e attuazione della politica della Confederazione in materia di scuole universitarie, ricerca e tecnologia.. 2 I compiti e l’organizzazione del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 19917 sui PF e nell’ordinanza del 19 novembre 20038 sul settore dei PF.
Art. 15b Politecnico federale di Zurigo e Politecnico federale di Losanna I compiti e l’organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politec- nico federale di Losanna (PFL) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 19919 sui PF e nelle relative ordinanze del Consiglio federale e del Consiglio dei PF.
Art. 15c Istituti di ricerca del settore dei PF I compiti e l’organizzazione dei quattro istituti di ricerca seguenti del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199110 sui PF e nelle relative ordinanze del Consiglio federale e del Consiglio dei PF: a. Istituto Paul-Scherrer (PSI); b. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);
6 RS 101 7 RS 414.110 8 RS 414.110.3 9 RS 414.110 10 RS 414.110
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c. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR); d. Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).
Art. 15d–15h Vigenti articoli 15a–15e
Art. 15i SIFEM SA
1 SIFEM SA è una società anonima di diritto privato della Confederazione. In
quanto società finanziaria di sviluppo investe in fondi locali o regionali in favore delle PMI nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti.
2 I compiti e l’organizzazione di SIFEM SA sono disciplinati nell’ordinanza del
12 dicembre 197711 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazio- nali.
6. Ordinanza del 16 giugno 200612 sugli emolumenti UFFT
Titolo Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)
Art. 2 lett. e Abrogata
Art. 4a Emolumenti per l’esame svizzero di maturità Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 201013 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.
11 RS 974.01 12 RS 412.109.3 13 RS 172.044.13
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
7. Ordinanza dell’11 settembre 199614 sulle scuole universitarie
professionali
Art. 1 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (diparti- mento) opera nel settore dell’economia forestale d’intesa con il Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Art. 11 cpv. 2
2 Le modifiche dell’allegato sono elaborate dal dipartimento. Esse tengono conto
degli obiettivi fissati dalla Confederazione in materia di politica delle scuole univer- sitarie e della ricerca.
Art. 25 cpv. 1 1 Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni riguardanti il campo d’attività della Segreteria di Stato sono disciplinati nell’ordinanza sugli emolumenti SEFRI del 16 giugno 200615.
8. Ordinanza del 10 giugno 198516 sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione
Art. 8c Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione 1 Il Fondo nazionale svizzero, su proposta del DEFR, pubblica il bando di concorso del programma dei poli di ricerca nazionali. Nell’ambito di una procedura di selezi- one e di decisione a due livelli (schizzi e domande) è responsabile della valutazione scientifica dei progetti. A tale proposito: a. valuta ed esamina con l’aiuto di periti esteri gli aspetti scientifici degli schizzi e delle domande per i poli di ricerca nazionali; b. raccomanda la realizzazione di una selezione di domande valutate di elevato livello scientifico.
2 La Segreteria di Stato è competente per valutare le domande dal profilo della
politica della ricerca e della politica universitaria e presentarle al DEFR. Nell’ambito della procedura di selezione e di decisione: a. svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;
14 RS 414.711 15 RS 412.109.3 16 RS 420.11
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
b. chiede il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia in vista della proposta di cui alla lettera c; c. presenta una proposta motivata al DEFR concernente l’istituzione di poli di ricerca nazionali. 3 Il DEFR decide in merito all’istituzione di poli di ricerca nazionali e fissa, per ognuno di essi, il quadro finanziario. Può determinare condizioni per la loro attua- zione.
Art. 10 cpv. 7 lett. d ed e 7 Il DEFR può, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; può sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono applicabili principi seguenti: d. il DEFR conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni beneficiarie. Esso può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a LPRI); e. abrogata
Art. 10b Rappresentanza nel Comitato della COST La Segreteria di Stato e la Direzione degli affari europei (DAE) rappresentano la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.
Art. 10d cpv. 3 3 Il DEFR e la Segreteria di Stato consultano in ogni caso la DAE (DFAE), l’Ufficio federale dell’energia (DATEC) e l’Amministrazione federale delle finanze (DFF).
Art. 10e cpv. 2 2 La Segreteria di Stato consulta la DAE per i progetti che rientrano nella compe- tenza della Commissione europea e l’Ufficio federale dell’energia per i progetti legati a EURATOM.
Art. 10g cpv. 1 1 Per ciascun Paese prioritario la Segreteria di Stato designa, dopo aver consultato la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP), una scuola universitaria responsabile (leading house).
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Art. 10i cpv. 2
2 Il comitato si compone di:
a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale presiede il comitato; b. un rappresentante degli organi che in virtù del loro settore di competenza sono responsabili della valutazione (art. 10k cpv. 2); c. un rappresentante della leading house.
Art. 10j cpv. 2
2 La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:
a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro; b. un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); c. un rappresentante della leading house.
Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricerca Il DEFR fissa il termine entro il quale il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia deve presentare le sue proposte concernenti le finalità della politica svizzera di ricerca.
Art. 12 cpv. 2 2 La Segreteria di Stato fissa per le istituzioni di promovimento della ricerca e per la CTI il termine entro il quale devono presentare i loro programmi pluriennali.
Art. 13 cpv. 2
2 L’organo della ricerca comunica al DEFR i motivi per i quali sono necessarie
eventuali modifiche.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Appendice 1, modifica dell’O del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (n. I 1)
Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)
Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone
N. 2.3 e 2.7
2.3 Dipartimento federale dell’interno
Unità amministrative Funzioni
SG-DFI Pianificazione e Capo del servizio Affari del Consiglio federale coordinamento degli affari e del Parlamento, supplente e collaboratori
Ufficio federale della sanità Quadri delle Divisioni sicurezza delle derrate pubblica alimentari, radioprotezione e prodotti chimici
Archivio federale Tutte
Ufficio federale di veterinaria Direttore dell’Istituto di virologia e di immuno- profilassi IVI e supplente Responsabile della sicurezza biologica dell’Istitu- to di virologia e di immunoprofilassi IVI
2.7 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Unità amministrative Funzioni
SG-DEFR Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell’Organo d’esecuzione del servizio civile Responsabile dossier affari del Consiglio federale Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco
Segreteria di Stato Capo Direzione del lavoro dell’economia Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali
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Unità amministrative Funzioni
Caposettore Politica dei controlli all’esportazione Caposettore Sanzioni Caposettore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali Caposettore Controlli all’esportazione / Materiale bellico Caposettore Americhe Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale
Ufficio federale per Tutte l’approvvigionamento economico del Paese
Settore dei PF Presidente del Consiglio dei PF
PF di Zurigo Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
PF di Losanna Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Istituto Paul Scherrer Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio di prova dei Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiali e di ricerca (EMPA) materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale di ricerca Collaboratori che hanno accesso a informazioni e per la foresta, la neve ed il materiale a partire dal livello di classificazione paesaggio (WSL) CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Unità amministrative Funzioni
Istituto federale per Collaboratori che hanno accesso a informazioni e l’approvvigionamento, la materiale a partire dal livello di classificazione depurazione e la protezione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o delle acque (EAWAG) alle zone protette di livello superiore di impianti militari
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Appendice 2, modifica dell’O 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (n. I 2 cpv. 1)
Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
Lett. B, n. I/1.6-1.8
I Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Departament federal dals affars exteriurs (DFAE)
1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:
1.6 Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA)
Direction des affaires européennes (DAE) Direzione degli affari europei (DAE) Direcziun dals affars europeics (DAE)
1.7 Direktion für Ressourcen (DR)
Direction des ressources (DR) Direzione delle risorse (DR) Direcziun da resursas (DR)
1.8 Konsularische Direktion (KD)
Direction consulaire (DC) Direzione consolare (DC) Direcziun consulara (DC)
Lett. B, n. II/1.10 e II/2
II. Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) Département fédéral de l’intérieur (DFI) Dipartimento federale dell’interno (DFI) Departament federal da l’intern (DFI)
1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:
1.10 Bundesamt für Veterinärwesen
Office vétérinaire fédéral (OVF) Ufficio federale di veterinaria (UFV) Uffizi federal veterinar (UFV)
2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale
decentralizzata: Nessuna
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Lett. B, n. VI/1.1-1.8; 2.1.1, 2.2.1-2.2.10 e 2.3.2
VI. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) Departament federal d’economia, furmaziun e retschertga (DEFR)
1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:
1.1 Generalsekretariat (GS-WBF)
Secrétariat général (SG-DEFR) Segreteria generale (SG-DEFR) Secretariat general (SG-DEFR)
1.2 Preisüberwachung (PUE)
Surveillance des prix (SPR) Sorveglianza dei prezzi (SPR) Surveglianza dals pretschs (SPR)
1.3 Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Secretariat da stadi per l’economia (SECO)
1.4 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) Segreteria di Stato per la formazione, le ricerca e l’innovazione (SEFRI) Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI)
1.5 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Office fédéral de l’agriculture (OFAG) Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) Uffizi federal d’agricultura (UFAG)
1.6 Abrogato
1.7 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE)
1.8 Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
Office fédéral du logement (OFL) Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) Uffizi federal d’abitaziuns (UFAB)
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale
decentralizzata:
2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome
sul piano organizzativo:
2.1.1 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
(ETH-Bereich) Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) Settore dei politecnici federali (settore dei PF) Sectur da las scolas politecnicas federalas (sectur da las PF)
2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:
2.2.1 Schweiz Tourismus (ST)
Suisse Tourisme (ST) Svizzera Turismo (ST) Svizra Turissem (ST)
2.2.2 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)
Société suisse de crédit hôtelier (SCH) Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Societad svizra da credit d’hotel (SCH)
2.2.3 Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)
Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) Assicuranza svizra cunter las ristgas da l’export (ASRE)
2.2.4 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung
(EHB) Institut fédéral des hautes études en formation profession- nelle (IFFP) Istituto universitario federale per la formazione professio- nale (IUFFP) Institut federal da scola auta per la furmaziun professiu- nala (IFFP)
2.2.5 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) Politecnico federale di Zurigo (PFZ) Scola politecnica federala Turitg (SPFT)
2.2.6 Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL)
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Politecnico federale di Losanna (PFL) Scola politecnica federala Losanna (SPFL)
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
2.2.7 Paul-Scherrer-Institut (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI) Istituto Paul Scherrer (PSI) Institut Paul Scherrer (PSI)
2.2.8 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL) Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada (WSL)
2.2.9 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA) Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (EMPA)
2.2.10 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz (EAWAG) Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (EAWAG) Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG) Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas (EAWAG)
2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della
Confederazione:
2.3.1 Swiss Investment Fund for Emerging Markets
(SIFEM AG) Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA) Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA) Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Appendice 3, modifica dell’O 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (n. I 2 cpv. 2)
Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, 8n cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)
Commissioni extraparlamentari
1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo,
importo della diaria e attribuzione ai dipartimenti
1.1 Categoria S3, diaria 400 franchi
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFI Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica Commissione federale dei monumenti storici Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci Commissione delle professioni mediche Consiglio svizzero di accreditamento Commissione d’esame del settore veterinario pubblico DFF Commissione federale dei prodotti da costruzione
DEFR Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione Consiglio per l’assetto del territorio Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia DATEC Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare Servizio d’inchiesta sugli infortuni
DDPS Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC
3648
Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Commissione federale della protezione dei beni culturali
1.2 Categoria S2, diaria 300 franchi
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFAE Commissione delle indennità estere DFI Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro Commissione d’esame in chiropratica Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate ali- mentari Commissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate ali- mentari Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari Commissione d’esame in farmacia Commissione d’esame in medicina umana Commissione d’esame in medicina veterinaria Commissione d’esame in odontoiatria DFF Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati
DATEC Commissione federale del Parco nazionale
DDPS Commissione federale di vigilanza sull’istruzione aeronautica prepa- ratoria Commissione federale degli ingegneri geometri
1.3 Categoria S1, diaria 200 franchi
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFAE Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo Commissione svizzera per l’UNESCO DFI Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur
3649
Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
Commissione federale dei medicamenti Commissione federale del design Commissione federale per l’alimentazione Commissione federale del cinema Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale per le questioni relative alla droga Commissione federale per le questioni femminili Commissione federale per le vaccinazioni Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale Commissione federale per l’infanzia e la gioventù Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie Commissione federale per la salute sessuale Commissione federale per la prevenzione del tabagismo Commissione federale contro il razzismo Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale delle belle arti Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione di esperti per la promozione cinematografica Commissione della Biblioteca nazionale svizzera Commissione della statistica federale Commissione per il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie Commissione per gli impianti di stabulazione DFF Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Con- federazione, dei Cantoni e dei Comuni Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi Organo consultivo per l’imposta sul valore aggiunto
3650
Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFGP Commissione federale di metrologia Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento DEFR Commissione consultiva per l’agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell’OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professionale Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale del consumo Commissione federale dell’abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della formazione profes- sionale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale delle borse per studenti stranieri Forum PMI Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indica- zioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Consiglio della ricerca agronomica Comitato svizzero per la FAO Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione di periti doganali DATEC Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale per l’eleggibilità nei servizi forestali pubblici Commissione federale d’igiene dell’aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV
3651
Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» DDPS Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza Commissione dell’armamento Commissione federale del servizio militare non armato per motivi di coscienza
2. Commissioni di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo,
importo forfetario e attribuzione ai dipartimenti Dipartimento Commissione extraparlamentare Categoria Presidente Vicepresidente Membro competente (100 %) (100 %) (100 %) in franchi in franchi in franchi
DEFR Commissione della concorrenza M3 280 000 200 000 180 000 DFI Commissione di alta vigilanza M2/A 250 000 180 000 150 000 della previdenza professionale DATEC Commissione federale delle comuni- cazioni DATEC Commissione federale dell’energia elettrica DEFR Commissione per la tecnologia e M2/B 225 000 160 000 135 000 l’innovazione DFGP Commissione arbitrale federale per M1 200 000 140 000 120 000 la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini DFGP Commissione federale delle case da gioco DATEC Commissione d’arbitrato in materia M1 200 000 140 000 120 000 ferroviaria DATEC Commissione Uffici postali DATEC Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
3652
Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Adeguamento di ordinanze a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti RU 2012
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