AS 2012 3745
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071; visto il messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 20102, decreta:
I La legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurez- za interna è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 3 cpv. 1 e 2 1 Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all’esercizio dei diritti inerenti alla libertà d’opinione, d’associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un’organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l’esecuzione di attività terroristiche, di estremismo violento o di spionaggio vietato. 2 Le informazioni di cui al capoverso 1 sono registrate con riferimento alle persone interessate. Se entro un anno dalla registrazione non è fornita la prova che le attività osservate servono alla preparazione o all’esecuzione di attività terroristiche, di estremismo violento o di spionaggio vietato o se tale ipotesi ha potuto essere scartata già in precedenza, tutti i riferimenti alle persone interessate contenuti nei dati rac- colti conformemente al capoverso 1 e tutte le registrazioni di immagini e suoni devono essere cancellati immediatamente.
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Art. 5a Impiego di armi di servizio 1 Il Consiglio federale stabilisce quali collaboratori del SIC prestano servizio con l’arma e ne disciplina l’istruzione. A tal fine tiene conto in particolare della situa- zione di pericolo individuale nel quadro dei compiti di servizio. 2 L’impiego dell’arma dev’essere adeguato alle circostanze ed è consentito soltanto in caso di: a. legittima difesa; b. stato di necessità.
3 Una persona ferita deve ricevere la necessaria assistenza.
Art. 9 Divieto di svolgere un’attività 1 Previa consultazione del SIC, il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un’organizzazione o a un gruppo di svolgere un’attività volta direttamente o indi- rettamente a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che costituisca una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile. 2 Il divieto può essere disposto per un periodo di cinque anni al massimo. Può essere prorogato di volta in volta di cinque anni se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se non lo sono più, revoca il divieto. 3 Contro il divieto di svolgere un’attività può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. La decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. 4 Del rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 10a Rappresentazione della situazione 1 Per rappresentare la situazione in materia di sicurezza interna (rappresentazione della situazione), il SIC gestisce un sistema d’informazione elettronico in cui tratta dati su avvenimenti e misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Il SIC può registrare nel sistema dati personali e dati personali degni di particolare protezione in quanto siano indispensabili per la rappresentazione della situazione. 2 Il sistema serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per dirigere le attività e diffondere le informazioni in vista della definizione e dell’attuazione di misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di avve- nimenti in cui si prevedono atti violenti. 3 In quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi del SIC responsabili dell’esecuzione della presente legge e dalle autorità competenti dei Cantoni. Il SIC controlla l’esattezza e la rilevanza dei dati utilizzati e rettifica o cancella i dati inesatti o irrilevanti.
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4 Nei limiti stabiliti dall’articolo 17 e per gli scopi di cui al capoverso 2, il sistema è a disposizione delle autorità di sicurezza e di polizia svizzere mediante una proce- dura di richiamo. Nei limiti stabiliti dall’articolo 17 capoversi 2–5 e per gli scopi di cui al capoverso 2, in caso di avvenimenti particolari il SIC può eccezionalmente concedere l’accesso a tempo determinato anche a enti privati e ad autorità di sicu- rezza e di polizia estere. L’accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l’adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell’evento particolare. 5 Il Consiglio federale disciplina i diritti d’accesso e i principi per la conservazione e la cancellazione dei dati.
Art. 11 cpv. 2–7 2 Il DDPS determina in una lista confidenziale i fatti che devono essere comunicati al SIC, ma che, in virtù dell’obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati. 3 Il DDPS designa in una lista d’osservazione confidenziale le organizzazioni e i gruppi in merito a cui sussiste il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicu- rezza interna o esterna. Il sospetto è dato anche qualora e fintantoché un’orga- nizzazione o un gruppo siano iscritti in una lista allestita da un’organizzazione internazionale di sicurezza collettiva quale l’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una comunità sovranazionale quale l’Unione europea.
4 Al SIC devono essere comunicate tutte le informazioni concernenti attività o
esponenti di organizzazioni o gruppi di cui al capoverso 3.
5 Le organizzazioni e i gruppi sono cancellati dalla lista d’osservazione se non
figurano più in alcuna lista internazionale secondo il capoverso 3 e se non sussiste più alcun sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
6 Il Consiglio federale designa in un’ordinanza:
a. le organizzazioni internazionali e le comunità sovranazionali le cui liste devono essere considerate ai fini dell’iscrizione nella lista d’osservazione di cui al capoverso 3; e b. i criteri secondo cui è periodicamente verificato il contenuto della lista d’osservazione. 7 Il DDPS sottopone le liste di cui ai capoversi 2 e 3 una volta all’anno all’appro- vazione del Consiglio federale e in seguito alla Delegazione delle Commissioni della gestione per conoscenza.
Art. 13 cpv. 1bis, 3 e 4 1bis Il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle tele- comunicazioni comunica al SIC, conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e
4 RS 780.1
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del traffico delle telecomunicazioni, informazioni sugli utenti di collegamenti di telecomunicazione, sugli elementi d’indirizzo e sui generi di collegamento. 3 Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, servizi o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare le informazioni o a fornire i dettagli necessari per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna derivante dall’estremismo violento o dallo spionaggio economico.
4 Abrogato
Art. 13a Obbligo d’informazione speciale delle autorità 1 Le autorità e i servizi non menzionati nell’articolo 13 capoverso 1 e le organizza- zioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenuti, in casi specifici, a comunicare al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, le informazioni necessarie per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna se detta minaccia: a. rischia di ledere un importante bene giuridico quale l’integrità fisica, la vita o la libertà oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato; e b. deriva:
1. da attività terroristiche, vale a dire mene tendenti a influire o a modifi-
care lo Stato e la società, da attuare o favorire commettendo o minac- ciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore,
2. da spionaggio politico o militare ai sensi degli articoli 272, 274 e 301
del Codice penale5,
3. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro
vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare neces- sario per la fabbricazione di dette armi. 2 Anche le autorità fiscali sottostanti a obblighi legali di segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi del capoverso 1. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale, indicando in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o sventare e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sventare la minaccia. Il SIC specifica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l’informazione necessaria e il periodo cui questa si riferisce. L’autorità interpellata è tenuta a serbare il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite. 3 Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Tra queste figurano segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicem- bre 19686 sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d’esecu- zione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.
5 RS 311.0 6 RS 172.021
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4 Se, mediante informazioni secondo i capoversi 1 e 2, il SIC viene a conoscenza di reati commessi dalla persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni o da terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perse- guimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di procedura penale7). 5 Le autorità e i servizi non menzionati nell’articolo 13 capoverso 1 nonché le orga- nizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono informare spontaneamente il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 1.
Art. 13b Controversie in merito all’obbligo d’informazione 1 L’autorità di vigilanza comune decide sulle controversie tra il SIC e un’unità del- l’Amministrazione federale centrale in merito all’obbligo d’informazione secondo gli articoli 13 e 13a. La sua decisione è definitiva. 2 In caso di controversie in merito all’obbligo d’informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni e un’autorità, un’unità ammini- strativa dell’Amministrazione federale decentralizzata, un’unità amministrativa cantonale o un’organizzazione che esercita funzioni pubbliche, la procedura è retta dall’articolo 36a della legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 13c Obbligo d’informazione dei trasportatori commerciali 1 In casi specifici, il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni che operano su man- dato del SIC possono chiedere a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione, necessarie per scopri- re o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui all’articolo 13a capoverso 1. 2 Contro le decisioni del SIC aventi per oggetto la fornitura di informazioni di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. La decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. 3 Se, mediante informazioni di cui al capoverso 1, il SIC viene a conoscenza di reati commessi dalla persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni o da terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perse- guimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di procedura penale9).
7 RS 312.0 8 RS 173.32 9 RS 312.0
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Art. 13d Segreto professionale Il segreto professionale tutelato dalla legge è garantito.
Art. 13e Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda 1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose. 2 Esse trasmettono il materiale al SIC. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre
196810 sulla procedura amministrativa.
3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente. 4 In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all’autorità penale competente. 5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capo- verso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può: a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro- paganda si trova su un server svizzero; b. raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.
Art. 14a Informatori
1 È un informatore chiunque, regolarmente o in casi specifici, trasmetta al SIC
informazioni utili all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. 2 Il SIC può rimborsare le spese sostenute dagli informatori per la ricerca delle informazioni e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili. 3 Se la protezione delle fonti e l’ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non sono considerate né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194611 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 14b Protezione degli informatori 1 Per proteggere l’integrità fisica e la vita degli informatori, il SIC adotta o finanzia misure di protezione o di trasferimento. Può altresì adottare provvedimenti che consentano agli informatori di prendere la dimora o il domicilio in Svizzera o all’estero. 2 Le misure possono essere adottate anche a favore di persone vicine agli informa- tori.
10 RS 172.021 11 RS 831.10
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3 Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire agli informatori un’identità
fittizia dopo la conclusione della collaborazione, se ciò è indispensabile per proteg- gerne l’integrità fisica e la vita. D’intesa con gli interessati, il SIC stabilisce le condizioni per l’uso dell’identità fittizia. 4 Le misure di cui ai capoversi 1–3 sono limitate nel tempo. In via eccezionale, se i rischi per gli interessati sono particolarmente gravi e vi è da presupporre che perdu- rino, il capo del DDPS può rinunciare a stabilire un limite temporale oppure commu- tare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato. In caso di misure a tempo indeterminato, il DDPS verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se non lo sono più, revoca le misure entro un congruo ter- mine.
Art. 14c Identità fittizie 1 Su richiesta, il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire un’identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informa- zioni: a. i collaboratori del SIC; b. i collaboratori degli organi di sicurezza dei Cantoni operanti su mandato della Confederazione; c. gli informatori del SIC nell’ambito di una determinata operazione.
2 L’autorizzazione è limitata a:
a. cinque anni al massimo, per i collaboratori del SIC o degli organi di sicu- rezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo; b. dodici mesi al massimo, per gli informatori del SIC; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di sei mesi al massimo. 3 L’impiego di un’identità fittizia è consentito soltanto se la prevista ricerca di informazioni: a. si riferisce a una minaccia concreta per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; b. concerne uno dei seguenti settori:
1. attività terroristiche,
2. spionaggio politico, economico o militare ai sensi degli articoli
272–274 e 301 del Codice penale12,
3. proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e
di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi,
4. estremismo violento, vale a dire mene di organizzazioni i cui esponenti
negano la democrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che allo
12 RS 311.0
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scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incorag- giano atti violenti; c. è adeguata e necessaria perché:
1. la ricerca di informazioni secondo l’articolo 14 non ha dato frutti oppu-
re perché, senza l’impiego di un’identità fittizia, la ricerca di informa- zioni risulterebbe vana o eccessivamente difficile, o
2. la gravità e la natura della minaccia per le persone incaricate della
ricerca di informazioni conformemente al capoverso 1 la giustificano poiché rischia di essere leso un loro bene giuridico importante quale la salute, la vita o l’integrità fisica; e d. non è sproporzionata rispetto al valore delle informazioni.
4 Il direttore del SIC verifica se sono adempiuti i presupposti per l’impiego di
un’identità fittizia. In caso affermativo, presenta al capo del DDPS la richiesta di cui al capoverso 1; questi può: a. accogliere la richiesta; b. accogliere la richiesta vincolandola a limitazioni o condizioni supplementari; c. respingere la richiesta; o d. rinviare la richiesta al SIC perché la completi.
5 La procedura per la proroga di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 3 e 4.
6 Per creare e conservare identità fittizie possono essere allestiti o modificati secondo le necessità del SIC documenti d’identità, atti e altri documenti. Le compe- tenti autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a collaborare con il SIC.
7 Il SIC adotta le misure necessarie a prevenire uno smascheramento.
Art. 15 cpv. 6 Abrogato
Art. 17 cpv. 1, secondo periodo, 1bis, 1ter, 3 lett. e e 5
1 secondo periodo: abrogato
1bis Le informazioni sono messe senza indugio a disposizione di altre autorità se possono essere utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, se vi sono sufficienti indizi di reato e se per perseguire il reato avrebbe potuto essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 del Codice di procedura penale13). 1ter In tutti gli altri casi la comunicazione può essere rinviata se e nella misura in cui un interesse pubblico preponderante alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera o alla protezione di interessi privati prevale sull’interesse all’azione penale.
13 RS 312.0
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3 Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se: e. lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nell’ambito della sicu- rezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati. 5 Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. La protezione della fonte informativa deve essere garantita. L’identità di una fonte in Svizzera può essere resa nota alle autorità svizzere di perseguimento penale soltanto se la persona in questione è sospettata di un reato perseguibile d’ufficio o se ciò è indispensabile per fare luce su un reato grave. In caso di contestazione, decide il Tribunale penale federale.
Art. 18 Diritto d’accesso 1 Il diritto d’accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno
199214 sulla protezione dei dati (LPD); sono fatti salvi i capoversi 2–8.
2 Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all’articolo 15 capoverso 3, il SIC differisce tale informazione: a. se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente, sempre che tali interessi siano riferibili:
1. al rilevamento e alla lotta alle minacce derivanti da:
a. terrorismo, b. spionaggio, c. estremismo violento, d. atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi, e. trasferimento illegale di tecnologia;
2. al perseguimento penale o a un altro procedimento istruttorio;
b. se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendono neces- sario; o c. se non sono trattati dati concernenti il richiedente. 3 Il SIC comunica al richiedente il differimento dell’informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il diffe- rimento.
14 RS 235.1
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4 Su domanda del richiedente, l’IFPDT effettua la verifica e gli comunica che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell’informazione, che ha inviato al SIC una raccomandazione ai sensi dell’articolo 27 LPD affinché tali errori vengano corretti. Rende attento il richiedente al fatto che può domandare al Tribunale ammi- nistrativo federale di verificare tale comunicazione o l’esecuzione della raccoman- dazione.
5 Alla raccomandazione dell’IFPDT di cui al capoverso 4 si applica per analogia
l’articolo 27 capoversi 4–6 LPD. 6 Su domanda del richiedente, il Tribunale amministrativo federale effettua la veri- fica e gli comunica che la stessa ha avuto luogo. Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell’informazione, invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. Lo stesso vale in caso di inosservanza della raccomandazione dell’IFPDT. Il SIC può impugnare tale decisione con ricorso al Tribunale federale.
7 Le comunicazioni di cui ai capoversi 3–6 hanno sempre lo stesso tenore e non
vengono motivate. Non sono impugnabili.
8 Il SIC fornisce le informazioni al richiedente conformemente alla LPD appena
viene meno l’interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate dal SIC entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.
9 L’IFPDT può raccomandare che, a titolo eccezionale, il SIC fornisca immediata-
mente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicu- rezza interna o esterna.
Art. 19 cpv. 3 3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato; in caso di nomina da parte del Consiglio federale, prima che la persona sia proposta per la nomina o per l’elezione alla funzione. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; è fatto salvo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 199515. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.
Art. 20 cpv. 2 lett. c e d
2 I dati possono essere rilevati:
c. su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste con- dotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
15 RS 510.10
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d. tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abban- donati nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori;
Art. 21 cpv. 1, 2 e 4 1 Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni. 2 L’autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l’apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione del diritto d’accesso si applica l’articolo 9 LPD16. 4 L’autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicu- rezza all’autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L’autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall’auto- rità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera d.
Art. 27 cpv. 1bis e 1ter 1bis Il DDPS informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito: a. al numero di nuove identità fittizie create per i collaboratori del SIC o per gli organi di sicurezza dei Cantoni che operano su mandato del SIC e già impie- gate; b. al numero e allo scopo di impiego delle identità fittizie utilizzate dagli informatori del SIC. 1ter Il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito ai divieti di svolgere un’attività e ai risultati della verifica periodica di cui all’articolo 9 capoverso 2.17
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
16 RS 235.1 17 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
13 aprile 2012.18 2 Ad eccezione delle modifiche al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 16 luglio 2012.
3 Gli articoli 4a e 4b della legge federale sul servizio informazioni civile e
l’articolo 99 capoversi 1bis e lter della legge militarire (all. n. 1 e 4) entrano in vigore ulteriormente.
15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
18 FF 2012 87
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
1. Legge federale del 3 ottobre 200819 sul servizio informazioni civile
Art. 4a Esplorazione radio 1 La Confederazione può istituire un servizio incaricato di rilevare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione all’estero (esplorazione radio). 2 L’esplorazione radio serve ad acquisire informazioni su avvenimenti all’estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza, in particolare in materia di terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa e conflitti esteri con ripercussioni sulla Svizzera. Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d’esplorazione.
3 Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio l’organizzazione e la procedura
dell’esplorazione radio e stabilisce per quanto tempo il servizio incaricato possa memorizzare le comunicazioni e i dati di collegamento. 4 Il Consiglio federale assicura in particolare che, una volta rilevate le comunica- zioni, il servizio incaricato: a. comunichi unicamente le informazioni concernenti avvenimenti all’estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza; b. comunichi informazioni su persone in Svizzera soltanto se sono necessarie alla comprensione di un avvenimento all’estero e sono state preventivamente anonimizzate.
5 Rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato comunica le informazioni su
avvenimenti all’estero che contengono indizi di una minaccia concreta per la sicu- rezza interna. Alle informazioni comunicate si applicano le disposizioni della LMSI20. 6 Il servizio incaricato cancella il più presto possibile le comunicazioni rilevate che non contengono informazioni su avvenimenti all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza né indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna.
Art. 4b21 Autorità di controllo indipendente 1 Il Consiglio federale designa un’autorità di controllo indipendente, composta di esperti, incaricata di verificare la legalità dell’esplorazione radio. L’autorità di controllo adempie ai suoi compiti senza essere vincolata da istruzioni. La durata del mandato è di quattro anni.
19 RS 121 20 RS 120 21 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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2 L’autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio incaricato e il tratta- mento delle informazioni rilevate prima e dopo la loro comunicazione. 3 A seguito della verifica, l’autorità di controllo può impartire raccomandazioni scritte e chiedere al dipartimento competente di sospendere mandati assegnati al servizio incaricato e di cancellare le informazioni comunicate. 4 Il Consiglio federale disciplina la composizione e l’organizzazione dell’autorità di controllo, l’indennizzo dei suoi membri e l’organizzazione del suo segretariato.
Art. 7, rubrica e cpv. 2 Protezione delle fonti, indennità e ricompense 2 Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all’articolo 1 lettera a si applica l’articolo 14a capoversi 2 e 3 LMSI22.
2. Legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. b n. 4 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti:
4. il divieto di svolgere un’attività secondo la legge federale del 21 marzo
199724 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
3. Codice penale25
Art. 317bis Atti non punibili 1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata oppure dal capo del Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all’articolo 14c della legge federale del 21 marzo 199726 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
22 RS 120 23 RS 173.32 24 RS 120 25 RS 311.0 26 RS 120
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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2012
2 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che
allestisce o altera documenti per identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o dal capo del DDPS conformemente all’articolo 14c LMSI.
4. Legge militare del 3 febbraio 199527
Art. 99 cpv. 1bis e 1ter 1bis Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello stru- mento dell’esplorazione radio ai sensi dell’articolo 4a della legge federale del 3 ottobre 200828 sul servizio informazioni civile (LSIC). Il Consiglio federale defi- nisce mediante ordinanza i settori d’esplorazione. L’autorità di controllo indipenden- te di cui all’articolo 4b LSIC verifica la legalità dell’esplorazione radio.29 1ter Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di: a. sorvegliare le frequenze utilizzate dall’esercito svizzero e garantirne l’utilizzo; b. acquisire informazioni in Svizzera e all’estero sulla situazione del traffico aereo.
5. Legge federale del 3 ottobre 200830 sui sistemi d’informazione
militari
Art. 16 cpv. 1 lett. g 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti: g. alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 144 Il servizio specializzato del DDPS per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato CSP DDPS) gestisce un sistema d’informazione per i con- trolli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD).
27 RS 510.10 28 RS 121 29 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 30 RS 510.91
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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2012
Art. 147 cpv. 1 e 2, frasi introduttive, nonché 3 1 Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone raccolgono i dati per il SIBAD presso: 2 Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti: 3 Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone possono chiedere dati agli organi di sicurezza della Confederazione o alle corrispondenti autorità cantonali. Quest’ultimi possono autorizzare le autorità responsabili ad accedere direttamente mediante procedura di richiamo ai loro registri e alle loro banche dati.
Art. 148 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché 2 e 3, frasi introduttive
1 Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di
richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti: a. alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone; 2 Le autorità responsabili comunicano i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:
3 Il servizio specializzato CSP DDPS può comunicare elettronicamente a organi
della Confederazione i seguenti dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone a fini di ulteriore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata:
Art. 149 cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1 Le autorità responsabili distruggono immediatamente i dati:
2 Le autorità responsabili conservano i dati finché la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure esegue il mandato, ma al massimo per dieci anni.
6. Legge del 20 giugno 199731 sulle armi
Art. 2 cpv. 1 1 La presente legge non si applica né all’esercito, né al Servizio delle attività infor- mative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32abis, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.
31 RS 514.54
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7. Legge federale del 6 ottobre 200032 sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 14 cpv. 2bis 2bis Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l’esecuzione della legge federale del 21 marzo 199733 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
8. Legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 50a cpv. 1 lett. dbis ,nonché e n. 6 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA35: dbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199736 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti; e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
6.37 al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC,
qualora i presupposti di cui all’articolo 13a LMSI siano adempiuti.
9. Legge federale del 19 giugno 195938 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 66a cpv. 1 lett. c 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA39: c. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli orga- ni di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di
32 RS 780.1 33 RS 120 34 RS 831.10 35 RS 830.1 36 RS 120 37 All’entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 6 diviene il n. 7. 38 RS 831.20 39 RS 830.1
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cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199740 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna siano adempiuti.
10. Legge federale del 25 giugno 198241 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 86a cpv. 1 lett. f e 2 lett. g 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: f.42 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199743 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti. 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: g. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a LMSI siano adempiuti.
11. Legge federale del 18 marzo 199444 sull’assicurazione malattie
Art. 84a cpv. 1 lett. gbis e h n. 5 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA45: gbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199746 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti; h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
5.47 al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC,
qualora i presupposti di cui all’articolo 13a LMSI siano adempiuti.
40 RS 120 41 RS 831.40 42 All’entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), la lett. f diviene la lett. g. 43 RS 120 44 RS 832.10 45 RS 830.1 46 RS 120 47 All’entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 5 diviene il n. 6.
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12. Legge federale del 20 marzo 198148 sull’assicurazione contro
gli infortuni
Art. 97 cpv. 1 lett. hbis e i n. 5 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA49: hbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199750 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti; i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
5.51 al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC,
qualora i presupposti di cui all’articolo 13a LMSI siano adempiuti.
13. Legge federale del 19 giugno 199252 sull’assicurazione militare
Art. 95a cpv. 1 lett. hbis e i n. 7 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA53: hbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199754 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti; i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
7.55 al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC,
qualora i presupposti di cui all’articolo 13a LMSI siano adempiuti.
48 RS 832.20 49 RS 830.1 50 RS 120 51 All’entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 5 diviene il n. 6. 52 RS 833.1 53 RS 830.1 54 RS 120 55 All’entrata in vigore della modifica del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 7 diviene il n. 8.
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14. Legge del 25 giugno 198256 sull’assicurazione contro la
disoccupazione
Art. 97a cpv. 1 lett. ebis e f n. 8 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA57: ebis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all’articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199758 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti; f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
8. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC,
qualora i presupposti dell’articolo 13a LMSI siano adempiuti.
56 RS 837.0 57 RS 830.1 58 RS 120
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