AS 2012 3767
Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione
Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC)
Modifica del 15 giugno 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio delle attività informative della Con- federazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 5a capoverso 1, 11 capoversi 1 e 6, 13a capoverso 3, 17 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 2, 5 capoversi 2 e 4, nonché l’articolo 7 della legge federale del 3 ottobre 20083 sul servizio informazioni civile (LSIC),
Titolo prima dell’art. 2a Sezione 2a: Controllo e revoca del divieto di svolgere un’attività
Art. 2a 1 Se sulla base dell’articolo 9 capoverso 1 LMSI il Consiglio federale vieta a una persona fisica, a un’organizzazione o a un gruppo di svolgere un’attività, il diparti- mento richiedente verifica ogni sei mesi se i presupposti per disporre il divieto sono ancora adempiuti. 2 Se il dipartimento richiedente constata che i presupposti non sono più adempiuti, chiede immediatamente al Consiglio federale la revoca del divieto.
Art. 4 cpv. 2 lett. a e b nonché 3 2 Inoltre le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SIC: a. i fatti menzionati nella lista confidenziale del DDPS secondo l’articolo 11 capoverso 2 LMSI;
2011-2795 3767
Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2012
b. tutte le constatazioni in merito a organizzazioni e gruppi menzionati nella lista confidenziale del DDPS di cui all’articolo 11 capoverso 3 LMSI o nell’ambito di una procedura di controllo secondo l’articolo 25 della pre- sente ordinanza; 3 Le organizzazioni di diritto pubblico e privato che secondo l’articolo 13a capo- verso 3 LMSI sono tenute a fornire informazioni al SIC nel quadro dell’obbligo d’informazione speciale delle autorità sono elencate nell’allegato 5.
Titolo prima dell’art. 14a Sezione 4a: Armamento
Art. 14a Autorizzazione al porto di armi di servizio
1 Sono autorizzati a portare un’arma di servizio i collaboratori del SIC:
a. che nel quadro della propria funzione di servizio si occupano della ricerca di informazioni; e b. ai quali il direttore del SIC ha rilasciato la pertinente autorizzazione.
2 Sono considerate armi di servizio:
a. sostanze irritanti; b. armi da fuoco.
3 L’autorizzazione è rilasciata dal direttore del SIC se:
a. la situazione di pericolo individuale lo richiede; e b. il superiore del collaboratore interessato oppure il responsabile delle armi e del tiro non fa valere alcun motivo d’impedimento per il porto di un’arma di servizio. Sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi.
4 Chi è autorizzato al porto di armi di servizio deve:
a. disporre dell’attestato di agente di polizia rilasciato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia oppure di una formazione equivalente; b. assolvere l’istruzione al tiro in conformità alle direttive dell’Istituto svizzero di polizia e superare il test di tiro annuale.
Art. 14b Custodia di armi di servizio; munizioni
1 Il SIC provvede alla custodia sicura delle armi di servizio.
2 Chi è autorizzato al porto di un’arma da fuoco può utilizzare le seguenti munizioni:
3768
Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2012
a. proiettili camiciati; b. proiettili a espansione controllata; c. munizioni d’allenamento.
Art. 14c Istruzione al tiro L’organizzazione dell’istruzione al tiro e la relativa vigilanza spettano al responsa- bile delle armi e del tiro. Egli può collaborare con altri servizi per quanto riguarda l’adempimento dei propri compiti.
Art. 14d Ritiro dell’arma di servizio Se riguardo a una persona il responsabile delle armi e del tiro constata motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio, gliela ritira. Il direttore del SIC, dopo aver sentito tutti gli interessati ed eventualmente aver consultato altri esperti, decide se la persona interessata riottiene l’arma.
Art. 27 cpv. 1 e 5
1 Il DDPS inserisce nella lista d’osservazione secondo l’articolo 11 capoverso 3
LMSI organizzazioni e gruppi in merito a cui, sulla base di indizi concreti, sussiste il sospetto che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Sussi- ste sospetto in particolare: a. nel caso di organizzazioni terroristiche e servizi informazioni attivi a livello internazionale; oppure b. qualora nel corso di una procedura di controllo secondo l’articolo 25 risulti che sono in corso attività che mettano in pericolo la sicurezza. 5 Sono considerate organizzazioni internazionali e comunità sovranazionali secondo l’articolo 11 capoverso 6 LMSI: a. l’Organizzazione delle Nazioni Unite; b. l’Unione europea.
Titolo prima dell’art. 28a Sezione 6a: Diritto di informazione
Art. 28a 1 Qualora una persona richieda se nei sistemi d’informazione del SIC siano trattati dati che la concernono, deve farlo per scritto e dimostrare la propria identità. In caso di rappresentanza deve essere allegata una relativa procura. 2 Il SIC deve informare il richiedente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se:
3769
Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2012
a. sono trattati dati che lo concernono; oppure b. la risposta è differita. 3 I Cantoni trasmettono al SIC le richieste relative a documenti della Confedera- zione.
II
1. L’allegato 1 è modificato come segue:
Numeri 4.3–4.3.2 Abrogati Numeri 8a–8a.2 Numeri precedenti 4.3–4.3.2
2. Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5 conformemente alla
versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 16 luglio 2012.
15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3770
Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2012
Allegato 5 (art. 4 cpv. 3)
Le seguenti organizzazioni di diritto pubblico e privato sono tenute a fornire infor- mazioni al SIC nel quadro dell’obbligo d’informazione speciale delle autorità:
1. Commissione della concorrenza (COMCO)
2. Fondo nazionale svizzero (FNS)
3. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)
4. Ferrovie federali svizzere (FFS)
5. FFS Cargo
6. La Posta Svizzera (Posta)
7. Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (Billag)
3771
Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2012
3772