AS 2012 3773
Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione
Ordinanza sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)
Modifica del 15 giugno 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 5 capoversi 1 e 4 della legge federale del 3 ottobre 20082 sul servizio informazioni civile (LSIC); visti gli articoli 10a capoverso 5, 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l’articolo 17a della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati,
Art. 27a Accesso alla PES 1 Le autorità e gli uffici di cui all’articolo 22 capoverso 1 O-SIC5 hanno accesso alla PES per gli scopi menzionati e alle condizioni stabilite nel presente allegato. 2 Il direttore del SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un aggravamento del pericolo per la sicurezza, un accesso alla PES limitato nel tempo e nei contenuti, a condizione che tali servizi e autorità: a. siano direttamente o indirettamente interessati da un evento; b. possano contribuire, con le proprie informazioni o conoscenze, a una migliore presentazione e valutazione della situazione; c. partecipino alla gestione o all’attuazione di misure di polizia di sicurezza. 3 Il SIC può esigere dalle autorità e dagli uffici di cui all’articolo 22 capoverso 1 O-SIC informazioni sull’utilizzazione dei dati.