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AS 2012 3817

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 4 luglio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 6 cpv. 3, frase introduttiva, e lett. a–c 3 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del codice CE dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis: a. i titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS; b. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Giappone, Canada, San Marino o Stati Uniti d’America, secondo la lista figurante nell’allegato V del codice CE dei visti; c. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d’America. La presente esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.

II La presente modifica entra in vigore il 23 luglio 2012.

4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.204

2012-1531 3817

Entrata e rilascio del visto RU 2012

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