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AS 2012 3819

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 27 giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Art. 8b cpv. 2

2 Non sono previsti limiti di età per la nomina.

Art. 8e cpv. 2 lett. b–d, k e l

2 La decisione istitutiva deve in particolare:

b. abrogata c. citare il numero dei membri e motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge; d. abrogata k. indicare il servizio amministrativo responsabile per il finanziamento della commissione extraparlamentare; l. disciplinare il diritto d’informazione della commissione nei confronti dell’Amministrazione.

Art. 8ebis Nomina dei membri Il Consiglio federale nomina i membri. Determina la loro funzione, sempre che questa non risulti da disposizioni speciali sull’organizzazione della commissione interessata.

Art. 8f cpv. 4

4 Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina

ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di annun- ciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell’autorità competente.

1 RS 172.010.1

2012-1251 3819

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2012

Art. 8g cpv. 1 1 La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quat- tro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 8k cpv. 2 lett. f

2 L’elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

f. abrogata

Art. 8o cpv. 3bis e 4 3bis Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa, l’autorità competente può accordare un aumento della diaria del 50 per cento al massimo ai membri che sono in tal modo considerevolmente limitati nell’esercizio della loro attività professio- nale. Se il membro interessato è il presidente, l’autorità competente tiene conto della diaria maggiorata di cui al capoverso 3. 4 L’autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all’anno al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato conside- revolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

Art. 8q cpv. 4 4 Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all’anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è riportato nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l’organizzazione della commissione interessata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

27 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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