AS 2012 3865
Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Modifica del 5 luglio 2012
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ordina:
I L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. c–e 1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatti salvi: c. sakè di cui alla voce di tariffa doganale 2206.0090; d. whisky di cui alle voci di tariffa doganale 2208.3010 e 2208.3020; e. shochu di cui alle voci di tariffa doganale 2208.9021 e 2208.9022.
Art. 1a cpv. 1 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 non possono superare i valori massimi indicati negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/20122.
Art. 3 Rapporto d’analisi Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka o Iwate, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.
1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 mar. 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011; GU L 92 del 29.3.2012, pag. 16, modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 561/2012, GU L 168 del 28.06.2012 pag. 17.
2012-1566 3865
Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone RU 2012
Art. 7b Disposizione transitoria della modifica del 5 luglio 2012 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se: a. hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 luglio 2012; oppure b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 luglio 2012.
II La presente modifica entra in vigore il 6 luglio 2012.3
5 luglio 2012 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
3 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 5 lug. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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