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Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela

Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

del 4 luglio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 408 capoverso 3 del Codice civile1, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni amministrati nell’ambito di una curatela o di una tutela.

Art 2 Principi relativi all’investimento dei beni 1I beni della persona posta sotto curatela o tutela (interessato) devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio. 2 I rischi d’investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

Art. 3 Denaro contante Il curatore o il tutore trasferisce senza indugio su un conto presso una banca secondo l’articolo 1 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (banca) o presso Post- finance il denaro contante che non sia necessario a coprire i bisogni a breve termine dell’interessato.

Art. 4 Custodia di valori 1 Il curatore o il tutore dà in custodia a una banca o a Postfinance i titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia la custodia. 2 In via eccezionale, il curatore o il tutore può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell’interessato. Le deroghe richiedono l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti. 3 In via eccezionale, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

RS 211.223.11

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Art. 5 Considerazione della situazione personale dell’interessato 1 Nello scegliere l’investimento va considerata la situazione personale dell’interes- sato, in particolare l’età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell’interessato. 2 Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.

3 L’investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario

dell’interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità senza dover liquidare beni in un momento inopportuno.

Art. 6 Garanzia del sostentamento ordinario 1 I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell’interessato possono essere investiti unicamente in: a. depositi nominativi, inclusi obbligazioni e depositi a termine, presso una banca cantonale che benefici della garanzia illimitata dello Stato; b. depositi nominativi, inclusi obbligazioni e depositi a termine, presso altre banche o Postfinance fino all’importo massimo per istituto secondo l’arti- colo 37a della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche; c. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera e obbligazioni fon- diarie delle centrali svizzere di emissione; d. beni fondiari a uso proprio e di valore stabile; e. crediti garantiti da pegno di valore stabile; f. depositi in istituti di previdenza professionale. 2 Gli investimenti secondo il capoverso 1 lettere d ed e richiedono l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 7 Investimenti per bisogni supplementari 1 Se la situazione personale dell’interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all’articolo 6, in particolare i seguenti investimenti: a. obbligazioni in franchi svizzeri di società che presentano un’elevata solvibi- lità; b. azioni in franchi svizzeri di società che presentano un’elevata solvibilità; la loro quota può rappresentare al massimo il 25 per cento del patrimonio totale; c. fondi obbligazionari in franchi svizzeri con depositi di società che presen- tano un’elevata solvibilità, emessi da società di fondi gestite da banche sviz- zere;

3 RS 952.0

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d. fondi d’investimento misti in franchi svizzeri con una quota massima del

25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere, emessi da

società di fondi gestite da banche svizzere; e. depositi in istituti del terzo pilastro presso banche, Postfinance o istituti assi- curativi soggetti alla legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori; f. beni fondiari. 2 Tali investimenti richiedono l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti. 3 Se la situazione finanziaria dell’interessato è particolarmente favorevole, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

Art. 8 Conversione in investimenti ammessi 1 Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell’istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all’interessato dopo tale data devono essere convertiti in investimenti ammessi entro un termine adeguato.

2 In occasione della conversione occorre tenere conto dell’andamento economico,

della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell’interessato. 3 Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 9 Contratti sull’investimento e la custodia di beni 1 Il curatore o il tutore stipula con la banca o Postfinance i contratti sull’investimento e la custodia di beni. I contratti vanno sottoposti preliminarmente per approvazione all’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

2 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito:

a. ai beni di cui il curatore o il tutore può disporre, autonomamente o soltanto con l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti, a nome dell’interessato; b. ai beni di cui l’interessato può disporre personalmente. 3 Essa comunica la sua decisione al curatore o al tutore nonché alla banca o a Post- finance.

4 RS 961.01

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Art. 10 Giustificativi, informazioni e consultazione 1 I giustificativi inerenti all’amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell’interessato. Vanno custoditi dal curatore o dal tutore. 2 In seguito all’assunzione dell’incarico, il curatore o il tutore può chiedere in ogni momento alla banca, a Postfinance o all’istituto assicurativo informazioni sui conti, i depositi e le assicurazioni dell’interessato e ha il diritto di consultare i relativi docu- menti. Se necessario all’esercizio o alla conclusione dell’incarico, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l’assunzione dell’incarico o dopo il decesso dell’interessato. 3 Nell’ambito della sorveglianza di una banca, di Postfinance o di un istituto assicu- rativo, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può chiedere in ogni momento informazioni sui conti, i depositi e le assicurazioni dell’interessato e ha il diritto di consultare i relativi documenti. 4 Le banche, Postfinance e gli istituti assicurativi inviano annualmente di propria iniziativa gli estratti conto, dei depositi e assicurativi dell’interessato all’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 11 Obbligo di documentazione Il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all’amministrazione dei beni.

Art. 12 Disposizione transitoria Fatto salvo l’articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all’entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle disposizioni della stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro due anni.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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