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AS 2012 4079

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b) del numero XVI del Protocollo concernente la Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

Traduzione1

Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero XVI del Protocollo concernente la Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

Concluso il 31 ottobre 2011 Entrato in vigore il 31 ottobre 2011

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e del Regno dei Paesi Bassi hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero XVI del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Conven- zione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 26 febbraio 20102 all’Aia. Alla lettera b) del numero XVI del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richie- dente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) le informazioni sufficienti per l’identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta in particolare il nome e, se disponibile, l’indirizzo, il conto bancario e qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone come la data di nascita, lo stato civile o il codice fiscale, nonché (v) il nome e, nella misura in cui sia disponibile, l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) viene stabilito che sebbene la lettera b) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispon- dere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del nume- ro XVI del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.963.61

2012-1502 4079

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. RU 2012 Acc. amichevole con i Paesi Bassi

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.

Fatto a Berna il 31 ottobre 2011 Fatto a Parigi il 25 ottobre 2011

Per l’autorità Per l’autorità competente svizzera: competente olandese: Jürg Giraudi Edwin A. Visser Delegato per le negoziazioni delle convenzioni Direttore della politica fiscale per evitare le doppie imposizioni internazionale

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