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AS 2012 4101

Accordo recante modifica dell'Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Traduzione1

Accordo recante modifica dell’Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Concluso il 27 giugno 2012 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1o luglio 2012

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein, hanno convenuto la seguente modifica dell’Accordo relativo al Trattato:

Art. 1 L’Accordo del 29 gennaio 20102 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein è modificato come segue:

Titolo del capitolo II Capitolo II: Tasse ecologiche senza le tasse destinate a ridurre le emissioni di CO2

Titolo del capitolo III Capitolo III: Disposizioni particolari relative alle tasse destinate a ridurre le emissioni di CO2

1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 4101).

2 RS 0.641.751.411

2012-1449 4101

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2012

Inserire dopo il titolo del capitolo III

Art. 5a Ripartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili 1) I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera. 2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato IV al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti dell’anno di riscos- sione sono compensate con la quota dell’anno successivo.

Art. 5b Campo d’applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili Ai fini dell’applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili, le importazioni in Liechtenstein sono equiparate alle impor- tazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.

Art. 2 Gli Allegati sono modificati come segue:

Allegato I, secondo comma Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1, 2 e 7, articolo 7 capoversi 1–3, articoli 8 e 9, articolo 10 capoversi 1, 2, 4 e 5, articolo 11, articolo 11d capoverso 1, articoli 11e–11g, articoli 12–14.

Inserire nell’Allegato I quale nono comma Ordinanza del 16 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle auto- mobili (RS 641.714), articoli 1 e 2, articolo 3 capoversi 1, 3 e 4, articoli 4–25, arti- colo 28, articolo 30 capoverso 2 lettera b e allegato 2.

Inserire nell’Allegato II quale ottavo comma Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511).

Inserire nell’Allegato II quale nono comma Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), articolo 13.

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2012

Inserire dopo l’Allegato III quale Allegato IV Allegato IV (Formula di calcolo concernente i proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 5a capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

XGFL e XDFL sono calcolati applicando le formule:

Grandi importatori: IGTFL * SGFL / CH VKGI  GI FL XGFL   IGTFL / CH GI FL / CH

Piccoli importatori: IDTFL * SDFL / CH VKFL / CH * IDTFL XDFL   IDTFL / CH IDTFL / CH

Spiegazione delle abbreviazioni XFL = quota complessiva spettante al Liechtenstein della cassa comune di cui all’articolo 5a capoverso 1 nell’anno civile di computo (in fran- chi svizzeri) XGFL = quota spettante al Liechtenstein della sanzione imposta ai grandi importatori nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) XDFL = quota spettante al Liechtenstein della sanzione imposta ai piccoli importatori nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) IGTFL/CH = numero complessivo di immatricolazioni da parte di grandi importa- tori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo IGTFL = numero di immatricolazioni da parte di grandi importatori in Liechtenstein nell’anno civile di computo SGFL/CH = proventi della sanzione imposta ai grandi importatori in Liechten- stein e in Svizzera nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) VKGI = spese amministrative complessive sostenute dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) per il computo dei grandi importatori nell’anno civile di computo GIFL = numero di grandi importatori in Liechtenstein nell’anno civile di computo GIFL/CH = numero complessivo di grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo

Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2012

IDTFL/CH = numero complessivo di immatricolazioni da parte di piccoli importa- tori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo IDTFL = numero di immatricolazioni da parte di piccoli importatori in Liechtenstein nell’anno civile di computo (stima USTRA: certificato di tipo «X» e prima immatricolazione FL esclusi i grandi importa- tori) SDFL/CH = proventi della sanzione imposta ai piccoli importatori in Liechten- stein e in Svizzera nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri) VKFL/CH = spese amministrative complessive sostenute dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) per il computo delle automobili immatricolate in Liechtenstein e in Svizzera da piccoli importatori nell’anno civile di computo

Art. 3 Il presente Accordo entra in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 27 giugno 2012.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Rita Adam Hubert Büchel

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