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AS 2012 4105

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo concernente la Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo, nella versione secondo il Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2000 e nella versione dell'articolo 13 del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India

Traduzione1

Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo concernente la Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo, nella versione secondo il Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2000 e nella versione dell’articolo 13 del Protocollo di modifica del 30 agosto

2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India

Concluso il 20 aprile 2012 Entrato in vigore il 20 aprile 2012

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’India hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo (di seguito «Protocollo») della Con- venzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 2 novembre 19942 a Nuova Delhi, nella versione secondo il Protocollo aggiuntivo firmato il 16 febbraio 20003 a Nuova Delhi e nella versione dell’arti- colo 13 del Protocollo di modifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India firmato il 30 agosto 20104 (di seguito «il Protocollo di modifica»): Alla lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richie- dente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro ele- mento che faciliti l’identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché (v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera d) viene stabilito che sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti pro- cedurali volti a impedire le «fishing expedition», essa deve essere interpretata in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile risponde- re a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni:

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.942.31 3 RU 2001 1477 4 RU 2011 4617

2012-1503 4105

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. RU 2012 Acc. amichevole con l’India

a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che la domanda non sia una «fishing expedition».

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica tra la Confede- razione Svizzera e la Repubblica dell’India firmato il 30 agosto 2010.

Fatto a Berna il 20 aprile 2012 Fatto a Nuova Delhi il 20 aprile 2012

Per l’autorità competente Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: della Repubblica dell’India: Jürg Giraudi Sanjay Kumar Mishra Delegato per i negoziati delle Segretario aggiunto Convenzioni per evitare la doppia Divisione Imposte estere e ricerca in imposizione ambito fiscale internazionale Dipartimento federale delle finanze DFF Dipartimento delle contribuzioni Segreteria di Stato per le questioni Ministero delle finanze finanziarie internazionali SFI Governo dell’India

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo concernente la Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo, nella versione secondo il Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2000 e nella versione dell'articolo 13 del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India | Lexipedia | Lexipedia