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AS 2012 4217

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Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Protocollo V)

RS 0.515.091.4; RU 2006 3871

Campo d’applicazione il 6 agosto 2012, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Argentina* 7 ottobre 2011 7 aprile 2012 Burundi 13 luglio 2012 13 gennaio 2013 Laos 2 febbraio 2012 2 agosto 2012 Polonia 26 settembre 2011 26 marzo 2012 Sudafrica 24 gennaio 2012 24 luglio 2012 Turkmenistan 23 luglio 2012 23 gennaio 2013 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

1 Completa quelli in RU 2006 3871, 2007 3681, 2008 3757, 2009 3199, 2010 1563

e 2011 2981. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2012-1902 4217

Residuati bellici esplosivi. Prot. V RU 2012

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