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AS 2012 4245

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers˗DFAE)

Modifica del 13 agosto 2012

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza l’espressione «Direzione delle risorse e rete esterna (DRE)» è sostituita con «Direzione delle risorse (DR)».

2 In tutta l’ordinanza l’espressione «DRE» è sostituita con «DR».

Titolo prima dell’art. 127a Sezione 1a: Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 127a Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito: a. in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d’acco- glienza per l’infanzia o scuole dell’infanzia; b. presso genitori diurni; o c. da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.

Art. 130 Contributi alle spese di formazione in Svizzera Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell’impiego all’estero.

1 RS 172.220.111.343.3

2010-2149 4245

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2012

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2012.

13 agosto 2012 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter

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