AS 2012 4483
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 15 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 91 cpv. 1bis e 2, frase introduttiva 1bis Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi. 2 L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell’autorizzazione se:
Art. 93 Accettazione di omaggi e di altri vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) 1 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accet- tazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi. 2 Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato ac- cettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se a. il vantaggio è proposto da:
1. un offerente effettivo o potenziale,
2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da
quest’ultimo; oppure b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale. 3 Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all’autorità competente secondo l’articolo 2. L’accettazione per corte- sia deve essere nell’interesse generale della Confederazione. L’accettazione e l’eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l’autorità competente secon- do l’articolo 2 a favore della Confederazione. 4 In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un vantaggio.
1 RS 172.220.111.3
2012-1172 4483
Ordinanza sul personale federale RU 2012
Art. 93a Inviti (art. 21 cpv. 3 LPers) 1 Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore. 2 Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se: a. l’invito è proposto da:
1. un offerente effettivo o potenziale,
2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da
quest’ultimo; oppure b. non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale. 3 In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un invito.
Art. 94a Ricusazione (art. 20 LPers) 1 Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.
2 Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:
a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi; b. l’esistenza di un’offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi. 3 Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di preven- zione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione. 4 Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l’arti- colo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 94b Indipendenza (art. 23 LPers)
Il previgente articolo 94a capoverso 2 diventa articolo 94b.
2 RS 172.021
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Ordinanza sul personale federale RU 2012
Art. 94c Affari per conto proprio (art. 20 LPers) 1 Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di domi- nio pubblico, ottenute nell’ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi. 2 Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di domi- nio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito.
3 È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che:
a. l’impiegato compie in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi; b. l’impiegato dà l'incarico di concludere per conto di persone vicine; oppure c. l’impiegato fa compiere da un terzo, in particolare al fine di nascondere la propria identità.
4 Sono fatte salve le disposizioni di diritto borsistico e di diritto penale.
Art. 94d Concretizzazione degli obblighi comportamentali (art. 20 LPers) 1 I dipartimenti e le unità amministrative possono emanare istruzioni sugli artico- li 91–94c al fine di evitare conflitti di interessi, l’apparenza di conflitti di interessi e l’abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico. 2 Possono disciplinare in maniera più severa o vietare l’accettazione di vantaggi esi- gui conformi agli usi sociali o di inviti, nonché gli affari per conto proprio.
II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2012.
15 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sul personale federale RU 2012
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