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AS 2012 4533

Accordo amichevole relativo l'interpretazione della lettera c) del numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 24 febbraio 2011 a Singapore

Traduzione1

Accordo amichevole relativo l’interpretazione della lettera c) del numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 24 febbraio 2011 a Singapore

Concluso il 29 maggio 2012 Entrato in vigore il 1° agosto 2012

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Singa- pore hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c del numero 6 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Conven- zione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 24 febbraio 20112 a Singapore. Alla lettera c) del numero 6 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richie- dente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale) nonché (vi) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. La lettera c) stabilisce che sebbene i sottoparagrafi (i)–(viii) contengano importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», tali sottoparagrafi devono essere interpretati in modo da non impedire gli scambi effettivi di informazioni. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile risponde- re a una domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Con- venzione se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottopa- ragrafi (ii)–(v) e (vii)–(viii) della lettera c) del numero 6 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona o le persone oggetto del controllo o dell’inchiesta, fer- mo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che la domanda non sia una «fishing expedition».

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.968.91

2012-1565 4533

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. RU 2012 Acc. amichevole con Singapore

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.

Fatto a Berna il 29 maggio 2012 Fatto a Singapore il 25 maggio 2012

Per l’autorità competente Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: della Repubblica di Singapore: Jürg Giraudi Chai Sui Fun Segreteria di Stato per le questioni Commissario aggiunto finanziarie internazionali SFI Politica fiscale e divisione fiscale internazionale Autorità fiscale di Singapore

Accordo amichevole relativo l'interpretazione della lettera c) del numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 24 febbraio 2011 a Singapore | Lexipedia | Lexipedia