AS 2012 455
Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
Modifica del 16 gennaio 2012
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ordina:
I L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 1 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 non possono superare i valori massimi dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/20112.
Art. 2 cpv. 1, 3 e 4 1 Una derrata alimentare di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera sol- tanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/20113.
3 Essa deve essere firmata da un rappresentante autorizzato:
a. dell’autorità giapponese competente; o b. da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la respon- sabilità e la supervisione di quest’ultima. 4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti- colo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.
1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 set. 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimen- tari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nu- cleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011, GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10, modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1371/2011, GU L 341 del 22.12.2011, pag. 41.
3 Si veda la nota all’art. 1a cpv. 1.
2012-0083 455
Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone RU 2012
Art. 3 Rapporto d’analisi Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Shizuoka, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.
Art. 6 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva, e 2 lett. b
1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:
b. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la pre- senza di cesio 134 e cesio 137 eseguite su:
2 L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:
b. dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e ce- sio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/20114.
II La presente modifica entra in vigore il 18 gennaio 2012.5
16 gennaio 2012 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
4 Si veda la nota all’art. 1a cpv. 1.
5 La presente mod. è stata pubblicata in via straordinaria il 17 gen. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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