AS 2012 4551
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20111, decreta:
I La legge del 20 giugno 19972 sulle armi è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 La presente legge non si applica né all’esercito, né al Servizio delle attività infor- mative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32abis, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.
Art. 18a cpv. 1, primo periodo 1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identi- ficazione e tracciabilità. …
Art. 18b cpv. 1 1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.
Art. 25a cpv. 3 lett. e 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
e. collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.
2011-0070 4551
Legge sulle armi RU 2012
Art. 27 cpv. 4 lett. e
4 Sono dispensati dal permesso:
e. i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.
Art. 32a cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
Art. 32abis Utilizzazione del numero d’assicurato AVS Conformemente all’articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’Ufficio centrale è auto- rizzato a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato AVS. I servizi compe- tenti dell’amministrazione militare comunicano i numeri d’assicurato AVS all’Uffi- cio centrale, che li tratta nella DAWA.
Art. 32b cpv. 3 lett. a e b
3 La DAWA contiene i dati seguenti:
a. generalità e numero d’assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall’obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un’arma; b. generalità e numero d’assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l’arma personale o l’arma personale in prestito;
Art. 32c cpv. 2bis 2bis Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell’amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.
Art. 32j cpv.1 e 2 lett. a e b
1 Abrogato
2 I servizi competenti dell’amministrazione militare comunicano all’Ufficio centrale:
a. l’identità e il numero d’assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall’obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un’arma, nonché il tipo e il numero dell’arma; b. l’identità e il numero d’assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l’arma personale o l’arma personale in prestito.
3 RS 831.10
4552
Legge sulle armi RU 2012
II La legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d’informazione militari è modifi- cata come segue:
Art. 17 cpv. 4bis 4bis I dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
13 aprile 2012.5 2 L’articolo 32c capoverso 2bis della legge sulle armi (cifra I) entra in vigore il 1° settembre 2012.6
3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
22 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 510.91 5 FF 2012 83 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato con decisione presidenziale del 17 agosto 2012.
4553
Legge sulle armi RU 2012
4554