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AS 2012 4557

AS 2012 4557

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 27 agosto 2012

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 28 agosto 2012.4

27 agosto 2012 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 5 n. 1

Categoria Testo normativo dell’UE

1. prodotti di origine Decisione 2002/994/CE della Commissione, del

animale 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/482/UE, GU L 226 del 22.8.2012, pag. 5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commis- sione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011, GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2012, GU L 168 del 28.6.2012, pag. 17.

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