AS 2012 4567
AS 2012 4567
Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
RS 0.631.252.512; RU 1978 1281
Traduzione1 Modifica dell’allegato 6 Le presenti modifiche sono state decise dal Comitato di gestione in occasione della sua 51a sessione svoltasi a Ginevra il 3 e 4 febbraio 2011, conformemente all’arti- colo 59 della Convenzione TIR.
Entrata in vigore per la Svizzera il 13 settembre 2012
Allegato 6 Nota esplicativa 0.8.3, prima riga Sostituire «autorità doganali» con «Parti contraenti».
Nota esplicativa 0.8.5, prima riga Sostituire «Se è fatto ricorso alla fideiussione» con «Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all’associazione garante».
Nota esplicativa 0.8.7 La nota esplicativa 0.8.7 è abrogata.
Nota esplicativa 0.10 La nota esplicativa 0.10 diventa la nota esplicativa 0.10.1.
Nuova nota esplicativa 0.10.2 Inserire la nuova nota esplicativa 0.10.2 seguente: «0.10.2 La frase «o non vi sia stata la fine dell’operazione» comprende i casi in cui l’attestazione della fine dell’operazione è stata falsificata.»
1 Dal testo originale francese (RO 2012 4567).
2012-0937 4567
Convenzione TIR RU 2012
Nota esplicativa 0.11.1 Modificare la nota esplicativa 0.11.1 come segue: «0.11.1 Le modalità di notifica sono disciplinate dalla legislazione nazio- nale.»
Nota esplicativa 0.11.2 Nuova redazione: «0.11.2 Nel tentativo di esigere il pagamento da parte delle persone debitrici, le autorità competenti inviano la richiesta di pagamento almeno al titolare del libretto TIR, al suo indirizzo indicato sul libretto, o ai terzi tenuti al pagamento, se diversi dal titolare, stabiliti conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del libretto TIR può essere abbinata alla notifica di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo.»
Nota esplicativa 0.11.3 Nuova redazione: «0.11.3-1 Allorché devono prendere la decisione di liberare o no le merci o il veicolo, le autorità competenti non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l’associazione garante è responsabile del pagamento dei tributi o degli interessi di mora dovuti dal titolare del libretto, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli inte- ressi che esse devono difendere. 0.11.3-2 Le autorità competenti possono informare l’associazione garante che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l’obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti, prima che il termine di due anni sia scaduto, informano l’associazione garante in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni.»
Nuova nota esplicativa 0.11.4 Inserire la nuova nota esplicativa 0.11.4 seguente: «0.11.4 Se, conformemente alla procedura di cui nel presente articolo, l’asso- ciazione garante è invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 e non lo fa entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorità competenti potranno esigere il paga- mento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiché in tal caso si tratta di una mancata esecuzione di un contratto di garanzia firmato dall’associazione garante in virtù della legislazio- ne nazionale. Tale termine si applica anche nel caso in cui l’associa- zione garante, al ricevimento della richiesta, consulti l’organizzazione internazionale di cui all’articolo 6 paragrafo 2 in merito alla sua posizione sulla richiesta.»
Convenzione TIR RU 2012
Nota esplicativa 0.28 La nota esplicativa 0.28 diventa la nota esplicativa 0.28.1.
Nuova nota esplicativa 0.28.2 Inserire la nuova nota esplicativa 0.28.2 seguente: «0.28.2 Il presente articolo prevede che la fine di un’operazione TIR sia vincolata all’immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale, quale, ad esempio, lo sdoga- namento delle merci (con o senza condizioni) a fini di consumo interno, il trasferimento oltre confine in un Paese terzo (esporta- zione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa di dichiarazione per un altro regime doganale.»
Convenzione TIR RU 2012