AS 2012 4605
Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale
Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)
Modifica del 22 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20071 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:
Art. 3 Interessi della protezione della natura e del paesaggio Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l’adem- pimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
22 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova