Lexipedia

AS 2012 4605

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)

Modifica del 22 agosto 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20071 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:

Art. 3 Interessi della protezione della natura e del paesaggio Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l’adem- pimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

22 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova