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Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)

del 3 agosto 2012

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 56 capoverso 2, 60 capoverso 3, 61, 62 capoverso 6, 63 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport (OPSpo), ordina:

Capitolo 1: Compiti e rapporto di lavoro dei membri della SUFSM

Art. 1 Rettore

1 Il rettore:

a. dirige la scuola universitaria e la rappresenta verso l’esterno; b. è responsabile dell’impostazione strategica della scuola universitaria e della garanzia della qualità nei settori dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi. 2 Il rettore è subordinato al direttore dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO).

Art. 2 Direzione degli studi 1 Per ogni ciclo di studi il rettore affida a uno o più collaboratori la direzione degli studi.

2 La direzione degli studi:

a. organizza i singoli cicli di studio e ne assicura lo svolgimento unitamente a docenti e incaricati di corsi; b. organizza gli esami e ne assicura lo svolgimento unitamente a docenti e incaricati di corsi; c. decide in merito alle promozioni e all’esclusione dagli studi secondo l’arti- colo 45.

RS 415.012 1 RS 415.01

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Art. 3 Corpo insegnante

1 Può essere assunto come membro del corpo insegnante chi:

a. ha ottenuto un titolo di master in una scuola universitaria o un titolo equiva- lente e dispone delle capacità specifiche per l’esercizio dell’attività d’inse- gnamento; oppure b. è particolarmente idoneo a svolgere un’attività d’insegnamento e può com- provare d’aver insegnato diversi anni nel settore corrispondente.

2 Perlo svolgimento di singole attività didattiche possono essere incaricate nel

quadro di un mandato: a. persone che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 e svolgono un’atti- vità professionale indipendente; b. persone giuridiche che impiegano persone idonee all’attività d’insegna- mento.

3 I mandati non possono superare le otto lezioni settimanali per persona.

Art. 4 Compiti dei membri del corpo insegnante 1 I membri del corpo insegnante formano esperti scientifici nel campo dello sport qualificati e competenti nonché insegnanti di educazione fisica. 2 Nel quadro del loro mandato contribuiscono mediante la ricerca scientifica allo sviluppo del loro settore. Sono responsabili della divulgazione e della pubblicazione dei risultati della ricerca.

3 Nel quadro del loro mandato forniscono servizi nel campo delle scienze dello

sport.

Art. 5 Collaboratori scientifici 1 I collaboratori scientifici svolgono lavori nei campi della ricerca e dello sviluppo. Collaborano inoltre alla fornitura di servizi generali.

2 I membri del corpo insegnante possono far capo a collaboratori scientifici per

essere assistiti in attività didattiche e, in casi eccezionali, per farsi sostituire nello svolgimento delle stesse. 3 I collaboratori scientifici devono disporre di un titolo riconosciuto di una scuola universitaria.

Art. 6 Rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni 1 I rapporti di lavoro di cui all’articolo 56 capoverso 3 OPSpo devono essere limitati a quattro anni al massimo, con riserva delle possibilità di disdetta secondo il capo- verso 2. 2 Se il lavoro per la dissertazione di dottorato viene concluso prima della scadenza di tale periodo o è definitivamente abbandonato, l’UFSPO disdice il rapporto di lavoro.

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Art. 7 Studenti e uditori

1 Chiunque, nel quadro di un ciclo di studi o di un perfezionamento presso la

SUFSM, intenda ottenere un diploma, un titolo di bachelor o di master o un certifi- cato, deve essere immatricolato.

2 Chiunque intenda frequentare corsi alla SUFSM senza conseguire un diploma, un

titolo di bachelor o di master o un certificato deve iscriversi come uditore.

Capitolo 2: Cicli di studio alla SUFSM Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8 Obiettivi 1 I cicli di studio di bachelor consentono di acquisire le competenze in scienze dello sport necessarie per esercitare la professione di specialista dello sport. 2 I cicli di studio di master consentono di acquisire le competenze necessarie per svolgere attività professionali e di ricerca nel rispettivo indirizzo di approfondimento nonché per avviare gli studi di dottorato. 3 Dopo la conclusione degli studi universitari, i cicli di studio di perfezionamento consentono di: a. specializzarsi e approfondire le conoscenze nell’indirizzo di studi frequen- tato; b. acquisire conoscenze e competenze in settori diversi dall’indirizzo di studi frequentato; c. completare e approfondire sotto il profilo interdisciplinare e multidiscipli- nare le competenze acquisite nell’indirizzo di studio frequentato.

Art. 9 Calcolo delle prestazioni di studio 1 Le prestazioni di studio sono calcolate sulla base del sistema di valutazione Euro- pean Credit Transfer System (ECTS).

2 Un punto di credito (credito ECTS) corrisponde a una prestazione di studio che

può essere fornita in circa 25–30 ore.

Art. 10 Struttura degli studi 1 Gli studi si articolano in unità formative raggruppate per temi e di durata limitata (moduli). Un modulo comprende a sua volta una o più attività didattiche (corsi).

2 Per ogni ciclo di studi l’UFSPO pubblica un manuale. Vi sono riportati i corsi

obbligatori e quelli obbligatori a scelta e contiene informazioni in merito a: a. i presupposti per l’ammissione al corso; b. gli obiettivi di apprendimento da raggiungere; c. il contenuto del corso;

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d. i metodi di insegnamento e di apprendimento; e. le attività professionali pratiche da svolgere nel corso degli studi; f. le date e gli orari dei corsi e delle verifiche delle competenze; g. le condizioni di ammissione alle verifiche delle competenze; h. le forme e le modalità delle verifiche delle competenze; i. i punti di credito attribuiti al corso; j. le regole di frequenza del corso; k. i costi supplementari per determinati corsi, risultanti da vitto, alloggio, tra- sporti e materiale specifico; l. per i corsi obbligatori a scelta: il numero minimo di partecipanti necessario per il regolare svolgimento del corso e l’eventuale numero massimo di iscritti; m. per i corsi obbligatori a scelta: l’indicazione se la mancata partecipazione o il ritiro sono soggetti al pagamento di un emolumento.

3 Lo studente deve assolvere un numero minimo di corsi obbligatori a scelta.

Art. 11 Inizio degli studi

1 I cicli di studio di bachelor e di master iniziano nel semestre autunnale.

2 Chi è stato ammesso agli studi deve immatricolarsi prima dell’inizio del semestre.

3 La SUFSM organizza i corsi in modo da consentire a chi studia a tempo pieno di

concludere gli studi entro la loro durata regolare.

Art. 12 Lingua d’insegnamento

1 La lingua d’insegnamento è il tedesco o il francese.

2 Possono essere tenuti anche corsi in inglese.

Art. 13 Iscrizione ai corsi e alle verifiche delle competenze La partecipazione ai corsi o alle verifiche delle competenze presuppone l’iscrizione.

Art. 14 Controllo degli studi

1 Per ogni studente la SUFSM amministra un sistema di controllo delle verifiche

delle competenze svolte. 2 Una volta all’anno comunica agli studenti lo stato delle verifiche delle competenze svolte.

Art. 15 Svolgimento di cicli di studio, indirizzi di approfondimento e corsi La SUFSM può subordinare la realizzazione di cicli di studio, indirizzi di approfon- dimento e corsi all’iscrizione di un numero minimo di studenti.

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Sezione 2: Ammissione agli studi

Art. 16 Attitudini generali per il corso di bachelor

1 La SUFSM effettua una volta all’anno un esame attitudinale.

2 Non sono ammessi all’esame attitudinale i candidati che:

a. entro l’inizio degli studi non sono in grado di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 21; b. sono già stati ammessi in una scuola universitaria a un corso di bachelor nei campi «scienze dello sport e del movimento», «insegnamento dell’educa- zione fisica e dello sport», «management dello sport» e non lo hanno portato a termine con successo.

Art. 17 Esame pratico delle attitudini sportive 1 Sono valutate le capacità motorie e sportive, nonché le abilità specifiche nei se- guenti ambiti: a. ginnastica agli attrezzi; b. atletica leggera; c. corsa di resistenza/cross; d. nuoto e tuffi; e. giochi; f. ginnastica e danza. 2 Ogni ambito è valutato con note da 1 a 6. Per quanto concerne l’atletica leggera, la corsa di resistenza/cross e il nuoto, per uomini e donne si possono prevedere para- metri di valutazione diversi.

3 L’ambito «giochi» conta il doppio ai fini della valutazione.

4 L’esame pratico delle attitudini sportive è superato se la somma di tutte le note è almeno pari a 28 e non più di due ambiti sono stati valutati con note inferiori a 4.

Art. 18 Esame attitudinale approfondito La SUFSM può sottoporre a un esame attitudinale approfondito i candidati che hanno superato l’esame pratico delle attitudini sportive, segnatamente per verificare la loro capacità a seguire le lezioni nel campo delle scienze dello sport.

Art. 19 Disponibilità limitata di posti di studio Se il numero di candidati che ha superato l’esame attitudinale è superiore al numero di posti di studio disponibili, questi sono attribuiti secondo la graduatoria dei risul- tati dell’esame.

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Art. 20 Validità dell’esame attitudinale L’esame attitudinale è valido esclusivamente per l’ammissione allo studio nell’anno civile in cui è stata effettuato.

Art. 21 Condizioni per l’ammissione al corso di bachelor 1 I futuri studenti devono poter far valere i certificati e le attività seguenti:

a. una maturità professionale, una maturità specializzata, una maturità liceale o una formazione equivalente; b. il certificato di samaritano della Federazione svizzera dei samaritani o una formazione equivalente; c. il «Brevet Basis Pool» della Società svizzera di salvataggio o una forma- zione equivalente; d. un riconoscimento valido quale monitore G+S. 2 I futuri studenti che prima di iscriversi hanno svolto una formazione esclusiva- mente scolastica devono comprovare esperienze professionali di almeno un anno.

Art. 22 Ammissione al corso di master 1 Sono ammesse al corso di master le persone che dispongono di un bachelor oppure di una formazione equivalente a livello universitario. È fatto salvo il capoverso 3. 2 I candidati a un posto per il corso di master inviano inoltre una lettera di motiva- zione alla SUFSM. La SUFSM subordina alla stessa la decisione finale riguardante l’attitudine agli studi.

3 Se vengono presentate più domande di ammissione valide rispetto al numero di

posti di studio disponibili, l’UFSPO assegna i posti nell’ordine seguente: a. diplomati di un ciclo di studio di bachelor presso la SUFSM; b. diplomati di un ciclo di studio di bachelor o di una formazione equivalente a livello di scuola universitaria che possono attestare un legame stretto con lo sport, in particolare con lo sport giovanile di competizione o con lo sport di punta; c. altri diplomati di un ciclo di studi di bachelor o di una formazione equiva- lente a livello universitario. 4 Se il corso di master integra un indirizzo di approfondimento per il quale non sono state acquisite le basi nel corso di bachelor, l’ammissione può essere subordinata a vincoli e condizioni. 5 Non è ammessa la candidatura di chi è già stato ammesso a un corso di master nei campi «scienze dello sport e del movimento», «insegnamento di educazione fisica e sport» e «management dello sport» presso una scuola universitaria e non lo ha por- tato a termine con successo.

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Sezione 3: Corsi di bachelor e di master

Art. 23 Totale dei crediti e durata regolare degli studi 1 Il corso di bachelor comprende 180 crediti ECTS e dura sei semestri; è suddiviso in studi di base e studi specialistici.

2 Il corso di master in sport di punta comprende 120 crediti ECTS e dura quattro

semestri. 3 Gli studenti possono interrompere lo studio per un massimo di due semestri tramite l’exmatricolazione. L’interruzione non viene computata nel calcolo della durata degli studi ammessa.

Art. 24 Contenuti degli studi I contenuti dei moduli che compongono i cicli di studio di bachelor o di master e gli indirizzi di approfondimento nei cicli di studio di master si fondano sugli allegati 1 e 2.

Art. 25 Durata degli studi ammessa 1 Nel ciclo di studi di bachelor le verifiche delle competenze necessarie per la con- clusione degli studi di base devono essere svolte entro quattro semestri al massimo. Le verifiche delle competenze necessarie per terminare gli studi specialistici devono essere svolte entro otto semestri al massimo. 2 Nel ciclo di studi di master le verifiche delle competenze necessarie per la conclu- sione degli studi devono essere svolte entro otto semestri al massimo.

3 Surichiesta, la durata degli studi ammessa può essere prolungata per motivi

importanti di quattro semestri al massimo e, se si tratta di sportivi di punta, di otto semestri al massimo. 4 Le domande devono essere inoltrate per scritto alla direzione degli studi almeno tre mesi prima della scadenza del termine. 5 Chi non rispetta i termini di cui ai capoversi 1 e 2 viene escluso dagli studi.

Art. 26 Prestazioni di studio fornite in altre scuole 1 La direzione degli studi decide in merito al computo delle prestazioni di studio fornite in altre scuole universitarie. 2 Gli studenti che nel quadro dei propri studi intendono frequentare corsi o moduli presso un’altra scuola universitaria concludono precedentemente con la direzione degli studi un accordo riguardo al riconoscimento delle prestazioni di studio fornite nell’altra scuola. 3 Per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 62 capoverso 3 OPSpo è necessa- rio aver ottenuto almeno la metà dei punti di credito richiesti per la conclusione degli studi, tra cui quelli per il lavoro di diploma presso la SUFSM.

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Art. 27 Lavoro di diploma 1 Per concludere gli studi è necessario redigere un lavoro scritto. Esso corrisponde a un modulo e viene valutato con una nota.

2 Per un lavoro di bachelor sufficiente sono computati 10 crediti ECTS.

3 Per un lavoro di master sufficiente sono computati almeno 20 crediti ECTS.

4 Se un lavoro finale viene valutato insufficiente si applica per analogia l’articolo 44.

Art. 28 Nota finale 1 La nota finale del corso di bachelor risulta dalla media delle note dei moduli che compongono gli studi specialistici ponderata sulla base dei crediti ECTS attribuiti ai moduli. 2 La nota finale del corso di master risulta dalla media di tutte le note dei moduli ponderata secondo i crediti ECTS attribuiti ai moduli.

Art. 29 Riuscita degli studi Gli studi sono riusciti se: a. sono stati conclusi tutti i moduli e i corsi obbligatori con le verifiche delle competenze richieste; b. sono stati ottenuti i crediti ECTS necessari; e c. nessun corso è stato valutato con una nota inferiore a 2.5.

Art. 30 Diploma e certificato delle prestazioni fornite

1 Se gli studi sono stati conclusi con successo vengono consegnati un diploma di

bachelor o di master e un certificato delle prestazioni fornite. 2 Il diploma riporta una valutazione complessiva corrispondente alla nota finale, espressa con le menzioni seguenti: nota 6.00 = summa cum laude a partire dalla nota 5.50 = insigni cum laude a partire dalla nota 5.00 = magna cum laude a partire dalla nota 4.50 = cum laude a partire dalla nota 4.00 = rite 3 Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l’ottenimento del diploma finale ricevono soltanto un certificato attestante le singole prestazioni fornite.

Art. 31 Ulteriori verifiche delle competenze Se uno studente ha totalizzato più crediti ECTS di quelli richiesti per l’ottenimento del diploma finale, questi vengono riportati separatamente nel compendio delle pre- stazioni.

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Sezione 4: Cicli di studio di perfezionamento

Art. 32 I cicli di studio di perfezionamento consentono di ottenere i seguenti crediti ECTS: a. almeno 10 crediti, per cicli di studio con certificato di perfezionamento (Cer- tificate of Advanced Studies); b. almeno 30 crediti, per cicli di studio con diploma di perfezionamento (Di- ploma of Advanced Studies); c. almeno 60 crediti, per cicli di studio con diploma di master di perfeziona- mento (Master of Advanced Studies).

Sezione 5: Verifiche delle competenze

Art. 33 In generale

1 Ogni corso si conclude con una verifica delle competenze che è oggetto di una

valutazione. Più corsi dello stesso modulo possono essere raggruppati nella stessa verifica delle competenze.

2 Sono considerate verifiche delle competenze:

a. gli esami orali o scritti; b. altre forme di controllo delle competenze, in particolare i lavori scritti, le relazioni, le lezioni d’esame e gli stage pratici. 3 Il rispetto delle regole di frequenza è indispensabile per l’ammissione alla verifica delle competenze nel relativo corso.

Art. 34 Date e lingua 1 Le verifiche delle competenze si svolgono di regola tutte alla fine di ogni semestre e prima dell’inizio del semestre autunnale (sessioni di esame). 2 Le verifiche delle competenze si svolgono di regola nella lingua in cui sono state impartite le lezioni. La direzione degli studi può ammettere anche altre lingue.

Art. 35 Esaminatori Di regola le verifiche delle competenze sono eseguite e valutate dai docenti dei rela- tivi corsi.

Art. 36 Informazione in merito alla verifica delle competenze Gli esaminatori comunicano tempestivamente agli studenti: a. quali prestazioni devono essere fornite; b. secondo quali criteri si valutano le prestazioni;

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c. quali ausili didattici sono ammessi; d. luogo e ora delle verifiche; e. se le verifiche delle competenze sono pubbliche.

Art. 37 Valutazione delle verifiche delle competenze; note dei corsi

1 Le competenze vengono di regola valutate con note da 1 a 6.

2 Tutte le note possono essere suddivise in ventesimi di punto.

3 Scala delle note:

Nota 5.75–6.00 = eccellente Nota 5.25–5.70 = ottimo Nota 4.75–5.20 = buono Nota 4.25–4.70 = soddisfacente Nota 4.00–4.20 = sufficiente Nota 1.00–3.95 = insufficiente 4 In via eccezionale la valutazione può essere espressa con la menzione «superato» (> sufficiente) o «non superato» (< sufficiente).

Art. 38 Mancata presentazione e interruzione 1 Chi, dopo essersi iscritto a una verifica delle competenze, non si presenta alla stessa senza avvisare o senza indicare un motivo importante oppure la interrompe, riceve la nota 1 o la menzione «non superato». 2 Sono considerati motivi importanti il servizio militare o civile, una malattia, un infortunio o il decesso di una persona vicina. Tali motivi devono essere provati in forma adeguata.

3 La direzione degli studi può accettare anche altri motivi importanti.

Art. 39 Comportamento disonesto 1 Chi, con mezzi disonesti, cerca di ottenere una valutazione migliore per sé o per un’altra persona, riceve la menzione «non superato» o la nota 1. 2 Gli esaminatori redigono un rapporto scritto sull’accaduto e ne informano la dire- zione degli studi affinché possa avviare un eventuale procedimento disciplinare nei confronti della persona interessata.

Art. 40 Nota del modulo 1 La nota del modulo risulta dalla media di tutte le note dei corsi che lo compongono ponderata secondo i crediti ECTS. Per il calcolo si arrotonda a un ventesimo di punto.

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2 Se in un modulo lo studente frequenta più corsi di quelli necessari per ottenere il minimo necessario di crediti, si considerano i corsi in cui si sono ottenuti i risultati migliori. I corsi obbligatori vengono considerati in ogni caso.

Art. 41 Riuscita di un modulo 1 Un modulo è considerato superato se la nota del modulo ottenuta è di almeno 4.00 e nessun corso è stato valutato con meno di 2.50. 2 Se il modulo è superato, è assegnato il totale dei crediti ECTS attribuiti allo stesso. Se il modulo non è superato non è assegnato alcun credito.

Art. 42 Documentazione Gli esaminatori sono tenuti a documentare la valutazione delle verifiche delle com- petenze e a motivarle.

Art. 43 Notifica dei risultati e consultazione della documentazione 1 I risultati delle verifiche delle competenze sono comunicati agli studenti al più tardi due mesi dopo la chiusura di ogni sessione d’esame. 2 Una volta ricevuta la comunicazione dei risultati gli studenti hanno il diritto di visionare gli atti relativi ai loro esami.

Art. 44 Ripetizione delle verifiche 1 Si possono ripetere soltanto le verifiche delle competenze giudicate insufficienti.

2 Le verifiche possono essere ripetute una sola volta.

3 La nuova verifica deve essere svolta entro la durata complessiva del ciclo di studio.

4 Se la verifica delle competenze è stata ripetuta, conta la nota migliore.

5 L’esaminatore decide la forma della ripetizione. Questa può essere diversa da

quella della prima verifica. Può avere luogo anche sotto forma di una rielaborazione della prima verifica delle competenze.

Art. 45 Esclusione dagli studi Gli studenti che non sono più in grado di soddisfare le condizioni per concludere con successo gli studi vengono esclusi dagli stessi.

Art. 46 Conservazione della documentazione 1 La documentazione relativa alle verifiche delle competenze deve essere conservata fino allo scadere del termine di ricorso contro la decisione riguardante il diploma e la nota finale o fino alla conclusione definitiva dell’eventuale procedura di ricorso, ma in ogni caso per almeno tre anni.

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2 Se uno studente non conclude regolarmente il ciclo di studi, la documentazione

relativa alla verifica delle competenze deve essere conservata fino allo scadere della durata massima degli studi, ma comunque per almeno tre anni.

Capitolo 3: Formazione degli allenatori

Art. 47 1 L’UFSPO, in collaborazione con l’associazione mantello dello sport svizzero, offre formazioni per le seguenti qualifiche professionali riconosciute dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: a. allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale; b. allenatore di sport di punta diplomato.

2 L’associazione mantello dello sport svizzero è l’organizzazione del mondo del

lavoro competente per emanare i regolamenti di cui all’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 48 1 Per i cicli di studio alla SUFSM e per i cicli di formazione destinati agli allenatori sono percepiti emolumenti.

2 Il mancato pagamento o il pagamento ritardato di un emolumento dopo l’avvenuto

richiamo comporta l’esclusione da tutte le attività didattiche e dalle verifiche delle competenze per il semestre interessato. 3 Il semestre di esclusione viene computato nella durata complessiva degli studi.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 1° giugno 19783 sull’educazione fisica nelle scuole profes-

sionali;

2. l’ordinanza dell’11 dicembre 19874 sulle esigenze minime degli esami di di-

ploma federale I e II per maestri di ginnastica e sport;

2 RS 412.10 3 RU 1978 1240, 1998 1833 4 RU 1988 243 1063, 1996 3113

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3. l’ordinanza del 21 gennaio 19925 che regola le indennità dei corsi di perfe-

zionamento per l’insegnamento della ginnastica e dello sport;

4. l’ordinanza del DDPS del 14 gennaio 20056 sui cicli di studio di bachelor e

di master presso la Scuola universitaria federale dello sport.

Art. 50 Diritto transitorio

1 Le persone che hanno ottenuto il diploma di maestro di sport SFSM prima del

1999 possono domandare il conferimento del titolo di «Maestro di sport SUP»

sempre che siano in grado di dimostrare di aver frequentato un corso post-diploma di livello universitario o di possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito sportivo. Esse sono autorizzate a utilizzare il titolo «Bachelor of Science in Sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» o «Bache- lor of Science in Sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» 2 Fino all’entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 20117 sulla promo- zione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, i diplomi dei cicli di studio sono rilasciati congiuntamente dalla SUFSM e dalla Scuola universitaria professionale di Berna. 3 Il diritto anteriore è applicabile alle persone che hanno già iniziato gli studi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza; per quanti iniziano gli studi nel semestre invernale 2012/2013 vale in ogni caso la presente ordinanza.

Art. 51 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

3 agosto 2012 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

5 RU 1992 492, 1996 3114 6 RU 2005 487, 2006 4787, 2007 4299, 2010 3869 7 FF 2011 6629

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Allegato 1 (art. 24)

Moduli e corsi del corso di bachelor

A Studi di base La formazione di base consiste in un modulo che comprende corsi di scienze dello sport, metodologia del lavoro scientifico, competenze trasversali, pratica sportiva (formazione pratica e metodologica) e basi della teoria dell’allenamento. B Studi specialistici

1. Modulo «Scienze dello sport»

Il modulo comprende i corsi: teoria del movimento, teoria dell’allenamento, movimento, sport e salute, psicologia dello sport, medicina dello sport, management dello sport.

2. Modulo «Metodologia del lavoro scientifico»

Il modulo comprende i corsi: redazione scientifica, statistica, principi di metodologia, inglese e informatica.

3. Modulo «Competenze trasversali»

Il modulo comprende i corsi: economia aziendale, sport e ambiente, espe- rienze pratiche nel campo della formazione.

4. Modulo «Formazione alla metodologia e alla pratica sportiva»

Il modulo comprende i corsi: giochi sportivi, sport sulla neve, sport acqua- tici, sport all’aperto, sport individuali e sport indoor.

5. Modulo «Ambiti extrascolastici»

Il modulo comprende i corsi: sport di competizione, sport per la salute, sport nel tempo libero, alimentazione, analisi del movimento, media e comu- nicazione, metodi di monitoraggio ed esperienze pratiche in ambito extra- scolastico.

6. Modulo «Scienze dell’educazione»

Il modulo comprende i corsi: scienze dell’educazione, didattica generale e didattica specializzata.

7. Modulo «Lavoro di bachelor»

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Allegato 2 (art. 24)

Moduli e corsi del corso di master

1. Modulo «Basi scientifiche»

Il modulo comprende i corsi: metodologia della ricerca nelle scienze dello sport, ricerca e sviluppo nello sport di punta, redazione scientifica.

2. Modulo «Scienze dell’allenamento 1»

Il modulo comprende i corsi: condizione fisica, nuove leve e sviluppo delle prestazioni, psicologia dello sport e coaching, fisioterapia dello sport e medicina dello sport, tecnica e tattica.

3. Modulo «Management dello sport 1»

Il modulo comprende i corsi: economia dello sport, sport e diritto, manage- ment strategico e sport, marketing nello sport e comunicazione.

4. Modulo «Lavoro di master»

Il modulo comprende i corsi: colloquio di ricerca e redazione del lavoro di master. e

5. Modulo «Scienze dell’allenamento 2» per l’indirizzo di approfondimento

«scienze dell’allenamento». Il modulo comprende i corsi: condizione fisica, nuove leve e sviluppo delle prestazioni, psicologia dello sport e coaching, periodo di tirocinio. oppure

6. Modulo «Management dello sport 2» per l’orientamento di approfondimento

management dello sport Il modulo comprende i corsi: management di eventi e di manifestazioni sportive internazionali, innovazione e tecnologia nello sport, periodo di tiro- cinio.

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