AS 2012 4639
Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport
Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 20092, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità (dati) nei sistemi d’informazione del- l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di: a. autorità federali, cantonali e comunali; b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano benefi- ciarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno
20113 sulla promozione dello sport (LPSpo);
c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da par- te della Confederazione.
Art. 2 Principi del trattamento dei dati 1 Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 possono: a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo per quanto la presente legge o un’altra legge federale lo preveda espressamente; b. utilizzare i numeri d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d’assicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
RS 415.1
2009-1601 4639
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c. comunicare dati in forma elettronica sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l’accesso e il trattamento non autorizzati. 2 Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comu- nicarli gratuitamente. 3 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i mede- simi scopi. 4 L’organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
5 Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere
pubblicate unicamente previo consenso di quest’ultime.
Art. 3 Responsabilità L’UFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d’informazione Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d’informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.
Art. 5 Modifica dei sistemi d’informazione Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d’informazione sempre che in tal modo non vengano ampliati l’entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.
Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati 1 I dati dei sistemi d’informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. I dati medici sono conservati per dieci anni.
2 I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d’informazione. Una volta
trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoria- mente collegati fra loro in un sistema d’informazione vengono cancellati in blocco. 3 I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.
Art. 7 Anonimizzazione I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
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Sezione 2: Sistema nazionale d’informazione per lo sport
Art. 8 Scopo Il sistema nazionale d’informazione per lo sport serve all’adempimento dei compiti secondo la LPSpo5, segnatamente negli ambiti seguenti: a. promozione generale dello sport e dell’attività fisica; b. Gioventù e Sport; c. sport nella scuola; d. Scuola universitaria federale dello sport; e. sport di competizione; f. formazione degli allenatori; g. sport nell’esercito; h. misure antidoping.
Art. 9 Dati Il sistema contiene i dati seguenti: a. le generalità; b. il numero d’assicurato AVS; c. indicazioni su attività e funzioni; d. qualifiche e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione degli stessi; e. dati penali per quanto siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping; g. indicazioni relative all’indirizzo degli studi; h. qualifiche ottenute nell’ambito degli studi; i. dati forniti volontariamente.
Art. 10 Raccolta dei dati L’UFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i docenti; c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein com- petenti in materia di sport;
5 RS 415.0; RU 2012 3953
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d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all’articolo 9 lettera e; e. le federazioni e le associazioni sportive e giovanili; f. l’agenzia nazionale antidoping di cui all’articolo 19 LPSpo6.
Art. 11 Comunicazione dei dati 1 Su richiesta, l’UFSPO può rendere accessibili, mediante procedura di richiamo, i dati agli organi e alle persone seguenti: a. alla persona interessata: i dati che la riguardano; b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d e i; c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo7 o colla- borino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d e i; d. alle scuole, per quanto partecipino alla realizzazione del programma Gio- ventù e Sport, nonché per l’adempimento di compiti nell’ambito dello sport scolastico: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d e i; e. alle scuole universitarie o università che collaborano con l’UFSPO: i dati di cui all’articolo 9 lettere a, g e h. f. all’Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell’esercito: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d e i. 2 Su richiesta, in singoli casi i dati di cui all’articolo 9 lettere a, c, d e h possono essere comunicati a terzi come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all’adempimento di compiti legali o contrattuali risultanti dall’applicazione della LPSpo. 3 L’UFSPO comunica in forma anonimizzata all’Ufficio federale di statistica i dati di cui all’articolo 9 lettere a e h.
Art. 12 Partecipazione alle spese Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d’infor- mazione.
6 RS 415.0; RU 2012 3953 7 RS 415.0; RU 2012 3953
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Sezione 3: Sistema d’informazione per i dati medici
Art. 13 Scopo Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza, l’assistenza medica e la diagnostica delle prestazioni di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.
Art. 14 Dati Il sistema contiene i seguenti dati: a. le generalità; b. dati relativi allo stato di salute; c. certificati e perizie di specialisti; d. i dati necessari per la gestione della pratica; e. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni; f. dati forniti volontariamente.
Art. 15 Raccolta dei dati L’UFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale curante o incaricato di una perizia; c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 16 Comunicazione dei dati
1 L’UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:
a. al personale medico curante; b. al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona inte- ressata; c. alle federazioni competenti e agli allenatori degli sportivi, nel quadro della diagnostica delle prestazioni.
2 Previo consenso della persona interessata, l’UFSPO comunica ad assicurazioni e
casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 17 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a. alle responsabilità per il trattamento dei dati; b. ai dati trattati; c. ai dettagli relativi alla raccolta, alla conservazione, ai diritti di trattamento, segnatamente mediante procedura di richiamo, all’archiviazione e alla distruzione dei dati; d. alla collaborazione con i Cantoni; e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 18 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
6 ottobre 2011.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2012.
5 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 FF 2011 4399
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