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Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport
Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)
del 5 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57q della legge del 21 marzo19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visti gli articoli 12 e 17 della legge federale del 17 giugno 20112 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali: a. nel sistema nazionale d’informazione per lo sport; b. nel sistema d’informazione per i dati medici; c. nella banca dati centrale degli indirizzi dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO); d. nel sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport; e. nei sistemi d’informazione per l’esercizio degli edifici e degli impianti dell’UFSPO.
Art. 2 Regolamenti per il trattamento Per ogni sistema d’informazione l’UFSPO emana un regolamento sul trattamento dei dati. Vi stabilisce le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati.
Art. 3 Esercizio L’UFSPO è responsabile della sicurezza di esercizio dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
RS 415.11
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Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport RU 2012
Art. 4 Concessione del diritto di accesso individuale 1 Il diritto di accesso individuale ai sistemi d’informazione di cui alle sezioni 2, 4, 5 e 6 è concesso ai collaboratori dell’UFSPO, se ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. 2 L’accesso individuale ai sistemi d’informazione secondo il capoverso 1 è concesso inoltre ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manuten- zione, esercizio e programmazione, se ciò è necessario per l’adempimento dei rispet- tivi compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.
Art. 5 Archiviazione e distruzione
1 Scaduta la durata di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale.
2 I dati che l’Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.
Sezione 2: Durata di conservazione dei dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport
Art. 6 Durata di conservazione
1 I dati di persone che hanno soltanto partecipato a corsi e campi del programma
«Gioventù+Sport» (G+S) sono conservati fino a quando le persone interessate com- piono 30 anni. I dati personali non più necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge possono essere distrutti prima, su richiesta della persona interes- sata. I dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca nel campo dello sport dopo tale momento devono essere anonimizzati. 2 Fatto salvo il capoverso 3, i dati relativi alle altre persone sono conservati fino a quando queste compiono 70 anni, se tali dati non sono stati modificati nei cinque anni precedenti.
3 I seguenti dati sono conservati per le seguenti durate abbreviate:
a. dati penali, se necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di un riconoscimento quale quadro «G+S» e sempre che siano stati eliminati dal casellario giudiziale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione; b. indicazioni su inchieste e sulla pronuncia di misure in relazione a violazioni delle norme antidoping: fino al ritiro definitivo della licenza di competizione negli sport in cui essa costituisca il presupposto indispensabile per la parte- cipazione alle competizioni; c. indicazioni relative all’indirizzo di studio: fino alla conclusione degli studi o all’esclusione definitiva dagli studi;
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d. tutti gli altri dati che non sono stati modificati per dieci anni: fino a quando la persona interessata ne richiede la cancellazione.
Sezione 3: Diritto di accesso al sistema d’informazione per i dati medici e conservazione di tali dati
Art. 7 Diritto di accesso L’accesso al sistema d’informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collabo- ratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.
Art. 8 Durata di conservazione I dati sono conservati nel sistema d’informazione per i dati medici per dieci anni a decorrere dall’ultimo trattamento, salvo se la persona interessata: a. ne esige la distruzione in un momento precedente; b. ne autorizza per iscritto la conservazione e il trattamento anche oltre la sca- denza dei dieci anni.
Sezione 4: Banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO
Art. 9 Scopo La banca dati centrale degli indirizzi serve all’UFSPO come sistema d’informazione ai fini della corrispondenza.
Art. 10 Oggetto
1 La banca dati centrale degli indirizzi contiene gli indirizzi di persone:
a. che si trovano in un rapporto di diritto amministrativo con l’UFSPO; b. interessate all’attività dell’UFSPO.
2 Sono rilevati i seguenti dati personali:
a. cognome e nome; b. funzione e titolo accademico; c. indirizzo privato o professionale; d. numeri di telefono; e. indirizzi per la comunicazione elettronica.
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Art. 11 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione 1 Ai fini dell’invio della corrispondenza e dell’aggiornamento degli indirizzi, la banca dati centrale degli indirizzi è collegata agli altri sistemi d’informazione che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza. 2 Ai fini della fatturazione, essa può essere collegata al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.
Art. 12 Durata di conservazione I dati personali e quelli relativi agli indirizzi sono conservati nella banca dati cen- trale degli indirizzi per cinque anni a decorrere dall’ultimo trattamento.
Sezione 5: Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Art. 13 Scopo Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione: a. per l’organizzazione e la gestione dell’attività della Scuola universitaria; b. per l’amministrazione dei diplomi.
Art. 14 Oggetto Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale per lo sport contiene dati personali e informazioni necessari per il funzionamento della Scuola universita- ria, in particolare: a. generalità, diplomi, competenze linguistiche, funzioni e orari d’insegna- mento dei docenti; b. generalità, diplomi, competenze linguistiche, indirizzi di studio, dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione, qualifiche acquisite nel quadro degli studi e orari di lezione degli studenti.
Art. 15 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione 1 Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO. 2 Ai fini della fatturazione agli studenti, il sistema d’informazione della Scuola uni- versitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione finan- ziaria usato dall’UFSPO.
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Art. 16 Durata di conservazione 1 I dati personali e quelli relativi ai diplomi sono conservati nel sistema d’informa- zione della Scuola universitaria federale dello sport fino a quando la persona interes- sata ha compiuto 65 anni. 2 Gli altri dati sono conservati nella banca dati centrale degli indirizzi per cinque anni a decorrere dal loro ultimo trattamento.
Sezione 6: Sistemi d’informazione per l’esercizio di edifici e impianti
Art. 17 Scopo 1 L’UFSPO gestisce un sistema d’informazione per gli edifici e gli impianti a Maco- lin, Bienne e Ipsach nonché un sistema d’informazione per gli edifici e gli impianti a Tenero.
2 I sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti servono all’UFSPO per
mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi, per rilevare le spese delle utenze, per amministrare l’orario di lavoro dei collaboratori e per controllare gli accessi nell’interesse della sicurezza.
Art. 18 Oggetto I sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti contengono tutti i dati personali e le informazioni necessari per l’esercizio e la sicurezza degli impianti, in partico- lare: a. le generalità delle persone che prenotano o utilizzano edifici e impianti; b. l’abbinamento tra persona e numero di documento; c. la prenotazione e l’utilizzazione di edifici e impianti; d. i dati relativi all’accesso di persone a edifici e impianti, sia in caso di accesso limitato nel tempo o a determinati immobili sia in caso di accesso illimitato; e. i dati relativi ai movimenti di persone in entrata o in uscita inerenti agli edi- fici e agli impianti; f. i dati relativi alle prestazioni fruite presso i punti vendita automatici.
Art. 19 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione Ai fini di fatturazione, i sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti possono essere collegati al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO, ove ciò sia necessario per l’automatizzazione della fatturazione.
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Art. 20 Durata di conservazione I dati sono conservati nei sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti per tre anni a decorrere dal loro ultimo trattamento.
Sezione 7: Partecipazione alle spese
Art. 21 1 Le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport mediante procedura di richiamo sono tenute al pagamento di un emolumento forfettario di 4000 franchi all’anno.
2 Oltre all’emolumento forfettario:
a. i Cantoni e il Principato del Liechtenstein versano 1 franco per ogni corso G+S o campo G+S svolto sotto il loro controllo; b. i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e le organizzazioni private versano
1 franco per ogni offerta di formazione dei quadri nell’ambito del pro-
gramma G+S e di ESA svolta sotto il loro controllo;
3 Non sono riscossi emolumenti da federazioni sportive e associazioni giovanili
sostenute ai sensi della legge federale del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. 4 Le autorità e le organizzazioni a cui vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport tramite procedura di richiamo assumono le spese per l’acquisto e l’esercizio delle infrastrutture informatiche (apparecchiature, reti e programmi) necessarie all’uso del sistema d’informazione.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione231F
L’ordinanza del 30 ottobre 20024 sulla banca dati nazionale per lo sport è abrogata.
Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012
5 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 415.0 4 RU 2002 4023
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