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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Modifica del 22 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 4 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20095 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 2 cpv. 2 e 3 2 Le altre definizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari sono utiliz- zate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti CE: a. regolamento (CE) n. 178/20027; b. regolamento (CE) n. 852/20048;
7 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen. 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14. 8 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.
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c. regolamento (CE) n. 853/20049; d. regolamento (CE) n. 854/200410; e. regolamento (CE) n. 882/200411. 3 Per quanto concerne i giocattoli, in deroga al capoverso 2, sono utilizzate le defini- zioni conformemente alla direttiva 2009/48/CE12.
Art. 43 Giocattoli 1 Per giocattoli si intendono tutti gli oggetti che sono destinati o concepiti per essere adoperati per giocare dai bambini fino a 14 anni di età. Sono considerati giocattoli anche gli oggetti che non sono destinati a essere adoperati esclusivamente per fini di gioco. 2 In caso di impiego conforme alla destinazione o prevedibile e in considerazione del comportamento abituale dei bambini, i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi. 3 La capacità degli utilizzatori ed eventualmente di chi li sorveglia è tenuta in consi- derazione, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ad essere adoperati dai bambini di età inferiore a tre anni o da altre fasce di età. 4 Le etichette apposte sui giocattoli e le istruzioni per l’uso che li accompagnano, devono richiamare l’attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui pericoli e sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
5 Il DFI:
a. delimita i giocattoli rispetto agli oggetti che non sono considerati giocattoli; b. stabilisce i requisiti della sicurezza dei giocattoli; c. disciplina la caratterizzazione dei giocattoli;
9 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1276/2011, GU L 327 del 9.12.2011, pag. 39. 10 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83; modifi- cato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3. 11 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29. 12 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giu. 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla diret- tiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.
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d. disciplina gli obblighi del fabbricante, dell’importatore e del commerciante; vi rientrano anche disposizioni:
1. sulle misure che devono prendere il fabbricante, l’importatore e il com-
merciante se un giocattolo non è conforme alle disposizioni applicabili,
2. sugli obblighi del fabbricante, dell’importatore e del commerciante di
informare le autorità di esecuzione per garantire la rintracciabilità,
3. sui documenti che devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di
esecuzione e il loro contenuto; e. disciplina la valutazione della conformità e l’impiego di marchi di confor- mità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
22 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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